Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 61/2012 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008), il numero «20.000,00» e' sostituito dal seguente: «5.000,00». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2012 il numero «50.000,00» e' sostituito dal seguente «5.000,00». 3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 61/2012 il numero «50.000,00» e' sostituito dal seguente: «5.000,00».