Art. 15 
  1. Il punto 11 dell'allegato A del  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
  «11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello. 
  11.1. I dati considerati sono quelli della DURP relativa all'ultima
dichiarazione dei redditi  o  ad  altra  documentazione  relativa  al
medesimo  periodo,  a  meno  che  nei  tre   mesi   precedenti   alla
presentazione della domanda di  prestazione  non  vi  sia  stata  una
variazione  delle  entrate  in  misura  pari  o  superiore  al  dieci
percento. 
  11.2. Ai fini del calcolo di cui al  punto  11.1  si  raffronta  il
reddito lordo rilevato dalla  DURP,  detratte  l'IRPEF,  le  relative
addizionali e l'IRAP dovuta come persona fisica,  con  la  media  dei
redditi netti degli ultimi tre mesi. 
  11.3. Se dal raffronto di cui al punto 11.2 si evince che i redditi
hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento,  come
base per il calcolo della  situazione  economica  si  considerano  le
entrate nette degli ultimi tre  mesi.  Le  variazioni  devono  essere
adeguatamente documentate.  Il  calcolo  della  situazione  economica
avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le
prestazioni di terzo livello. 
  11.4. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a  11.3,  per  i
nuclei familiari di fatto che, al momento della  presentazione  della
domanda di reddito minimo  di  inserimento,  percepiscono  gia'  tale
prestazione, si considerano solo le entrate nette dell'ultimo mese. 
  11.5. In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3,  per  la
prestazione di cui all'art. 20 si considerano  sempre  i  dati  della
DURP  relativa  all'ultima  dichiarazione  dei  redditi  o  ad  altra
documentazione relativa al medesimo periodo e considerando tutti  gli
elementi previsti per le prestazioni di terzo livello, a meno che non
si tratti  di  una  situazione  personale  o  familiare  eccezionale,
accertata  dal  distretto  sociale  competente.  In  questo  caso  si
applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.».