Art. 73 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24/2000 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza), e' sostituito dal seguente: «1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all'ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalita' di collaborazione con l'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonche' per l'esercizio delle attivita' di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalita' istitutive».