Art. 4 
 
                     Misure di razionalizzazione 
                       della rete ospedaliera 
 
  1. Lo standard dei posti letto ospedalieri per acuti a  carico  del
servizio sanitario  regionale,  comprensivo  della  riabilitazione  e
della lungodegenza, e' determinato nella misura di 3,15  posti  letto
per mille abitanti, assumendo come obiettivo di riferimento un  tasso
di ospedalizzazione tendenziale pari a centoventi ricoveri annui  per
mille abitanti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede a una contestuale
riorganizzazione dell'offerta dei servizi territoriali alternativi al
ricovero ospedaliero. 
  3. Il piano sanitario e sociale  integrato  regionale  assume  come
obiettivo per la razionalizzazione della rete ospedaliera lo standard
di cui al comma 1, e formula indirizzi alle aziende sanitarie per  la
pianificazione aziendale attuativa, in conformita' a quanto  previsto
al comma 2, ponendo particolare  attenzione  ai  presidi  ospedalieri
insulari,  montani  e  a  quelli  con   particolari   caratteristiche
geografiche e demografiche.