Art. 5 Dotazioni logistiche e strumentali 1. L'ufficio di presidenza stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio della loro attivita' istituzionale ai sensi dell'art. 3, locali, con relative dotazioni strumentali, e servizi. 2. Le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi consiliari sono assunte per l'80 per cento a carico del bilancio del consiglio regionale. Fanno altresi' carico al bilancio del consiglio stesso i canoni di dette linee telefoniche e le spese di installazione e di manutenzione. 3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attivita' istituzionale, possono usufruire del servizio di tipografia del consiglio regionale per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo entro il limite annuo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 1. 4. Se le spese annuali eccedono il limite assegnato, la differenza e' posta a carico del gruppo consiliare. Per il gruppo misto, il limite di spesa e' attribuito a ciascun consigliere aderente, cui e' ugualmente attribuito il carico della propria eventuale differenza.