Art. 16 
  1. Il punto 12.2 dell'allegato A del decreto del  presidente  della
giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
    «12.2. In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1: 
  a) il  patrimonio  e'  valutato  con  riferimento  alla  situazione
esistente alla fine  del  mese  precedente  a  quello  in  cui  viene
presentata la domanda di prestazione e  secondo  quanto  previsto  al
punto 13.1; 
  b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero; 
  c) dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo  familiare  si
detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del
nucleo  familiare  corrisponde  alla  somma  di  tutti  gli  elementi
patrimoniali dei componenti del nucleo; 
  d) per la prestazione di cui all'art. 20 "contributo al  canone  di
locazione e per le spese accessorie" si applica il seguente calcolo: 
  per nuclei familiari costituiti da un unico  componente  si  detrae
una  franchigia  di  10.000,00  euro  dalla  somma   del   patrimonio
complessivo. Il patrimonio e' valutato nella misura del 20 per  cento
per l'importo eccedente la franchigia fino a 60.000,00 euro  e  nella
misura del 50 per cento per l'importo oltre i 60.000,00 euro; 
  per nuclei familiari costituiti da due o piu' componenti si  detrae
una  franchigia  di  20.000,00  euro  dalla  somma   del   patrimonio
complessivo. Il patrimonio e' valutato nella misura del 20 per  cento
per l'importo eccedente la franchigia fino a 70.000,00 euro  e  nella
misura del 50 percento per  l'importo  oltre  i  70.000,00  euro.  Il
patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di
tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.».