Art. 72 Modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004 1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), e' sostituito dal seguente: «3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti parte del patrimonio agricolo-forestale affidato in gestione ad altri enti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). A tale fine l'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), comunica alla Giunta regionale i beni immobili che possono essere inseriti negli elenchi ai fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta, nonche' i beni immobili che devono essere mantenuti. La Giunta regionale puo' disporre la delega delle procedure di vendita all'ente Terre regionali toscane o agli enti cui e' affidata la gestione».