Art. 12 
  1. Il punto 6 dell'allegato A  del  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
  «6. Riferimenti  temporali  per  i  dati  di  entrata  nel  secondo
livello. 
  6.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa  all'ultima
dichiarazione dei redditi  o  ad  altra  documentazione  relativa  al
medesimo  periodo,  a  meno  che  nei  tre   mesi   precedenti   alla
presentazione della domanda di  prestazione  non  vi  sia  stata  una
variazione delle entrate in misura pari o superiore al 30 percento. 
  6.2. Ai fini del calcolo di cui  al  punto  6.1,  si  raffronta  il
reddito lordo, rilevato dalla DURP, con la media  dei  redditi  lordi
degli ultimi tre mesi. L'importo della tredicesima e  quattordicesima
mensilita' e dei conguagli  IRPEF  percepiti  in  riferimento  ad  un
reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi. 
  6.3. Se dal raffronto di cui al punto 6.2 si evince che  i  redditi
hanno subito una variazione pari o superiore  al  30  percento,  come
base per il calcolo della  situazione  economica  si  considerano  le
entrate nette degli ultimi tre  mesi.  Le  variazioni  devono  essere
adeguatamente documentate.  Il  calcolo  della  situazione  economica
avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le
prestazioni di secondo livello.».