Art. 13 1. Dopo il punto 9.1 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente punto 9.2: «9.2. In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate.».