Art. 3 
 
                    Utilizzazione del contributo 
 
  1.  Il  contributo  e'   assegnato   e   puo'   essere   utilizzato
esclusivamente per  gli  scopi  istituzionali  dei  gruppi,  riferiti
all'attivita' del consiglio regionale, ivi comprese le  attivita'  di
studio,  editoria  e  comunicazione,  esclusa   in   ogni   caso   la
possibilita' di finanziare, direttamente o indirettamente,  le  spese
di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei
movimenti  politici  e   delle   loro   articolazioni   politiche   o
amministrative o di altri rappresentanti  interni  ai  partiti  o  ai
movimenti politici.