Art. 2 
 
                      Effetti delle variazioni 
              della composizione dei gruppi consiliari 
 
  1.  Nel  caso  di  variazione,  durante   la   legislatura,   della
composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione  di  nuovi
gruppi, o nel caso di fusione di due o piu' gruppi consiliari, per  i
gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova  costituzione
oppure unificati, il contributo di cui all'art. 1, e' rideterminato o
attribuito in proporzione al periodo di riferimento,  senza  maggiori
oneri per il bilancio regionale,  provvedendo  conseguentemente  alla
ripetizione delle somme gia' versate che risultino eccedenti.