Art. 11 
  1. Dopo la lettera d) del punto 4.1 dell'allegato A del decreto del
presidente  della  giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera e): 
    «e) in deroga a quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera f),
del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli
assegni percepiti a titolo di  anticipazione  ai  sensi  della  legge
provinciale 3 ottobre 2003, n.  15,  nel  calcolo  della  prestazione
anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore.».