Art. 8 
  1. Il comma 5 dell'art. 39 del decreto del presidente della  giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «5. Le tariffe minime e massime,  e  per  le  prestazioni  pasto  a
domicilio e mensa anche l'importo congruo  dei  costi  massimi,  sono
fissate annualmente dalla giunta provinciale in concomitanza  con  la
determinazione della quota base.».