Art. 12 1. Il punto 6 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello. 6.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 30 percento. 6.2. Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato dalla DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi. L'importo della tredicesima e quattordicesima mensilita' e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi. 6.3. Se dal raffronto di cui al punto 6.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di secondo livello.».