Art. 12 
 
                     Sostituzione dell'art. 121 
                    della legge regionale 40/2005 
 
  1. L'art. 121 della legge regionale 40/2005 e' cosi' sostituito: 
  «Art. 121 (Bilancio preventivo economico annuale). - 1. Il bilancio
preventivo economico annuale disaggrega la proiezione  economica  del
bilancio pluriennale in relazione alle  funzioni  ed  ai  servizi  da
svolgere, all'articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai
progetti indicati dal piano attuativo, in  modo  da  evidenziare  gli
specifici apporti alla formazione delle singole  poste  previste  dal
bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato. 
  2. Il bilancio  preventivo  economico  annuale  mette  in  separata
evidenza  i  servizi  socio-assistenziali  ed   e'   predisposto   in
conformita' allo schema previsto dalla normativa statale  vigente  in
coerenza con la programmazione  sanitaria  e  con  la  programmazione
economico-finanziaria. La Giunta regionale puo' integrare  lo  schema
di bilancio preventivo economico annuale impartendo ulteriori e  piu'
dettagliate indicazioni. 
  3. Il bilancio preventivo economico annuale e' composto: 
    a) dal conto economico preventivo; 
    b) da un piano di flussi di cassa mensilizzati; 
    c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in  coerenza
con il piano pluriennale degli investimenti di cui all'art. 120. 
  4. Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato: 
    a)  dal  conto  economico  dettagliato  secondo  il  modello   di
rilevazione del conto economico delle aziende unita' sanitarie locali
e  delle  aziende  ospedaliere  (modello  CE)  previsto   a   livello
nazionale; 
    b) da una nota illustrativa che  esplicita  i  criteri  impiegati
nella sua elaborazione; 
  c)  da  una  relazione  del  direttore  generale  che  evidenzia  i
collegamenti  con  gli  altri  atti  di  programmazione  aziendali  e
regionali; 
    d) dalla relazione del collegio sindacale. 
  5. Le aziende sanitarie possono contrarre obbligazioni  giuridiche,
nel corso dell'esercizio, nel limite complessivo  di  tutti  i  costi
relativi alle  stesse  iscritti  nel  bilancio  preventivo  economico
annuale. 
  6. Il superamento del limite di cui al comma 5, puo'  avvenire  nel
corso dell'esercizio solo nel caso  siano  preventivamente  accertati
maggiori  ricavi  provenienti  da  risorse  nazionali   o   regionali
aggiuntive e comunque nei limiti degli stessi,  ovvero  a  condizione
che sussista copertura in maggiori ricavi da iscrivere  nel  bilancio
di esercizio dell'azienda e che sia fornita  congrua  motivazione  in
sede  di  monitoraggio  sull'andamento   economico   della   gestione
aziendale, di cui all'art. 121-bis. 
  7. Il direttore generale puo' utilizzare risorse  correnti  per  la
realizzazione di investimenti nel limite tassativo previsto nel piano
annuale degli investimenti di cui al comma 3, lettera c). 
  8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui  ai  commi  5,  6,  e  7,
costituisce elemento negativo ai fini della valutazione del direttore
generale ai sensi dell'art. 37, comma 7-bis, e puo' costituire  grave
motivo ai sensi  dell'art.  3-bis,  comma  7,  del  d.lgs.  502/1992,
valutabile ai fini della decadenza del direttore stesso.».