Art. 6 
  1. L'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 11
agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  24  (Spese  di  trasporto).  -  1.  Alle  persone  con   una
disabilita' permanente che non sono in grado di  utilizzare  i  mezzi
del trasporto  pubblico  e'  concesso  un  rimborso  delle  spese  di
trasporto. L'impossibilita' ad usare i mezzi  di  trasporto  pubblici
deve essere documentata da un certificato medico. 
  2. In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni
svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilita'  permanente
che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se
accompagnate, e' concesso un rimborso per la spesa  del  servizio  di
accompagnamento.  La  necessita'  di  accompagnamento   deve   essere
attestata  da  un  parere  dell'operatore  competente  del  distretto
sociale. 
  3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto  o  per
il servizio di accompagnamento dalla propria abitazione sino a: 
  a)  i  servizi  sociali  semiresidenziali,  inclusi  i  servizi  di
assistenza alla prima infanzia; 
  b) altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; 
  c) il posto di lavoro, incluso il luogo in cui l'utente partecipa a
progetti di inserimento lavorativo. 
  4. Le persone disabili che  frequentano  la  scuola  dell'infanzia,
scuole di ogni ordine e grado o l'universita' non  hanno  diritto  al
rimborso delle spese di  trasporto  sino  a  tali  istituzioni  o  ai
servizi sociosanitari. 
  5. Il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere  i  servizi
di cui al comma 3, lettera b), e' concesso solo qualora la necessita'
di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico
del Comprensorio sanitario. 
  6. Il trasporto delle persone puo' essere effettuato: 
  a) con mezzo di trasporto privato; 
  b) da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto. 
  7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso
delle spese per il trasporto effettuato da imprese o associazioni per
raggiungere  il  posto  di  lavoro,  ammonta  alle  spese  sostenute,
detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto  pubblico
per il percorso effettuato. Tale  rimborso  non  dipende  dal  valore
della  situazione  economica  del   nucleo   familiare.   Le   stesse
disposizioni valgono anche per gli utenti che guidano autonomamente e
necessitano il proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di
lavoro. 
  8.  La  concessione  della  prestazione  di  cui  al  comma  7   e'
subordinata  al  parere  dell'operatore  competente   del   distretto
sociale, che valuta le  modalita'  di  effettuazione  del  trasporto,
tenendo conto delle esigenze della persona disabile e  delle  risorse
presenti sul territorio. 
  9. Ai fini della concessione della prestazione di cui al  comma  2,
l'accompagnamento deve essere effettuato da operatori di associazioni
che prestano tale servizio. 
  10. Le spese ammesse  e  gli  importi  massimi  del  rimborso  sono
determinati dalla giunta provinciale e si distinguono a  seconda  del
tipo di prestazione. 
  11. Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare
non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5. 
  12. Le prestazioni ammontano al 100 percento delle spese ammesse  e
degli importi massimi previsti per  i  nuclei  familiari  con  valore
della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare  fino
ad azzerarsi per i  nuclei  familiari  con  valore  della  situazione
economica pari a 3,5. 
  13. La prestazione e' concessa per un  periodo  massimo  di  dodici
mesi e puo' essere concessa piu' volte a seguito di nuova domanda. 
  14. Salvo accordi diversi  tra  richiedente  e  distretto  sociale,
l'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito  alla
presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.».