Art. 9 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. 2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni. 3. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. 5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della gestione. 6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 7. Il collegio dei revisori puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte. 8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'ente. 9. Al presidente del collegio dei revisori spetta un'indennita' annua pari al 5 per cento dell'indennita' complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. 10. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennita' annua pari al 4 per cento dell'indennita' complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. 11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'ente e' dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.