Art. 13 
  1. Dopo il punto 9.1 dell'allegato A  del  decreto  del  presidente
della  giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e  successive
modifiche, e' aggiunto il seguente punto 9.2: 
    «9.2. In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e  al  punto  8.4,
per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e
per  le  spese  accessorie"  non  si  considerano  le   entrate   ivi
elencate.».