Art. 8 
 
                     Attribuzioni del direttore 
 
  1. Il direttore rappresenta legalmente l'ente  ed  e'  responsabile
della gestione complessiva del medesimo. E'  tenuto  ad  attuare  gli
indirizzi della Giunta regionale. 
  2. In particolare il direttore: 
  a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilita' e propone
alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da  destinare
all'ente; 
  b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e  pluriennale,
il bilancio di  esercizio  e  la  proposta  di  piano  annuale  delle
attivita' nel  rispetto  delle  prescrizioni  per  la  redazione  dei
bilanci degli enti dipendenti,  contenute  nell'art.  4  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011); 
  c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e  revoca  i
responsabili e assegna le risorse umane necessarie; 
  d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari  alla  gestione  delle
attivita' dell'ente. 
  3. Il direttore cura i rapporti  tra  l'ente  e  gli  organi  della
regione  e  presenta  annualmente  alla  Giunta  regionale,  che   la
trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attivita' svolta
dall'ente.