Art. 6 
 
            Rendiconto delle spese e pubblicita' dei dati 
 
  1. Ciascun gruppo consiliare approva e trasmette al presidente  del
consiglio  regionale,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute,  con  la
relativa documentazione, redatto secondo  il  modello  allegato  alla
deliberazione della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  6
dicembre  2012,  n.  235/CSR  (Individuazione  della  «Regione   piu'
virtuosa», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b), c),  e  g)  del
disegno di legge A.S. 3570 concernente la «Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012»). 
  2. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto  e
ne e' responsabile. 
  3. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrive  il
rendiconto relativo alle proprie spese e ne e' responsabile. 
  4. Il presidente del consiglio regionale inoltra  i  rendiconti  al
presidente della giunta regionale il  quale,  entro  sessanta  giorni
dalla chiusura dell'esercizio, li trasmette alla  competente  sezione
regionale di controllo della Corte dei  conti  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10  ottobre
2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  5. Per  i  gruppi  consiliari  cessati,  per  qualsiasi  causa,  il
rendiconto per l'anno di cessazione e' trasmesso  al  presidente  del
consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni
dalla cessazione stessa. 
  6. Nell'ultimo anno della legislatura  il  rendiconto  riferito  al
periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la  data  antecedente  alla
prima seduta del nuovo consiglio regionale e' trasmesso al presidente
del consiglio regionale, ai fini del comma  4,  entro  quarantacinque
giorni dalla data delle elezioni. 
  7. I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei  conti
si pronuncia sulla loro regolarita' sono  pubblicati  sul  Bollettino
ufficiale della regione Toscana in allegato al conto  consuntivo  del
consiglio regionale. 
  8. Il presidente del consiglio  regionale,  mediante  i  competenti
uffici consiliari, cura la pubblicazione sul sito  istituzionale  del
consiglio regionale dei documenti di cui al comma 7,  e  di  tutti  i
dati   relativi   al   finanziamento   dell'attivita'   dei   gruppi,
assicurandone la disponibilita' per via telematica ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera l), del  decreto-legge  n.  174/2012,  convertito
dalla legge n. 213/2012. 
  9.  Nel  caso  di  mancata  trasmissione  o  di  irregolarita'  del
rendiconto  e  della  documentazione  a   corredo,   o   di   mancata
regolarizzazione entro il termine fissato, o di deliberazione di  non
regolarita' del conto da parte della sezione  regionale  della  Corte
dei conti, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 11  e  12,
del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012,  e
si procede alle forme di pubblicita' previste dai commi 7  ed  8  del
presente articolo.