Art. 10 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 44 del decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
aggiunto il seguente comma 9: 
  «9. In deroga a quanto previsto all'art. 21, comma 2,  del  decreto
del presidente  della  provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  per  la
determinazione della variazione e per la valutazione della situazione
economica di cui al comma 8  del  presente  articolo,  il  patrimonio
attuale e' valutato con riferimento alla  situazione  esistente  alla
fine del mese precedente a quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
domanda di prestazione.».