Art. 16 1. Il punto 12.2 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «12.2. In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1: a) il patrimonio e' valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1; b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero; c) dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo; d) per la prestazione di cui all'art. 20 "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" si applica il seguente calcolo: per nuclei familiari costituiti da un unico componente si detrae una franchigia di 10.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio e' valutato nella misura del 20 per cento per l'importo eccedente la franchigia fino a 60.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 60.000,00 euro; per nuclei familiari costituiti da due o piu' componenti si detrae una franchigia di 20.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio e' valutato nella misura del 20 per cento per l'importo eccedente la franchigia fino a 70.000,00 euro e nella misura del 50 percento per l'importo oltre i 70.000,00 euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.».