Art. 76 
 
      Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2000 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale  n.  24/2000  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 8. (Convenzione). - 1. La  Giunta  regionale,  l'Ente
parco e l'ente Terre regionali toscane stipulano entro il  30  giugno
di  ogni  anno  una  convenzione  contenente  il  disciplinare  della
gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme  di
collaborazione tra l'Ente parco e l'ente Terre regionali toscane  per
le aree  della  Tenuta  di  San  Rossore  destinate  alla  produzione
agricola e all'allevamento zootecnico, nonche' per l'esercizio  delle
attivita'  di  produzione  silvicolturale,  di  gestione  del   parco
stalloni regionale e di valorizzazione e promozione  del  territorio,
nel rispetto delle reciproche finalita' istitutive. 
  2. Nel disciplinare sono definiti i criteri  generali  di  gestione
della Tenuta, in particolare per quanto  attiene  il  rilascio  delle
concessioni  e  le  relative  clausole  contrattuali,  il  piano   di
destinazione d'uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei
soggetti  residenti  o  comunque  esercenti  la   propria   attivita'
all'interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresi' definiti  le
modalita' per l'utilizzo condiviso dei beni  mobili  e  immobili  tra
l'Ente parco e l'ente  Terre  regionali  toscane  per  l'espletamento
delle attivita' previste al comma  1,  e  le  modalita'  relative  ai
flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale. 
  3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresi'  disciplinate
le modalita' di utilizzazione della villa del Gombo. 
  4. Ai fini di dotare l'ente parco di un adeguato  supporto  tecnico
per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli  immobili
afferenti la Tenuta, nella  convenzione  possono  essere  determinate
anche  forme  di  collaborazione  tra  l'ente  parco,  l'Ente   Terre
regionali toscane e gli uffici regionali».