Art. 76 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2000 1. L'art. 8 della legge regionale n. 24/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Convenzione). - 1. La Giunta regionale, l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonche' per l'esercizio delle attivita' di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalita' istitutive. 2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d'uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attivita' all'interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresi' definiti le modalita' per l'utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane per l'espletamento delle attivita' previste al comma 1, e le modalita' relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale. 3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzazione della villa del Gombo. 4. Ai fini di dotare l'ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l'ente parco, l'Ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali».