Art. 2 Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari 1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o piu' gruppi consiliari, per i gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione oppure unificati, il contributo di cui all'art. 1, e' rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, provvedendo conseguentemente alla ripetizione delle somme gia' versate che risultino eccedenti.