(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 75  del
                          28 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
                               Art. 1 
 
          Contributo per l'attivita' dei gruppi consiliari 
 
  1. Per il finanziamento delle proprie attivita'  istituzionali,  e'
assegnato a ciascun gruppo consiliare organizzato ai sensi  dell'art.
16 dello statuto, un contributo annuo fisso, al netto delle spese per
il personale, in  ragione  di  euro  5.000,00  per  ogni  consigliere
aderente al gruppo cui si aggiunge una somma complessiva di euro 0,05
per ogni residente nella regione, secondo i dati l'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT)  disponibili  all'entrata  in  vigore   della
presente legge. Quest'ultima somma e' ripartita tra i gruppi  secondo
criteri definiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza. 
  2. Per il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello  statuto,
il contributo e' assegnato direttamente a ciascun consigliere che  fa
parte del gruppo, qualora i consiglieri  aderenti  al  gruppo  stesso
siano almeno due. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere  il
contributo non e' erogato.