Art. 10 1. Dopo il comma 8 dell'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 9: «9. In deroga a quanto previsto all'art. 21, comma 2, del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8 del presente articolo, il patrimonio attuale e' valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui e' stata presentata la domanda di prestazione.».