Art. 7 
 
        Prestazioni sanitarie specialistiche e diagnostico - 
              strumentali. Disdetta della prenotazione 
 
  1. Al fine di consentire una piu' efficiente gestione  delle  liste
di attesa da parte delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
regionale, l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica
o diagnostico-strumentale e, non possa o non intenda presentarsi  nel
giorno e nell'ora fissati, e' tenuto a disdire la prenotazione almeno
quarantotto ore prima della data fissata. 
  2. L'assistito, anche se esente, che non si presenta alla  data  ed
all'ora prenotata ed omette di effettuare  la  disdetta  nei  termini
indicati  al  comma  1,  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa, pari alla quota ordinaria di partecipazione al  costo
della prestazione stabilita per la prestazione sanitaria prenotata  e
non usufruita. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 
  3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2,  e'  applicata  ai
sensi della legge regionale 81/2000. 
  4. La Regione promuove un'adeguata informazione sulle  disposizioni
previste dal presente articolo.