Art. 4 Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato a decorrere dalla data della prima seduta del consiglio regionale ad inizio legislatura e fino alla data antecedente alla prima seduta del consiglio regionale della legislatura successiva. 2. Il contributo e' erogato in due rate semestrali anticipate. 3. Nei casi di cui all'art. 2, le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonche' gli eventuali conguagli rispetto a quanto gia' corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui e' intervenuta la variazione. 4. L'eventuale parte del contributo erogato non spesa nell'anno di riferimento puo' essere riportata all'anno successivo. 5. Il contributo e' accreditato in un conto corrente bancario intestato al gruppo o al singolo componente del gruppo misto. Le operazioni di gestione del conto sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.