Art. 13 
 
                    Inserimento dell'art. 121-bis 
                    nella legge regionale 40/2005 
 
  1. Dopo l'art. 121 della legge regionale  40/2005  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 121-bis (Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni
aziendali).  -  1.  Per  la  salvaguardia  dell'equilibrio  economico
complessivo del Sistema  sanitario  regionale,  la  Regione  effettua
trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente  inviati  dalle
aziende tramite il sistema  informativo  regionale,  il  monitoraggio
sull'andamento delle gestioni aziendali nel  corso  dell'esercizio  e
sul rispetto dei vincoli di cui all'art. 121, commi 5, 6 e 7.».