Art. 9 1. I commi 2 e 3 dell'art. 43 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «2. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ha luogo solo qualora l'ospitalita', la frequenza o l'utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l'interessato, i familiari e con l'ente obbligato al pagamento. 3. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), ha luogo solo se l'ente che accoglie l'utente ne ha data preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento.».