Art. 11 1. Dopo la lettera d) del punto 4.1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera e): «e) in deroga a quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera f), del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore.».