Art. 13 Inserimento dell'art. 121-bis nella legge regionale 40/2005 1. Dopo l'art. 121 della legge regionale 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 121-bis (Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali). - 1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del Sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto dei vincoli di cui all'art. 121, commi 5, 6 e 7.».