Art. 14 
 
                     Sostituzione dell'art. 123 
                    della legge regionale 40/2005 
 
  1. L'art. 123 della legge regionale 40/2005 e' cosi' sostituito: 
  «Art. 123 (Procedimento di adozione degli atti di bilancio).  -  1.
Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale, entro  il
15 novembre, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio
preventivo economico annuale e li trasmette, con  allegata  relazione
del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale ed
alla conferenza aziendale dei sindaci; la  conferenza  aziendale  dei
sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni
alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci entro il
31 dicembre. 
  2. Il direttore  generale  dell'azienda  ospedaliero-universitaria,
entro il 15 novembre di ogni anno,  adotta  il  bilancio  pluriennale
unitariamente  al  bilancio  preventivo  economico   annuale   e   li
trasmette, alla  Giunta  regionale  con  allegata  la  relazione  del
collegio sindacale, entro il 30 novembre  di  ogni  anno;  la  Giunta
regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre. 
  3. Entro il 15 aprile di ogni  anno,  i  direttori  generali  delle
aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono,
con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 aprile,
alla Giunta regionale che lo approva entro il  31  maggio;  nel  caso
delle aziende unita' sanitarie locali, il bilancio e' trasmesso anche
alla conferenza aziendale dei sindaci  che  rimette,  nei  successivi
venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta regionale. 
  4.  I  bilanci  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  sono   pubblicati
integralmente sul sito internet della Regione entro  sessanta  giorni
dalla data della loro approvazione. 
  5. La Giunta regionale, in  sede  di  approvazione  degli  atti  di
bilancio,  qualora  riscontri  carenze  documentali  oppure   ritenga
necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti,
assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a
quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste,
nonche' l'eventuale riadozione del bilancio.».