Art. 9 
  1. I commi 2 e 3 dell'art. 43  del  decreto  del  presidente  della
giunta provinciale 11 agosto 2000, n.  30,  e  successive  modifiche,
sono cosi' sostituiti: 
  «2. L'integrazione della  tariffa  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera b), ha luogo  solo  qualora  l'ospitalita',  la  frequenza  o
l'utilizzo del servizio siano stati  preventivamente  concordati  con
l'interessato, i familiari e con l'ente obbligato al pagamento. 
  3. L'integrazione della tariffa di cui all'art. 5, comma 2, lettera
a), ha luogo  solo  se  l'ente  che  accoglie  l'utente  ne  ha  data
preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento.».