Art. 2 1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e il pagamento delle tariffe, l'attribuzione di vantaggi economici da parte dell'ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l'utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.ยป.