Art. 8 Attribuzioni del direttore 1. Il direttore rappresenta legalmente l'ente ed e' responsabile della gestione complessiva del medesimo. E' tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale. 2. In particolare il direttore: a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilita' e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all'ente; b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di piano annuale delle attivita' nel rispetto delle prescrizioni per la redazione dei bilanci degli enti dipendenti, contenute nell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011); c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie; d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attivita' dell'ente. 3. Il direttore cura i rapporti tra l'ente e gli organi della regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente.