Art. 11 Modifiche all'art. 101 della legge regionale 40/2005 1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 101 della legge regionale 40/2005 e' inserito il seguente: «1-ter. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nonche' in conformita' alla legge regionale 38/2007, disciplina con regolamento l'esercizio dell'attivita' contrattuale degli ESTAV quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) requisiti di professionalita' e modalita' di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra gli ESTAV e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attivita' amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l'ottimale impiego delle risorse nell'ambito del sistema sanitario regionale; b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalita' di cui alla lettera a); c) modalita' di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 38/2007.».