Art. 6 
Quote di compartecipazione alla spesa  delle  prestazioni  sanitarie.
  Attivita' di controllo e recupero in caso di omesso pagamento 
  1.  Le  aziende  sanitarie  effettuano  i  controlli  sul  corretto
pagamento  delle  quote  di  compartecipazione   alla   spesa   delle
prestazioni  sanitarie  e   procedono   al   recupero   delle   somme
indebitamente non corrisposte secondo modalita' e procedure uniformi,
definite con deliberazione della Giunta regionale. 
  2.  Le  spese  amministrative  del  procedimento  di   riscossione,
determinate nella misura fissa di euro 5,00, sono poste a carico  del
debitore. 
  3. Le aziende  sanitarie,  nell'ambito  della  propria  competenza,
applicano la sanzione amministrativa  pecuniaria  prevista  dall'art.
316-ter, comma 2, del codice penale, osservando le disposizioni della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in  materia  di
sanzioni amministrative).