Art. 6 Quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie. Attivita' di controllo e recupero in caso di omesso pagamento 1. Le aziende sanitarie effettuano i controlli sul corretto pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie e procedono al recupero delle somme indebitamente non corrisposte secondo modalita' e procedure uniformi, definite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Le spese amministrative del procedimento di riscossione, determinate nella misura fissa di euro 5,00, sono poste a carico del debitore. 3. Le aziende sanitarie, nell'ambito della propria competenza, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 316-ter, comma 2, del codice penale, osservando le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).