Art. 3 
  1. L'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 11
agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari  collegati).
- 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e' prevista  la
compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui  all'art.  30
del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2.  Ai
fini della determinazione dell'ammontare  della  prestazione  di  cui
all'art. 19,  viene  calcolato  l'importo  della  partecipazione  dei
nuclei familiari collegati e  questo  viene  detratto  dall'ammontare
della  prestazione  spettante  al  nucleo  familiare  di  fatto.   La
partecipazione e' richiesta al nucleo  familiare  collegato  sia  del
richiedente che del coniuge o del partner facente  parte  del  nucleo
familiare di fatto. 
  2. Il nucleo familiare collegato e' chiamato  a  partecipare  nella
misura del 30 percento  della  parte  eccedente  il  doppio  del  suo
fabbisogno.».