Art. 73 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24/2000 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo  2000,  n.
24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il
funzionamento  del  Comitato  di  presidenza),  e'   sostituito   dal
seguente: «1. Le  funzioni  amministrative  di  competenza  regionale
attinenti la gestione  della  Tenuta  sono  delegate  all'ente  Parco
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di  seguito  denominato  Ente
parco che attua opportune  modalita'  di  collaborazione  con  l'ente
Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012,
n.  80  (Trasformazione  dell'ente  Azienda  regionale  agricola   di
Alberese in ente Terre  regionali  toscane  e  modifiche  alla  legge
regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004  e  alla  legge
regionale  n.  24/2000),  nelle  aree  della  Tenuta  destinate  alla
produzione  agricola  e  all'allevamento  zootecnico,   nonche'   per
l'esercizio delle attivita' di produzione silvicolturale, di gestione
del parco stalloni regionale e di  valorizzazione  e  promozione  del
territorio, nel rispetto delle reciproche finalita' istitutive».