Art. 10 
 
             Finalita' 9 - Sussidiarieta' e devoluzione 
 
  1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi  erariali
riscossi  nel  territorio  regionale  per   le   quote   di   seguito
determinate: 
    a) due decimi delle quote di compartecipazione al  gettito  netto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui  all'  art.  49
dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia,  come  da
ultimo modificato dall' art. 1, comma 146, della legge 662/1996 ,  al
netto delle quote dei proventi erariali  spettanti  alla  Regione  ai
sensi dell' art. 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio  2007,
n. 137 ; 
    b) due decimi delle quote di compartecipazione al  gettito  netto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all' art. 49
dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia,  come  da
ultimo modificato dall' art. 1, comma 146, della legge 662/1996 ; 
    c) un decimo delle quote di compartecipazione  al  gettito  netto
dell'imposta sul valore aggiunto di cui all' art.  49  dello  Statuto
speciale  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  come  da   ultimo
modificato dall' art. 30, comma 10, della legge 289/2002 e  dall'art.
1, commi 946 e 947, della legge  296/2006  ,  al  netto  dell'aumento
derivante da tale ultima legge; 
    d) due decimi delle quote di compartecipazione al  gettito  netto
dell'imposta erariale sui consumi d'energia  elettrica  di  cui  all'
art. 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione
Friuli Venezia Giulia, come  sostituito  dall'  art.  1  della  legge
457/1984 , al netto dell'assegnazione prevista per l'esercizio  2013,
ai sensi del comma 5, per le finalita' di cui all' art. 10, comma  7,
della legge  regionale  25  luglio  2012,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio 2012); 
    e) due decimi delle quote di compartecipazione al  gettito  netto
della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui  all'  art.  49,
primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della  Regione  Friuli
Venezia Giulia, come sostituito dall' art. 1 della legge 457/1984 ; 
    f) due decimi delle quote di compartecipazione al  gettito  netto
dei canoni per le concessioni idroelettriche di  cui  all'  art.  49,
primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della  Regione  Friuli
Venezia Giulia, come sostituito dall' art. 1 della legge 457/1984 . 
  2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi
riscossi e' accertato in sede di assestamento del bilancio  regionale
dell'anno successivo;  con  la  stessa  legge  di  assestamento  sono
determinati gli importi  e  le  modalita'  conseguenti  all'eventuale
conguaglio, positivo o negativo. 
  3. Per l'anno 2013 le quote di compartecipazione ai proventi  dello
Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali
sono determinate, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  2,  nella
misura  di  370.592.212,88   euro,   incrementate   dell'assegnazione
straordinaria di 36.086.462,44 euro per un totale  di  406.678.675,32
euro. 
  4. L'importo di cui al comma 3 e' ridotto di 20 milioni di euro  in
relazione alle previsioni statali di cui all'  art.  14  del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici),  convertito  con
modifiche dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214  ,  che  vengono
stanziati a carico dell'unita' di bilancio 10.5.1.1176 e al  capitolo
9616 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013.  L'importo
complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali,
pertanto, e' rideterminato in 386.678.675,32 euro. 
  5. Le assegnazioni di cui  al  comma  3,  tenuto  conto  di  quanto
disposto dal comma 4, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai
commi 6, 8, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 30, 48 per 100.000 euro, 50, 53 e
55 e per 1 milione di euro per le finalita' previste  dall'  art.  3,
comma 60,  della  legge  regionale  23  gennaio  2007,  n.  1  (Legge
finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per  le  finalita'  previste
dall' art. 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge strumentale 2008), per 30 milioni di  euro  per  le  finalita'
previste dall' art. 10, comma 7, della legge regionale n. 14/2012 . 
  6. Alle Province e' attribuito un fondo di 32.462.164,70 euro quale
trasferimento ordinario, in misura  proporzionale  alle  assegnazioni
attribuite alle Province, per l'anno 2012 ai  sensi  dell'  art.  13,
comma 6, della  legge  regionale  29  dicembre  2011,  n.  18  (Legge
finanziaria 2012). 
  7. L'assegnazione prevista dal comma 6 e' erogata in tre  rate  con
le seguenti modalita' e tempistica, compatibilmente con  il  rispetto
dei vincoli posti alla Regione dal patto di  stabilita'  e  crescita,
nonche' compatibilmente con i flussi finanziari  definiti  in  ambito
regionale: la prima rata, pari al 30 per cento,  dello  spettante  e'
erogata entro il 15 aprile 2013; la seconda  rata,  pari  al  35  per
cento dello spettante, entro il 31 luglio 2013; la terza, pari al  35
per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2013. 
  8. Ai Comuni e' attribuito un  fondo  di  273.182.842,87  euro,  da
assegnare quale trasferimento ordinario, cosi' suddiviso: 
    a) per 92.814.176,82  euro  a  favore  dei  Comuni  capoluogo  di
provincia; 
    b) per 100.391.806,32 euro a favore dei  Comuni  con  popolazione
pari o superiore a  5.000  abitanti,  determinata  in  base  ai  dati
relativi   alla   popolazione   residente   contenuti   nell'annuario
statistico «Regione in cifre 2011»; 
    c) per 79.976.859,73 euro a favore  dei  Comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti determinata in base ai dati relativi  alla
popolazione residente contenuti nell'annuario statistico «Regione  in
cifre 2011». 
  9.  Le  somme  di  cui  al  comma  8  sono  ripartite   in   misura
proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2011 ai  sensi
dell'art. 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della  legge  regionale
29 dicembre 2010, n. 22 (Legge  finanziaria  2011),  con  recupero  a
favore del bilancio regionale del gettito di cui al comma 31. 
  10. L'assegnazione  prevista  dal  comma  8  e'  assegnata  con  le
seguenti modalita' e  tempi,  compatibilmente  con  il  rispetto  dei
vincoli posti alla  Regione  dal  patto  di  stabilita'  e  crescita,
nonche' con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: 
    a) per i Comuni di cui al comma 8, lettera a), in  tre  rate:  la
prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, e' erogata entro il
15 aprile  2013,  la  seconda  rata,  pari  al  35  per  cento  dello
spettante, e' assegnata entro il 31 luglio 2013, la terza, pari al 35
per cento dello spettante, e' assegnata entro il 15 novembre 2013; 
    b) per i Comuni di cui al comma 8, lettere b) e c), in due  rate:
la prima rata, pari al 70 per cento  dello  spettante,  e'  assegnata
entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 30 per cento  dello
spettante, e' assegnata entro il 15 novembre 2013. 
  11. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  ai
Comuni con popolazione fino a 5.000  abitanti  che  sostengono  oneri
relativi al personale proveniente, a seguito di mobilita',  dall'Ente
Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica
soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura pari  agli  oneri  pagati
nel 2012 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello  Stato,
al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in  caso
di  insufficienza  dello  stanziamento,  l'assegnazione  spettante  a
ciascun Comune e' ridotta in  misura  proporzionale;  la  domanda  di
assegnazione  del  fondo,  indicante  il  nominativo  del   personale
proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato,  l'ammontare  complessivo
dell'importo  della  retribuzione  ordinaria  per   l'anno   2012   e
dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno  2012,  al  netto
della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al
Servizio finanza locale della Direzione centrale  funzione  pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine,  entro
il 31 marzo 2013. 
  12. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  ai
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un fondo di 120.000 euro
da assegnare, in unica soluzione entro il  31  agosto  2013,  per  la
copertura degli oneri che gli enti sostengono per la  concessione  ai
dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita  nell'anno  2013  in
misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2013, dichiarati  dagli
enti predetti, con la modalita' di  cui  al  comma  13;  in  caso  di
insufficienza del fondo l'erogazione spettante e' ridotta  in  misura
proporzionale. 
  13. Per le finalita' previste dal comma  12  gli  enti  interessati
presentano  al  Servizio  finanza  locale  della  Direzione  centrale
funzione pubblica, autonomie locali e  coordinamento  delle  riforme,
sede di Udine, entro il 31 marzo 2013, domanda indicante  per  l'anno
2013 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che
gli enti  interessati  presumono  di  sostenere  per  il  trattamento
economico dell'intero anno. 
  14.  Gli  enti  beneficiari  del  riparto  di  cui  al   comma   12
rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro  il  31  marzo
2014 la dichiarazione del responsabile del  Servizio  attestante  gli
oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2013  per  il  personale  in
aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la  disposizione  di
cui all' art. 56, comma 2 bis, della legge regionale 20  marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
  15. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  ai
Comuni turistici e a quelli con poli sciistici individuati  ai  sensi
dell' art. 13, comma 7, lettera c), della legge regionale n.  18/2011
un fondo di 600.000 euro per l'anno 2013, a titolo  di  trasferimento
corrente e indistinto per il finanziamento generale del bilancio,  da
ripartire d'ufficio e in unica soluzione entro il 31 agosto  2013  in
misura proporzionale  all'assegnazione  erogata  nell'anno  2012,  ai
sensi dell' art. 13, comma 7, lettera c), della  legge  regionale  n.
18/2011 . 
  16. Nelle more dell'attuazione della legge  regionale  11  novembre
2011, n. 14  (Razionalizzazione  e  semplificazione  dell'ordinamento
locale in territorio montano. Istituzione  delle  Unioni  dei  Comuni
montani),  alle  Comunita'  montane  e'  attribuito   un   fondo   di
5.554.762,66 euro, quale trasferimento ordinario annuale,  in  misura
proporzionale alle assegnazioni attribuite  alle  Comunita'  montane,
per l'anno 2012, ai  sensi  dell'  art.  13,  comma  8,  della  legge
regionale n. 18/2011 . L'importo e' assegnato, compatibilmente con il
rispetto dei vincoli posti alla Regione dal  patto  di  stabilita'  e
crescita, nonche' compatibilmente con i flussi finanziari definiti in
ambito regionale, in unica soluzione entro il 31 marzo 2013. 
  17. Gli amministratori temporanei delle Comunita'  montane  possono
impegnare nel primo semestre del 2013 un importo non superiore al  50
per cento dell'assegnazione regionale di cui al comma 16. 
  18. A integrazione dell'assegnazione di cui al  comma  16,  in  via
transitoria per l'anno 2013 fino alla piena operativita' delle Unioni
montane e alla definizione dei  trasferimenti  ordinari  alle  stesse
spettanti, i Comuni facenti parte di Unione montana trasferiscono  al
nuovo ente locale, qualora costituito nell'anno 2013, una  parte  dei
trasferimenti ordinari ricevuti ai sensi del  comma  8  in  relazione
alle funzioni effettivamente assegnate all'Unione montana diverse  da
quelle volontariamente delegate a tale ente. 
  19. Per le finalita' previste dai commi 6, 8, 11, 12, 15 e  16,  e'
autorizzata la spesa di 312.099.770,23 euro per l'anno 2013 a  carico
dell'unita' di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  20. All' art. 11 della legge regionale n. 14/2011 , come modificato
dall' art. 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di
manutenzione dell'ordinamento  regionale  2012),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, dopo le parole « all'Unione montana o alle  Unioni
montane », sono inserite le seguenti: « , ovvero in caso di eccedenza
rispetto al fabbisogno delle Unioni montane, alle Province »; 
    b) alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente  periodo:  «  Il
piano di subentro di cui all'art. 21 individua, a favore delle Unioni
montane, le risorse necessarie per la copertura degli oneri  concessi
al personale trasferito. ». 
  21. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunita'
montane e alla Comunita' collinare del Friuli e' assegnato per l'anno
2012 un fondo di 32.788.905,09 euro, a titolo di concorso negli oneri
derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del  pubblico
impiego, da assegnare in unica soluzione entro  il  31  maggio  2013,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione  dal
patto di stabilita' e crescita, nonche' compatibilmente con i  flussi
finanziari definiti in ambito regionale, in misura proporzionale alle
assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2012,  ai  sensi
dell'art. 13, commi 20 e 21, della legge regionale n. 18/2011  ;  per
l'anno 2013 non trova applicazione la disposizione di cui  all'  art.
10, comma 31, della legge regionale n. 14/2012 . 
  22. Per le finalita' previste dal comma 21, e' autorizzata la spesa
di 32.788.905,09  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  23. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare,  entro
il  15  novembre   2013,   ai   Comuni   capofila   di   associazione
intercomunale, alle Unioni  di  Comuni,  alle  Unioni  montane,  alla
Comunita' collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per
l'anno 2013, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato
di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti  locali  e
per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione,  da  assegnare
secondo criteri e modalita' definiti nella parte seconda del Piano di
valorizzazione territoriale di cui all' art. 26 della legge regionale
9 gennaio 2006, n. 1  (Principi  e  norme  fondamentali  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). 
  24. Per le finalita' previste dal comma 23, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  25. Per il  finanziamento  delle  funzioni  conferite  a  Province,
Comuni e Comunita' montane ai sensi della legge regionale 27 novembre
2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  agli
enti locali in materia di agricoltura,  foreste,  ambiente,  energia,
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,   mobilita'   trasporto
pubblico locale,  cultura,  sport),  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2013 ed entro
il 31 maggio 2013, un fondo di 12.550.000 euro da ripartire in misura
proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2012 ai sensi dell'
art. 13, comma 23, della legge regionale n. 18/2011 . 
  26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico
all'unita' di bilancio 9.1.1.1159 dello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del  bilancio
per l'anno 2013 con riferimento al capitolo 1520 per  5.150.000  euro
all'unita' di bilancio 9.1.2.1159 dello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del  bilancio
per l'anno 2013, con riferimento al capitolo 1522 per 7.400.000 euro. 
  27. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  alle
Province, per lo svolgimento delle proprie  funzioni  in  materia  di
politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9  agosto  2005,
n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del
lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59  euro,  da  ripartire
entro il 30 settembre 2013: 
    a)  per  7.703.560,59   euro   in   misura   proporzionale   alle
assegnazioni quantificate per gli enti medesimi  per  l'anno  2007  e
successivi con deliberazione della Giunta regionale in  relazione  al
trasferimento del personale di cui all' art. 74, comma 2, della legge
regionale n. 18/2005 ; 
    b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale  alle  assegnazioni
attribuite alle medesime Province ai sensi dell' art. 13,  comma  25,
lettera b), della legge regionale n. 18/2011 , per  la  gestione  dei
beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e
potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni. 
  28. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  agli
enti locali,  entro  il  31  maggio  2013,  le  risorse  connesse  al
personale  trasferito  agli  enti  medesimi,  ai  sensi  della  legge
regionale  n.  24/2006  e  dell'art.  26  del  contratto   collettivo
regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti  -
quadriennio  normativo  (II  fase)   2002-2005,   biennio   economico
2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14  euro  in  misura
proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli  enti  medesimi,
per  l'anno  2008  e  successivi,  con  deliberazioni  della   Giunta
regionale. 
  29. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente: 
    a) del comma 27,  lettera  a),  e  del  comma  28,  fanno  carico
all'unita' di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013; 
    b) del comma 27, lettera b), fanno carico all'unita' di  bilancio
9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  30. Per le finalita' e in attuazione delle  previsioni  di  cui  ai
commi 14 e 17 dell' art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011,  n.
11 (Assestamento del bilancio 2011),  e'  destinata  la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  31. A seguito delle disposizioni di cui all' art.  13  del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la  crescita,
l'equita' e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),  a  far  data
dall'entrata in  vigore  dello  stesso,  l'Amministrazione  regionale
provvede al recupero a favore  del  bilancio  regionale  del  maggior
gettito relativo all'imposta municipale propria (IMU)  del  2012,  ad
aliquota  standard,  desumibile  dalla  deliberazione  della   Giunta
regionale di cui all' art. 10, comma 16,  della  legge  regionale  n.
14/2012 , anche operando compensazioni ai sensi dell' art.  54  della
legge regionale n. 7/2000 . 
  32. La legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013
puo' stabilire, in relazione alle risorse disponibili, la  tempistica
e le modalita' di certificazione  dei  dati  definitivi  relativi  al
gettito IMU 2012, nonche' le modalita' per gli eventuali  conseguenti
conguagli positivi o negativi. 
  33. La disposizione di cui all' art.  10,  comma  49,  della  legge
regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio  2008),  e'
sospesa per l'anno 2013 e le risorse statali  a  essa  connesse  sono
assegnate con le modalita' di cui al comma 38. 
  34. In relazione alle previsioni di cui all' art.  13  del  decreto
legge 201/2011 , convertito con modifiche dalla legge 214/2011 ,  che
ha istituito in via anticipata  in  tutti  i  comuni  del  territorio
nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al  comma  17
del medesimo art. 13, la Regione Friuli Venezia  Giulia  assicura  il
recupero al bilancio statale dei gettiti dovuti da parte  dei  Comuni
ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del  bilancio
regionale per la parte di spettanza con le modalita' di cui ai  commi
da 35 a 40 e a valere sulle risorse di cui al comma 33. 
  35. Per le finalita' di cui al comma 34, la Giunta  regionale,  con
deliberazione e in relazione  ai  dati  elaborati  e  comunicati  dal
Ministero competente, prende atto e individua: 
    a) la quota di maggiore o minore  gettito  IMU  2013  di  ciascun
Comune del Friuli Venezia Giulia; 
    b) il minor gettito dell'IRPEF e delle relative  addizionali  sui
redditi fondiari per immobili non locati spettante allo Stato e  alla
Regione da imputare a carico di ciascun Comune; 
    c) la quota delle risorse di cui  al  comma  33  individuata  per
l'anno 2013 a favore di ciascun  Comune  del  Friuli  Venezia  Giulia
secondo il riparto statale; 
    d) i Comuni per i quali la quota di cui alla lettera  c)  risulta
superiore ai gettiti da restituire al bilancio statale e regionale; 
    e) i Comuni per i quali la quota di cui alla lettera  c)  risulta
inferiore ai gettiti da restituire al bilancio statale e regionale; 
    f) i Comuni che hanno una differenza negativa tra i valori di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b); 
    g)  gli  importi  complessivi  da  assicurare  per  l'anno  2013,
rispettivamente, a favore del bilancio statale e a favore  di  quello
regionale. 
  36.  La  Giunta  regionale,  in  relazione  a  eventuali  modifiche
sopravvenute della normativa statale in materia di imposta municipale
propria o ai contenuti delle comunicazioni del Ministero  competente,
puo' definire, con la deliberazione di cui  al  comma  35,  ulteriori
criteri o determinazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 34. 
  37. La Direzione  centrale  finanze,  patrimonio  e  programmazione
provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma
35 e  a  trasmetterli  alla  Direzione  centrale  funzione  pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di
competenza, indicando  la  quota  spettante  a  favore  del  bilancio
statale e quella a favore  del  bilancio  regionale  sia  nel  valore
complessivo, sia nel dettaglio per ciascun Comune. 
  38. Per l'anno 2013 le risorse di cui al comma 33 sono assegnate  a
favore dei Comuni, una volta introitate nel bilancio  regionale,  per
l'importo corrispondente a quanto individuato ai sensi del comma  35,
lettera c), con recupero a favore del bilancio regionale dell'importo
spettante allo Stato e alla Regione dai singoli comuni ai  sensi  del
comma 34 e individuato con la deliberazione di cui al comma 35. 
  39. Gli oneri derivanti dal disposto  di  cui  al  comma  38  fanno
carico all'unita' di bilancio 9.1.1.1153 e  al  capitolo  1813  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013 e 2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  40. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 33, alla
copertura del dovuto ai sensi del comma 34 e individuato ai sensi del
comma 35, con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 sono
definite le modalita' per il recupero,  a  valere  sui  trasferimenti
ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta  da  assicurare
al bilancio statale e a quello regionale per i Comuni di cui al comma
35. 
  41. In relazione alle previsioni di cui all' art.  14  del  decreto
legge 201/2011 , convertito con modifiche dalla legge 214/2011 ,  che
ha istituito in tutti i Comuni del territorio  nazionale  il  tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi  (TARES)  e  in  particolare  alle
previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo art.  14,  la  Regione
Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al  bilancio  statale  del
maggior gettito relativo al 2013 dei  Comuni  ricadenti  nel  proprio
territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalita' di cui
ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi  del
comma 4. 
  42. Per le finalita' di cui al comma 41, la Giunta  regionale,  con
deliberazione e in relazione  ai  dati  elaborati  e  comunicati  dal
Ministero competente indicanti il maggior gettito di  ciascun  Comune
del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito
TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia. 
  43. La Direzione  centrale  finanze,  patrimonio  e  programmazione
provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma
42 e  a  trasmetterli  alla  Direzione  centrale  funzione  pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di
competenza. 
  44. Le risorse accantonate ai sensi  del  comma  4  sono  ripartite
d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 2013 a favore dei
Comuni, in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui  al
comma 8 come quantificato prima del recupero  di  cui  al  comma  31,
assicurando al bilancio regionale il recupero dell'importo di cui  al
comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42. 
  45. In caso di incapienza delle risorse di  cui  al  comma  4  alla
copertura del maggior gettito TARES 2013, con legge  di  assestamento
del bilancio per l'anno  2013  sono  definite  le  modalita'  per  il
recupero, a valere sui trasferimenti ordinari  spettanti  ai  Comuni,
della parte non coperta da versare allo Stato. 
  46. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n.  14/2012  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,  con  priorita'  a  favore
delle Province ». 
  47. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti  che
succedono alla Comunita' montana in  relazione  agli  accordi  quadro
stipulati per la gestione dei fondi finanziati negli anni dal 2006 al
2008 a valere su risorse ASTER e ancora in essere. 
  48. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al  Comune
di Tolmezzo un fondo di 300.000 euro, a titolo  di  sostegno  per  le
spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli  altri
oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate  dal  Comune
medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti  per
l'anno 2013, da presentare entro il  31  marzo  2013  alla  Direzione
centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione e'
liquidata, compatibilmente con il rispetto  dei  vincoli  posti  alla
Regione dal patto di stabilita' e crescita,  nonche'  compatibilmente
con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il  50  per
cento in via anticipata entro il 31 maggio 2013, e per il restante 50
per cento alla presentazione  della  rendicontazione  predisposta  ai
sensi dell' art. 42 della legge regionale n. 7/2000 . 
  49. Per le finalita' previste dal comma 48, e' autorizzata la spesa
complessiva di 300.000 euro, per l'anno 2013, a carico dell'unita' di
bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  50. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  al
Comune di Pocenia un contributo di 50.000 euro per la copertura degli
oneri sostenuti per il ricovero e la custodia  di  cani  randagi,  da
erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri
preventivati. 
  51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50
e' presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  corredata  del
preventivo delle spese. Con il decreto di concessione del  contributo
sono stabilite le modalita' di erogazione e di rendicontazione  delle
spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica
soluzione. 
  52. Per le finalita' previste dal comma 50 e' autorizzata la  spesa
di 50.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
7.2.1.1134 e del capitolo 1406 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  53.   In   relazione    all'assegnazione    concessa    a    favore
dell'Associazione  intercomunale  «Medio  Friuli»,  a  valere   sulle
risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale  dell'anno  2008,  per
l'intervento relativo all'acquisto di dissuasori,  anche  semaforici,
al posizionamento di guardrail per la sicurezza dei ciclisti, nonche'
all'acquisto e all'allestimento di un  ufficio  mobile,  revocato  in
attuazione delle previsioni contenute nell'accordo  quadro  stipulato
in data 8 febbraio 2010, il contributo regionale di 400.000  euro  e'
riassegnato, in un'unica soluzione, a favore del Comune di  Codroipo,
capofila della suddetta Associazione intercomunale, previa  richiesta
dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge  al  Servizio  polizia  locale  e   sicurezza,
attestante le spese liquidate  entro  il  31  dicembre  2012  per  la
realizzazione del suddetto intervento. 
  54. Per le finalita' di cui al comma 53, e' autorizzata la spesa di
400.000 euro a  carico  dell'unita'  di  bilancio  9.1.2.1153  e  del
capitolo 1840 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  55. In relazione all'assegnazione concessa a favore della Comunita'
montana  del  Friuli  Occidentale,  a  valere  sulle  risorse   ASTER
stanziate nel bilancio regionale  dell'anno  2008,  per  l'intervento
relativo al miglioramento dell'arredo urbano  e  della  qualita'  dei
centri abitati, revocato in  attuazione  delle  previsioni  contenute
nell'accordo quadro stipulato in data 22 luglio 2009,  il  contributo
regionale di 240.000 euro e' riassegnato, in  un'unica  soluzione,  a
favore  della  Comunita'  montana  del  Friuli  Occidentale,   previa
richiesta dell'ente, da presentare entro trenta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge al  Servizio  coordinamento  politiche
per la montagna, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per
la montagna, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre  2012
per la realizzazione del suddetto intervento. 
  56. Per le finalita' di cui al comma 55 e' autorizzata la spesa  di
240.000 euro a  carico  dell'unita'  di  bilancio  9.1.2.1153  e  del
capitolo 1841 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  57. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  al
Comune di Dogna, per l'anno  2013,  un  contributo  straordinario  di
20.000 euro a titolo di sostegno delle  spese  sostenute  negli  anni
2011 e  2012  per  opere  di  messa  in  sicurezza  della  viabilita'
comunale. La domanda, corredata della  documentazione  giustificativa
dei costi sostenuti dall'ente locale ai sensi  dell'  art.  42  della
legge regionale n. 7/2000 , e'  presentata  alla  Direzione  centrale
competente  in  materia   di   viabilita'   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione e' disposta
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 
  58. Per le finalita' previste dal comma 57, e' autorizzata la spesa
di 20.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
9.1.2.1153 e del capitolo 1843 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  59. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare in  via
anticipata al Comune di San Leonardo, per l'anno 2013, un  contributo
straordinario  di  20.000  euro  per  opere  di  sistemazione   della
viabilita' comunale tra le frazioni di Merso di Sopra e Cravero. 
  60. La domanda, corredata di una breve relazione  illustrativa  del
progetto, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia
di viabilita' entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge e l'erogazione e' disposta entro sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  domanda.  Con  il  decreto  di  concessione   del
contributo   sono   stabilite   le   modalita'   e   i   termini   di
rendicontazione. 
  61. Per le finalita' previste dal comma 59, e' autorizzata la spesa
di 20.000 euro per l'anno 2013,  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
9.1.2.1153 e del capitolo 1850 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  62. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario da suddividere paritariamente tra  i  Comuni
di Faedis, Nimis e Chiusaforte per interventi urgenti e di  messa  in
sicurezza della viabilita' comunale. 
  63. La domanda, corredata di una breve relazione  illustrativa  del
progetto, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia
di viabilita' entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge e l'erogazione e' disposta entro sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  domanda.  Con  il  decreto  di  concessione   del
contributo   sono   stabilite   le   modalita'   e   i   termini   di
rendicontazione. 
  64. Per le finalita' previste dal comma 62, e' autorizzata la spesa
di 30.000 euro per l'anno 2013,  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
9.1.2.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  65. Gli enti beneficiari del riparto di cui all' art. 13, comma 11,
della  legge  regionale  n.  18/2011  ,  rendicontano  l'assegnazione
ricevuta ai sensi  del  medesimo  art.  13,  comma  11,  lettera  b),
presentando entro il 31 marzo 2013 la dichiarazione del  responsabile
del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti  nell'anno
2012 per il personale in aspettativa sindacale retribuita,  al  netto
della quota di perequazione a carico della Regione  per  il  medesimo
anno 2012. Non si applica la disposizione di cui all' art. 56,  comma
2 bis, della legge regionale n. 7/2000 . 
  66.  La  tempistica  relativa  all'intervento  di  recupero   degli
impianti dello Sporting Primavera, in Campoformido, finanziato con le
risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006 e  2007,  di  cui
all'accordo quadro stipulato in data 26 giugno 2009 fra la Regione  e
l'Associazione intercomunale «Ambito metropolitano» tra i  Comuni  di
Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco, e' fissata per
l'ultimazione  dell'intervento  al  31  dicembre  2015   e   per   la
rendicontazione al 30 giugno 2016. 
  67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66, e'
erogato in un'unica soluzione a favore  del  Comune  di  Udine  entro
centoventi giorni  dal  ricevimento,  da  parte  della  Regione,  del
verbale di consegna lavori del primo lotto. 
  68.  La  tempistica  relativa  all'intervento  di  riqualificazione
urbana di viale D'Annunzio  di  competenza  del  Comune  di  Gorizia,
finanziato con le risorse  ASTER  stanziate  nel  bilancio  regionale
2006, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007  tra
la  Regione  e  il  Comune   di   Gorizia,   e'   fissata,   per   la
rendicontazione, al 30 settembre 2013. 
  69. La tempistica relativa all'intervento  di  riqualificazione  di
Borgo Castello, in Gorizia, e il relativo  viale  d'accesso,  secondo
stralcio della riqualificazione di viale D'Annunzio di competenza del
Comune di Gorizia, finanziato con  le  risorse  ASTER  stanziate  nel
bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in  data
11 settembre 2008 tra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i
Comuni  di  Gorizia  e  di  Savogna  d'Isonzo,  e'  fissata,  per  la
rendicontazione, al 30 settembre 2013. 
  70. La tempistica relativa  all'intervento  di  valorizzazione  dei
siti  di  interesse  ludico-ricreativo-ambientale,  complementari  al
percorso ciclabile della Comunita' montana  del  Friuli  Occidentale,
finanziato con le risorse  ASTER  stanziate  nel  bilancio  regionale
2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 4 agosto  2008  tra
la Regione e la Comunita' montana del Friuli Occidentale, e' fissata,
per la rendicontazione, al 30 giugno 2013. 
  71. La  tempistica  relativa  all'intervento  di  realizzazione  di
itinerari turistici  per  la  valorizzazione  di  siti  di  interesse
storico-culturale,  complementari   al   percorso   ciclabile   della
Comunita' montana del Friuli Occidentale, finanziato con  le  risorse
ASTER stanziate nel  bilancio  regionale  2007,  di  cui  all'accordo
quadro stipulato, in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunita'
montana del Friuli Occidentale, e' fissata, per  la  rendicontazione,
al 30 giugno 2013. 
  72. In via di interpretazione autentica dell'  art.  2,  comma  27,
della legge  regionale  16  luglio  2010,  n.  12  (Assestamento  del
bilancio 2010), e dell' art. 2, comma 77, della  legge  regionale  n.
14/2012 , le risorse assegnate alle Comunita' montane sono utilizzate
dai   suddetti   enti   fino   a    esaurimento,    indipendentemente
dall'esercizio    finanziario    di     assegnazione     da     parte
dell'Amministrazione regionale. 
  73.  La  Comunita'  montana  del  Torre,  Natisone  e   Collio   e'
autorizzata a  destinare  il  finanziamento  pluriennale  concesso  e
liquidato con decreto del Servizio  coordinamento  politiche  per  la
montagna n. 24/SPM del 29 giugno  2010,  per  la  quota  relativa  al
progetto «B2.2. Realizzazione di un  progetto/intervento  pilota  per
l'uso  combinato  di  energie  rinnovabili  di  tipo   geotermico   e
fotovoltaico  per  garantire  l'approvvigionamento  energetico  a  un
edificio scolastico  in  Comune  di  Savogna  (430.000  euro)»,  alla
costruzione di un impianto idroelettrico in localita' Cepletischis in
Comune di Savogna. 
  74. Per la finalita' di cui al comma 73, la Comunita'  montana  del
Torre, Natisone e Collio presenta alla Direzione  centrale  ambiente,
energia e politiche per  la  montagna  domanda  di  variazione  della
destinazione del  finanziamento,  accompagnata  dalla  variazione  al
contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate
e liquidate con il decreto n. 24/SPM del 2010. 
  75. La Comunita' montana del Friuli Occidentale  e'  autorizzata  a
destinare il  finanziamento  pluriennale  concesso  con  decreto  del
Servizio coordinamento politiche per  la  montagna  n.  3039  del  29
novembre 2010 e liquidato con decreto n. 1803 del 28  settembre  2011
alla realizzazione della sola pista da sci. 
  76. Per la finalita' di cui al comma 75, la Comunita'  montana  del
Friuli Occidentale presenta alla Direzione centrale ambiente, energia
e politiche per la montagna domanda di variazione della  destinazione
del finanziamento, accompagnata  dalla  variazione  al  contratto  di
mutuo alla cui copertura  concorrono  le  risorse  liquidate  con  il
decreto n. 1803 del 2011. 
  77. Le  domande  di  contributo  presentate  dai  Comuni  ai  sensi
dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n.  14/2012
e incluse nella graduatoria  approvata  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione n. 1893 del 31 ottobre  2012,  non  finanziate  con  le
risorse  stanziate  dal  comma   6   dell'art.   10   suddetto,   per
insufficienza  delle  stesse,  sono  finanziate  dall'Amministrazione
regionale, secondo l'ordine di graduatoria, fino a un importo massimo
di 150.000 euro a Comune. 
  78. Ai Comuni finanziabili nel limite di importo di cui al comma 77
il Servizio coordinamento politiche per la montagna  della  Direzione
centrale ambiente, energia e politiche per la  montagna  comunica  la
possibilita' della  concessione  del  contributo  in  misura  ridotta
rispetto  all'importo  della  domanda  e  richiede   l'assenso   alla
concessione del contributo stesso. 
  79. I Comuni finanziati  in  misura  ridotta  sono  autorizzati  ad
apportare ai progetti le variazioni finalizzate  alla  riduzione  dei
costi fino all'importo di contributo concedibile,  fermi  restando  i
contenuti  del  progetto  che  ne  hanno  determinato  la   specifica
collocazione in graduatoria.  A  tal  fine  i  Comuni  presentano  al
Servizio coordinamento politiche per la montagna, assieme all'assenso
di cui al comma 78, il progetto esecutivo contenente le variazioni. 
  80. La comunicazione di cui al comma 78 e' effettuata entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge.  L'assenso  da
parte dei Comuni e' presentato entro sessanta giorni dal  ricevimento
della richiesta. 
  81. Gli oneri derivanti dal disposto  di  cui  al  comma  77  fanno
carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la  Tabella
J a carico dell'unita' di bilancio 9.2.2.1158  e  del  capitolo  1064
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  82. Al comma 66 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2011 ,  le
parole « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle  seguenti:
« entro il 30 giugno 2013 ». 
  83. Il comma 43 dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 (Legge finanziaria 2001), e' sostituito dal seguente: 
  «43. La rinuncia al mutuo ad  avvenuta  erogazione  o  l'anticipata
estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di
restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai  fini  del
perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti  che  il
suddetto beneficio  e'  stato  utilizzato  per  l'opera  oggetto  del
finanziamento. La  Giunta  regionale  prende  atto  dell'attestazione
dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali
oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia,  come  quantificati
dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente
locale.». 
  84. Entro il 31 marzo 2013 la Regione puo' adottare  per  i  Comuni
del proprio territorio disposizioni  integrative  o  modificative  in
materia di assegnazioni  finanziarie  per  il  2013  in  relazione  a
intervenute modifiche della normativa statale sulle imposte locali. 
  85.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   assegnare
all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione
del Friuli, per l'anno  2013,  un  contributo  per  la  gestione  del
laboratorio-mostra  sul  terremoto  e  la  ricostruzione  e  per   le
finalita' istituzionali dell'Associazione. 
  86. Per la finalita' prevista  dal  comma  85,  l'Associazione  dei
Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta,
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
apposita domanda alla Direzione centrale  competente  in  materia  di
autonomie locali. 
  87. Con decreto  di  concessione  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione e quelle di rendicontazione dell'assegnazione  di  cui  al
comma 85. 
  88. Per le finalita' previste dal comma 85, e' autorizzata la spesa
di 15.000 euro per l'anno 2013,  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  89. In considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte
dalla  grave  situazione  finanziaria,  l'Amministrazione  regionale,
previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  e'  autorizzata   a
confermare il contributo gia' concesso  al  Comune  di  Tricesimo  ai
sensi dell'art. 4, commi  da  55  a  57,  della  legge  regionale  22
febbraio 2000, n. 2  (Legge  finanziaria  2000),  per  i  «lavori  di
riqualificazione dei centri minori -  villaggio  Morena»  fissando  i
nuovi  termini  di  inizio  e  fine  lavori,  nel  caso  in  cui   il
beneficiario intenda realizzare un lotto funzionale corrispondente al
contributo  concesso  rispetto  al  progetto   o   allo   studio   di
fattibilita' allegato al decreto di concessione. Per detto intervento
trova applicazione l' art. 9, comma  80,  della  legge  regionale  n.
14/2012 . 
  90. Ai fini di cui al  comma  89,  il  beneficiario  presenta  alla
struttura regionale competente entro novanta giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a  ottenere  la
conferma del contributo a  favore  della  realizzazione  di  un'opera
diversa  o  con  una  destinazione  d'uso  diversa,  alle  condizioni
stabilite al comma 89. 
  91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori  pubblici  e  di
interesse pubblico, in considerazione delle  limitazioni  alla  spesa
pubblica    imposte    dalla    grave     situazione     finanziaria,
l'Amministrazione  regionale,  previa  deliberazione   della   Giunta
regionale, e' autorizzata a confermare il contributo gia' concesso al
Comune di Pordenone ai sensi dell' art.  4,  comma  72,  della  legge
regionale 26 gennaio 2004, n.  1  (Legge  finanziaria  2004),  per  i
lavori di recupero, ristrutturazione  e  ampliamento  di  edifici  di
pregio  architettonico  e  storico,  destinati  a  ospitare  spazi  a
prevalente uso museale, fissando anche nuovi termini di fine  lavori,
nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera  con  una
destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto  o
nello studio di fattibilita'  allegato  al  decreto  di  concessione,
purche' venga mantenuta una destinazione di pubblico interesse. 
  92. Ai fini di cui al  comma  91,  il  beneficiario  presenta  alla
struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a  ottenere  la
conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera  con
una destinazione d'uso diversa, alle condizioni  stabilite  al  comma
91. 
  93. I Comuni capoluogo di provincia sono autorizzati  a  utilizzare
integralmente i finanziamenti assegnati ai sensi dell'art.  4,  commi
109, 110 e 111, della legge regionale n. 1/2004  ,  per  le  medesime
finalita' e ancorche' i termini di rendicontazione siano scaduti. 
  94.  La  Regione  interviene  a  favore  delle   comunita'   locali
interessate all'insediamento di  grandi  infrastrutture  energetiche,
anche mediante integrazione delle assegnazioni annuali ai  Comuni  di
riferimento. 
  95. E' istituito l'Albo regionale dei Sindaci  emeriti  del  Friuli
Venezia Giulia. Hanno titolo per l'iscrizione all'Albo, tenuto  dalla
struttura regionale competente in  materia  di  autonomie  locali,  i
Sindaci cessati dalle funzioni che abbiano ricoperto  la  carica  per
almeno  quattro  anni  anche  non  consecutivamente  e  non   abbiano
riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. 
  96. La Regione disciplina le modalita' di  iscrizione  all'Albo  di
cui al  comma  95  con  regolamento  da  approvarsi  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge,  sentita  la  competente
Commissione consiliare. 
  97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella J.