Art. 4 1. I commi 4 e 5 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «4. La prestazione e' concessa per un periodo minimo di due mesi e massimo di sei mesi ed e' erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, puo' essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha piu' di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione e' concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio ed e' concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti. 5. Nel caso in cui esistano motivate necessita' o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione puo' essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi o l'erogazione puo' avvenire settimanalmente.». 2. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attivita' di cui al comma 8, la prestazione e' ridotta di un importo non superiore al 150 percento della quota base. La riduzione viene operata previa comunicazione scritta all'interessato e subisce un progressivo incremento. Al nucleo familiare deve in ogni caso continuare ad essere garantita una disponibilita' economica pari al 25 percento della quota base per ogni minore presente nel nucleo familiare stesso.».