Art. 7 Prestazioni sanitarie specialistiche e diagnostico - strumentali. Disdetta della prenotazione 1. Al fine di consentire una piu' efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica o diagnostico-strumentale e, non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, e' tenuto a disdire la prenotazione almeno quarantotto ore prima della data fissata. 2. L'assistito, anche se esente, che non si presenta alla data ed all'ora prenotata ed omette di effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione stabilita per la prestazione sanitaria prenotata e non usufruita. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2, e' applicata ai sensi della legge regionale 81/2000. 4. La Regione promuove un'adeguata informazione sulle disposizioni previste dal presente articolo.