Art. 72 
 
       Modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre  2004,
n. 77 (Demanio e patrimonio della  Regione  Toscana.  Modifiche  alla
legge  regionale  21  marzo  2000,  n.  39  «Legge  forestale   della
Toscana»), e' sostituito dal seguente: «3.  Gli  elenchi  di  cui  al
comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti
parte del patrimonio agricolo-forestale affidato in gestione ad altri
enti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana). A tale fine l'ente  Terre  regionali
toscane  di  cui  alla  legge  regionale  27  dicembre  2012,  n.  80
(Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di  Alberese  in
ente Terre regionali toscane e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla  legge  regionale  n.
24/2000), comunica alla Giunta regionale i beni immobili che  possono
essere  inseriti  negli  elenchi  ai  fini  della  loro  alienazione,
riqualificazione o permuta, nonche' i beni immobili che devono essere
mantenuti.  La  Giunta  regionale  puo'  disporre  la  delega   delle
procedure di vendita all'ente Terre regionali toscane o agli enti cui
e' affidata la gestione».