Art. 11 
 
                       Modifiche all'art. 101 
                    della legge regionale 40/2005 
 
  1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 101 della legge regionale  40/2005
e' inserito il seguente: 
  «1-ter. La  Giunta  regionale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nonche' in conformita' alla legge
regionale   38/2007,   disciplina   con    regolamento    l'esercizio
dell'attivita' contrattuale degli ESTAV quali centrali di committenza
del sistema  sanitario  regionale,  con  particolare  riferimento  ai
seguenti ambiti: 
    a) requisiti  di  professionalita'  e  modalita'  di  nomina  del
responsabile unico del procedimento e del direttore  dell'esecuzione,
anche in relazione ai rapporti  organizzativi  tra  gli  ESTAV  e  le
aziende sanitarie, al fine di garantire  la  razionalizzazione  delle
attivita' amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e
l'ottimale impiego delle risorse nell'ambito  del  sistema  sanitario
regionale; 
    b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento
e del responsabile del procedimento per la  fase  di  esecuzione  dei
contratti, anche per le finalita' di cui alla lettera a); 
    c)  modalita'  di  esecuzione  e  competenze  in  relazione  agli
adempimenti di comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti
pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 38/2007.».