Art. 5 
 
                 Dotazioni logistiche e strumentali 
 
  1. L'ufficio di presidenza stabilisce i  criteri  tramite  i  quali
sono messi a disposizione  dei  gruppi  consiliari,  per  l'esercizio
della loro attivita' istituzionale ai sensi dell'art. 3, locali,  con
relative dotazioni strumentali, e servizi. 
  2. Le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate  ai
gruppi consiliari sono assunte  per  l'80  per  cento  a  carico  del
bilancio del consiglio regionale. Fanno altresi' carico  al  bilancio
del consiglio stesso i canoni di dette linee telefoniche e  le  spese
di installazione e di manutenzione. 
  3. I gruppi consiliari, per lo  svolgimento  della  loro  attivita'
istituzionale, possono  usufruire  del  servizio  di  tipografia  del
consiglio regionale  per  la  stampa  e  la  fotocopiatura  di  atti,
documenti, pubblicazioni e  materiale  informativo  entro  il  limite
annuo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 1. 
  4. Se le spese annuali eccedono il limite assegnato, la  differenza
e' posta a carico del gruppo consiliare.  Per  il  gruppo  misto,  il
limite di spesa e' attribuito a ciascun consigliere aderente, cui  e'
ugualmente attribuito il carico della propria eventuale differenza.