(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II dell'11 dicembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 12 novembre 2012, n. 1688; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti: a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio se mi residenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l'utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente nel momento in cui e' stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale; b) 1) se l'utente e' maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche; 2) se l'utente e' minorenne: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell'utente minorenne, oppure l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore e' stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati.».