Art. 9 
 
                        Collegio dei revisori 
 
  1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, iscritti nel
registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio  regionale,  che
ne individua anche il presidente. 
  2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni. 
  3. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' della  gestione
e  la  corretta  applicazione  delle  norme  di  amministrazione,  di
contabilita' e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su
richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 
  4.  Il  collegio  dei  revisori  vigila  sull'osservanza  da  parte
dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed,
in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  (Riforma  dei  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa,  a  norma  dell'art.  49  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con  le  disposizioni
della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli
indirizzi della Giunta regionale. 
  5. La relazione con la quale il collegio dei  revisori  esprime  il
parere  sul  bilancio  preventivo  dell'ente  contiene  il   motivato
giudizio di congruita', di coerenza  e  di  attendibilita'  contabile
delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della
gestione. 
  6. Il collegio dei revisori esprime il  giudizio  sul  bilancio  di
esercizio in conformita'  all'art.  14  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,  che
modifica la direttiva 78/660/CEE e la  direttiva  83/349/CEE,  e  che
abroga la direttiva 84/253/CEE). 
  7. Il collegio dei revisori puo' procedere in qualsiasi momento  ad
atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie  sull'andamento
delle operazioni svolte. 
  8. Il collegio dei revisori  presenta  semestralmente  alla  Giunta
regionale una relazione sull'andamento della gestione  finanziaria  e
amministrativa dell'ente. 
  9. Al presidente del collegio  dei  revisori  spetta  un'indennita'
annua pari al 5 per cento dell'indennita' complessiva, di carica e di
funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. 
  10. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennita'  annua
pari al 4 per cento  dell'indennita'  complessiva,  di  carica  e  di
funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. 
  11. Al presidente e ai membri del collegio dei  revisori  residenti
in comuni diversi dalla sede dell'ente e' dovuto  il  rimborso  spese
nella misura prevista per i dirigenti regionali.