Art. 8 1. Il comma 5 dell'art. 39 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Le tariffe minime e massime, e per le prestazioni pasto a domicilio e mensa anche l'importo congruo dei costi massimi, sono fissate annualmente dalla giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.».