Art. 4 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato a  decorrere  dalla  data  della  prima
seduta del consiglio regionale ad inizio legislatura e fino alla data
antecedente  alla  prima  seduta  del   consiglio   regionale   della
legislatura successiva. 
  2. Il contributo e' erogato in due rate semestrali anticipate. 
  3. Nei  casi  di  cui  all'art.  2,  le  conseguenti  modificazioni
nell'assegnazione del contributo,  nonche'  gli  eventuali  conguagli
rispetto a quanto gia' corrisposto in precedenza, decorrono dal  mese
successivo a quello in cui e' intervenuta la variazione. 
  4. L'eventuale parte del contributo erogato non spesa nell'anno  di
riferimento puo' essere riportata all'anno successivo. 
  5. Il contributo e'  accreditato  in  un  conto  corrente  bancario
intestato al gruppo o al singolo  componente  del  gruppo  misto.  Le
operazioni di gestione del conto sono effettuate nel  rispetto  degli
obblighi di tracciabilita' dei  pagamenti  previsti  dalla  normativa
vigente.