Art. 8 Spese per il personale 1. A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari e' rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012, di conversione del decreto-legge n. 174/2012, senza alcuna possibilita' di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.