Art. 5 
  1. L'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 11
agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 20  (Contributo  al  canone  di  locazione  e  per  le  spese
accessorie). - 1. Il contributo al  canone  di  locazione  e  per  la
copertura delle spese accessorie e' concesso a persone e famiglie con
un regolare contratto di locazione registrato per unita'  immobiliari
ad uso abitativo. 
  2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione: 
  a) le persone e le famiglie  i  cui  parenti  di  primo  grado,  in
riferimento ai componenti  maggiorenni  del  nucleo  familiare,  sono
usufruttuari, proprietari di  seconde  case,  site  in  provincia  di
Bolzano, che non siano locate o che non siano oggetto di  un  diritto
d'abitazione o di altro diritto reale di godimento che  ne  impedisca
la locazione, oppure che sia stata locata a persone che  non  abbiano
alcun rapporto di parentela con il  proprietario  o  abbiano  con  lo
stesso un rapporto di parentela oltre il terzo grado; 
  b) i locatari di alloggi dell'Istituto per l'edilizia sociale,  del
comune o di altri enti pubblici o sociosanitari privati; 
  c) i locatari di unita' immobiliari di proprieta' o di usufrutto di
parenti di primo grado o affini di primo grado; 
  d) i locatari che non hanno  la  residenza  anagrafica  o  che  non
vivono nell'unita' immobiliare; 
  e) gli studenti; 
  f) i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non  pagano  il
canone di locazione. 
  3. Salvo quanto disposto al comma 2, i locatari che hanno  lasciato
la famiglia di origine e stipulato un contratto  di  locazione  hanno
diritto, per il periodo  di  un  anno  dall'inizio  del  rapporto  di
locazione,  alla  prestazione  solo  nella  misura  del  50  percento
dell'importo di cui al comma 7. 
  4. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell'unita'
immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto  d'abitazione
sulla stessa, e' concesso un contributo a copertura delle sole  spese
accessorie relative all'alloggio. 
  5. Non hanno diritto al contributo per  la  copertura  delle  spese
accessorie: 
  a) i locatari di unita' immobiliari di  proprieta'  di  parenti  di
primo grado o affini di primo grado; 
  b) i locatari che non hanno  la  residenza  anagrafica  o  che  non
vivono nell'unita' immobiliare; 
  c) gli studenti; 
  d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non  pagano  le
spese accessorie. 
  6. Si puo' derogare a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 nel caso
in cui il richiedente versi in una situazione personale  o  familiare
eccezionale, attestata dal distretto sociale competente. 
  7. Ai fini della determinazione dell'ammontare  del  contributo  al
canone di locazione si considera l'effettivo ammontare delle spese di
locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla giunta provinciale.  Per
le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla giunta
provinciale. I limiti e gli  importi  possono  essere  stabiliti  con
valori diversi per i diversi territori. 
  8. La domanda di contributo al  canone  di  locazione  deve  essere
presentata direttamente dal locatario. 
  9. Per la concessione del contributo  al  canone  di  locazione  il
nucleo familiare non  deve  presentare  un  valore  della  situazione
economica superiore a 2,7. 
  10. Per la concessione del contributo per la copertura delle  spese
accessorie il nucleo familiare non deve presentare  un  valore  della
situazione economica superiore a 2,22. 
  11. La prestazione ammonta al 100 percento della spesa ammessa  per
i nuclei familiari con un valore della situazione  economica  fino  a
1,22 e decresce in modo lineare fino  al  5  percento  per  i  nuclei
familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7. 
  12. La prestazione e' concessa per un periodo di 12  mesi  e  viene
erogata mensilmente. Nel caso di motivate  necessita'  o  indicazioni
particolari sul  piano  assistenziale,  la  prestazione  puo'  essere
concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi. 
  13. Per gli utenti di cui all'art. 19, comma 4, la  prestazione  e'
concessa ed erogata secondo le modalita' ivi previste. 
  14. Alla prestazione di cui al presente articolo non  si  applicano
le disposizioni previste  all'art.  29,  comma  3,  del  decreto  del
presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 
  15. In deroga a quanto previsto all'art. 17,  commi  2  e  3,  alle
persone di cui all'art. 17, comma 2, la prestazione  e'  concessa  in
ogni caso solo dopo cinque anni di  dimora  stabile  ed  ininterrotta
residenza in provincia di Bolzano, salvo quanto previsto all'art. 17,
comma 5. 
  16. La prestazione puo' essere concessa piu'  volte  a  seguito  di
nuova domanda.».