Art. 6 Rendiconto delle spese e pubblicita' dei dati 1. Ciascun gruppo consiliare approva e trasmette al presidente del consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione, redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della «Regione piu' virtuosa», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»). 2. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne e' responsabile. 3. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrive il rendiconto relativo alle proprie spese e ne e' responsabile. 4. Il presidente del consiglio regionale inoltra i rendiconti al presidente della giunta regionale il quale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, li trasmette alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto per l'anno di cessazione e' trasmesso al presidente del consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. 6. Nell'ultimo anno della legislatura il rendiconto riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data antecedente alla prima seduta del nuovo consiglio regionale e' trasmesso al presidente del consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni. 7. I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei conti si pronuncia sulla loro regolarita' sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione Toscana in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale. 8. Il presidente del consiglio regionale, mediante i competenti uffici consiliari, cura la pubblicazione sul sito istituzionale del consiglio regionale dei documenti di cui al comma 7, e di tutti i dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi, assicurandone la disponibilita' per via telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 9. Nel caso di mancata trasmissione o di irregolarita' del rendiconto e della documentazione a corredo, o di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, o di deliberazione di non regolarita' del conto da parte della sezione regionale della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e si procede alle forme di pubblicita' previste dai commi 7 ed 8 del presente articolo.