Art. 4 Misure di razionalizzazione della rete ospedaliera 1. Lo standard dei posti letto ospedalieri per acuti a carico del servizio sanitario regionale, comprensivo della riabilitazione e della lungodegenza, e' determinato nella misura di 3,15 posti letto per mille abitanti, assumendo come obiettivo di riferimento un tasso di ospedalizzazione tendenziale pari a centoventi ricoveri annui per mille abitanti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede a una contestuale riorganizzazione dell'offerta dei servizi territoriali alternativi al ricovero ospedaliero. 3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale assume come obiettivo per la razionalizzazione della rete ospedaliera lo standard di cui al comma 1, e formula indirizzi alle aziende sanitarie per la pianificazione aziendale attuativa, in conformita' a quanto previsto al comma 2, ponendo particolare attenzione ai presidi ospedalieri insulari, montani e a quelli con particolari caratteristiche geografiche e demografiche.