Art. 9 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 61/2012 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale  6
novembre  2012,  n.  61  (Istituzione  dell'anagrafe   pubblica   dei
consiglieri e  degli  assessori  regionali  e  norme  in  materia  di
trasparenza patrimoniale e associativa dei  componenti  degli  organi
della regione e dei titolari di cariche istituzionali di  garanzia  e
di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale  n.  49/1983,
abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla
legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n.  74/2004  e  alla
legge regionale n. 5/2008), il numero «20.000,00» e'  sostituito  dal
seguente: «5.000,00». 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
61/2012 il numero «50.000,00» e' sostituito dal seguente «5.000,00». 
  3. Al comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  61/2012  il
numero «50.000,00» e' sostituito dal seguente: «5.000,00».