Art. 4 
  1. I commi 4 e 5 dell'art. 19  del  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 11 agosto 2000, n.  30,  e  successive  modifiche,
sono cosi' sostituiti: 
  «4. La prestazione e' concessa per un periodo minimo di due mesi  e
massimo di sei mesi ed e' erogata mensilmente. Nel  caso  di  reddito
derivante esclusivamente da pensione, puo' essere concessa ed erogata
per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente  che  ha
piu' di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare  collegato
e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione
e' concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso  tale
periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio  ed  e'  concessa
per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel  caso  di  due  persone
conviventi che presentano entrambe i citati requisiti. 
  5. Nel caso in  cui  esistano  motivate  necessita'  o  indicazioni
particolari sul  piano  assistenziale,  la  prestazione  puo'  essere
concessa anche per un periodo inferiore a  due  mesi  o  l'erogazione
puo' avvenire settimanalmente.». 
  2. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del presidente della  giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «7.  Per  ciascuna  persona  del  nucleo   familiare   che,   senza
giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo  insufficiente
per il mantenimento proprio e del nucleo  familiare,  in  particolare
attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attivita'  di  cui
al comma 8, la prestazione e' ridotta di un importo non superiore  al
150 percento della quota base.  La  riduzione  viene  operata  previa
comunicazione  scritta  all'interessato  e  subisce  un   progressivo
incremento. Al nucleo familiare  deve  in  ogni  caso  continuare  ad
essere garantita una disponibilita' economica  pari  al  25  percento
della quota base  per  ogni  minore  presente  nel  nucleo  familiare
stesso.».