Art. 77 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 24/2000 1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2000 e' inserito il seguente: «4-bis. L'ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8 della legge regionale n. 24/1994. Sulla base di tale documentazione il comitato di presidenza relaziona semestralmente alla Giunta regionale anche ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 3». 2. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2000 e' sostituito dal seguente: «7. Ai membri del Comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e f) della legge n. 87/1999, e' corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2012. (Omissis).