Art. 3 1. L'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati). - 1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e' prevista la compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui all'art. 30 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione di cui all'art. 19, viene calcolato l'importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati e questo viene detratto dall'ammontare della prestazione spettante al nucleo familiare di fatto. La partecipazione e' richiesta al nucleo familiare collegato sia del richiedente che del coniuge o del partner facente parte del nucleo familiare di fatto. 2. Il nucleo familiare collegato e' chiamato a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del suo fabbisogno.».