Art. 77 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 24/2000 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2000  e'
inserito il seguente: «4-bis. L'ente parco trasmette al  Comitato  di
presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di  San
Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei
revisori di cui all'art. 8 della legge regionale  n.  24/1994.  Sulla
base di tale  documentazione  il  comitato  di  presidenza  relaziona
semestralmente alla Giunta regionale  anche  ai  fini  dell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 3». 
  2. Il comma 7 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  24/2000  e'
sostituito dal seguente: «7. Ai membri del Comitato di  cui  all'art.
2, comma 1, lettere b) e f) della legge n.  87/1999,  e'  corrisposto
per  ogni  giornata  effettiva  di  partecipazione  alle  sedute  del
comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 27 dicembre 2012 
 
                                ROSSI 
 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
  seduta del 17 dicembre 2012. 
(Omissis).