Art. 6 1. L'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 24 (Spese di trasporto). - 1. Alle persone con una disabilita' permanente che non sono in grado di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico e' concesso un rimborso delle spese di trasporto. L'impossibilita' ad usare i mezzi di trasporto pubblici deve essere documentata da un certificato medico. 2. In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilita' permanente che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se accompagnate, e' concesso un rimborso per la spesa del servizio di accompagnamento. La necessita' di accompagnamento deve essere attestata da un parere dell'operatore competente del distretto sociale. 3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento dalla propria abitazione sino a: a) i servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi di assistenza alla prima infanzia; b) altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; c) il posto di lavoro, incluso il luogo in cui l'utente partecipa a progetti di inserimento lavorativo. 4. Le persone disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l'universita' non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sino a tali istituzioni o ai servizi sociosanitari. 5. Il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), e' concesso solo qualora la necessita' di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario. 6. Il trasporto delle persone puo' essere effettuato: a) con mezzo di trasporto privato; b) da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto. 7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso delle spese per il trasporto effettuato da imprese o associazioni per raggiungere il posto di lavoro, ammonta alle spese sostenute, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. Tale rimborso non dipende dal valore della situazione economica del nucleo familiare. Le stesse disposizioni valgono anche per gli utenti che guidano autonomamente e necessitano il proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro. 8. La concessione della prestazione di cui al comma 7 e' subordinata al parere dell'operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalita' di effettuazione del trasporto, tenendo conto delle esigenze della persona disabile e delle risorse presenti sul territorio. 9. Ai fini della concessione della prestazione di cui al comma 2, l'accompagnamento deve essere effettuato da operatori di associazioni che prestano tale servizio. 10. Le spese ammesse e gli importi massimi del rimborso sono determinati dalla giunta provinciale e si distinguono a seconda del tipo di prestazione. 11. Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5. 12. Le prestazioni ammontano al 100 percento delle spese ammesse e degli importi massimi previsti per i nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 13. La prestazione e' concessa per un periodo massimo di dodici mesi e puo' essere concessa piu' volte a seguito di nuova domanda. 14. Salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, l'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.».