Art. 3 Utilizzazione del contributo 1. Il contributo e' assegnato e puo' essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dei gruppi, riferiti all'attivita' del consiglio regionale, ivi comprese le attivita' di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la possibilita' di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici.