Art. 15 1. Il punto 11 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello. 11.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci percento. 11.2. Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato dalla DURP, detratte l'IRPEF, le relative addizionali e l'IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi. 11.3. Se dal raffronto di cui al punto 11.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello. 11.4. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono gia' tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell'ultimo mese. 11.5. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all'art. 20 si considerano sempre i dati della DURP relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo e considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello, a meno che non si tratti di una situazione personale o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.».