Art. 2 
  1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della  giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e  il
pagamento delle tariffe,  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  da
parte dell'ente pubblico competente avviene solo in  via  subordinata
rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che  sono  tenuti  a
contribuire dopo l'utente e il suo nucleo ristretto e con  precedenza
su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento,  fino  al
valore delle donazioni stesse.ยป.