Art. 8 
 
                       Spese per il personale 
 
  1. A decorrere dalla X  legislatura  regionale,  la  spesa  per  il
personale dei gruppi consiliari e'  rideterminata  nel  rispetto  del
parametro  omogeneo  di  cui  alla  deliberazione  della   Conferenza
Stato-regioni 235/CSR/2012. Ai sensi  della  medesima  deliberazione,
per la corrente  legislatura,  tale  spesa  resta  determinata  entro
l'importo in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge  n.
213/2012, di conversione del decreto-legge n. 174/2012, senza  alcuna
possibilita' di aumento della spesa stessa per effetto  di  eventuali
modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi  entro  il
termine della legislatura.