Art. 11 
 
  Finalita' 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali 
 
  1. Il comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 25  luglio  2012,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2012) e' abrogato. 
  2. Ai fini di dare pronto avvio agli  interventi  cofinanziati  dai
Fondi Strutturali nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea
per  il  periodo  2014-2020,  con  riferimento  alla   programmazione
comunitaria   transfrontaliera   Italia-Slovenia,   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere spese di assistenza tecnica  per
la predisposizione e la redazione del nuovo programma operativo. 
  3. Per la finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata  la  spesa  di
40.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
10.1.1.1165 e del capitolo 714 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  4. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  trasferire  al
Consiglio regionale l'importo di 250.000 euro per  l'attribuzione  da
parte del Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli  Venezia
Giulia alle emittenti televisive locali aventi sede  in  regione,  di
risorse integrative dei contributi previsti dall' art. 45,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica  per
la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo  un  apposito  regolamento
approvato dal Comitato stesso. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
250.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
10.1.2.1162 e del capitolo 89 dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  6. I commi 3 e 4 dell' art. 11 della  legge  regionale  n.  14/2012
sono abrogati. 
  7. Ai consiglieri regionali eletti per  la  prima  volta  nella  XI
legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione
dal mandato,  un  assegno  vitalizio  calcolato  secondo  il  sistema
contributivo disciplinato dalla presente legge. 
  8. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura  e  nelle
legislature successive spetta, dopo la  cessazione  dal  mandato,  un
assegno  vitalizio  il  cui  importo  e'  determinato   dalla   somma
dell'assegno calcolato sino al termine della X legislatura  ai  sensi
della legge regionale 13  settembre  1995,  n.  38  (Disposizioni  in
materia di  trattamento  indennitario  dei  consiglieri  regionali  e
modifiche  alla  legge  regionale  9  settembre  1964,  n.  2  ),   e
dell'assegno  calcolato  ai  sensi  della  presente  legge  per   gli
ulteriori anni di mandato; in tale ipotesi i  due  assegni  rimangono
disciplinati dalle rispettive normative di riferimento. 
  9. Ai consiglieri regionali  in  carica  sino  alla  X  legislatura
continua  ad  applicarsi  l'istituto  dell'assegno   vitalizio   come
disciplinato dalla legge regionale n. 38/1995 , mantenendo gli stessi
i  diritti  acquisiti  in  virtu'  dei  contributi  versati  nella  X
legislatura e nelle precedenti. 
  10. Entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti  dalla
data  del  giuramento  di  cui  all'  art.  17  dello  Statuto  ,  il
consigliere regionale ha facolta' di rinunciare al conseguimento  del
diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio disciplinato dalla
presente legge  mediante  comunicazione  scritta  da  presentarsi  al
Presidente  del  Consiglio  regionale.  La  rinuncia   ha   carattere
irrevocabile con riferimento alla singola legislatura. 
  11. Qualora non si avvalga della facolta' prevista al comma  10  il
consigliere regionale e' assoggettato d'ufficio a  una  contribuzione
obbligatoria   mensile,   nella   misura    dell'8,80    per    cento
dell'indennita'   di   presenza,   effettuata   mediante   trattenuta
sull'indennita'  medesima.  La  trattenuta  obbligatoria  di  cui  al
presente comma  e'  versata  su  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio del Consiglio regionale. 
  12. In nessun  caso  e'  ammessa  la  restituzione  dei  contributi
versati ai sensi della presente legge. 
  13. Ai consiglieri  regionali  cessati  dal  mandato,  che  abbiano
ricoperto tale carica successivamente alla X legislatura  per  almeno
cinque  anni  effettivi  anche  non  continuativi   e   che   abbiano
corrisposto i contributi di cui al comma 11 per il medesimo  periodo,
al compimento del sessantaseiesimo anno di eta' spetta,  quale  parte
integrante  del   trattamento   indennitario,   l'assegno   vitalizio
disciplinato dalla presente legge. 
  14. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'eta' richiesta
per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio  e'  diminuita
di un anno, con il limite all'eta' di 61 anni. 
  15 Ai fini della maturazione del diritto, la frazione  di  anno  si
computa come anno intero purche' corrisponda ad almeno sei mesi ed un
giorno, non ha effetti se la durata e' di sei mesi  o  inferiore.  Ai
soli fini della  maturazione  del  diritto  minimo,  per  il  periodo
computato  come  mandato  deve  essere  corrisposto   il   contributo
obbligatorio mensile di cui al comma 11. 
  16.  A  decorrere  dalla  XI   legislatura   l'assegno   vitalizio,
corrisposto  in  12  mensilita',  e'  determinato  con   un   sistema
contributivo, moltiplicando il montante  individuale  dei  contributi
per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella S, allegata
alla presente legge, relativa all'eta' del consigliere al momento del
conseguimento del diritto all'assegno vitalizio. 
  17. Le frazioni di anno sono valutate con  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi. 
  18. I coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella S allegata
alla presente legge, sono aggiornati con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza sulla base dei corrispondenti coefficienti della Camera
dei Deputati. 
  19. Il montante contributivo individuale e' determinato  applicando
alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma  21.  La
contribuzione cosi' ottenuta si  rivaluta  su  base  composta  al  31
dicembre di ciascun anno, con esclusione  della  contribuzione  dello
stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. 
  20. La base imponibile contributiva e'  determinata  esclusivamente
sulla base dell'indennita' di presenza. 
  21. La quota del  contributo  a  carico  del  consigliere  e'  pari
all'8,80 per cento della  base  imponibile;  la  quota  figurativa  a
carico del Consiglio regionale e' pari a 2,75 volte la quota a carico
del consigliere. 
  22. Il tasso annuo di capitalizzazione  e'  dato  dalla  variazione
media  quinquennale  del  prodotto  interno  lordo  (PIL)   nominale,
appositamente  calcolata  dall'Istituto   nazionale   di   statistica
(ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del  PIL
operate dall' ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del
calcolo del montante  contributivo  e'  quello  relativo  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. 
  23. Gli effetti  economici  dell'assegno  vitalizio  decorrono  dal
primo giorno del mese successivo a quello nel  quale  il  consigliere
cessato dal mandato ha compiuto l'eta' richiesta per il conseguimento
del diritto. 
  24. Nel caso in cui il consigliere abbia gia' maturato i  requisiti
di cui ai commi 13, 14 e 15 al momento della cessazione dal  mandato,
gli effetti economici  dell'assegno  vitalizio  decorrono  dal  primo
giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. 
  25. Qualora il consigliere gia' cessato dal mandato sia rieletto in
Consiglio  regionale,  l'erogazione  dell'assegno   vitalizio   resta
sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. 
  26. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' inoltre sospesa  qualora
il  titolare  dello  stesso  venga  eletto  membro   del   Parlamento
nazionale, europeo o  di  altro  Consiglio  regionale,  ovvero  venga
nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale. 
  27. In caso di elezione o nomina ad una delle  cariche  di  cui  al
comma 26 il consigliere ne deve dare comunicazione al Presidente  del
Consiglio regionale. 
  28. La sospensione dell'erogazione  dell'assegno  vitalizio  ha  in
ogni caso effetto dalla data di assunzione della relativa carica. 
  29. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' ripristinata  dal  primo
giorno del mese successivo a quello  in  cui  avviene  la  cessazione
dalle cariche per cui il presente articolo ne prevede la sospensione. 
  30. Nel  caso  di  rielezione  al  Consiglio  regionale,  l'importo
dell'assegno vitalizio e' rideterminato sulla  base  di  un  montante
contributivo  complessivo,  costituito  dalla  somma   del   montante
contributivo  corrispondente  all'assegno  vitalizio  sospeso  e  dei
contributi  relativi  all'ulteriore  periodo.  Negli  altri  casi  di
sospensione l'assegno vitalizio e' rivalutato ai sensi dei commi 38 e
39. 
  31. Nel caso di decesso di un consigliere regionale in  carica  che
abbia esercitato il mandato, successivamente alla X legislatura,  per
almeno cinque anni anche  non  continuativi  e  abbia  corrisposto  i
contributi di cui al comma 10 per il medesimo periodo, nonche' di  un
consigliere  regionale  cessato  dal  mandato  titolare  di   assegno
vitalizio, ovvero in attesa di conseguire il requisito  di  eta'  per
poter percepire l'erogazione dello stesso, ha  diritto  a  conseguire
una quota dell'assegno vitalizio il coniuge, finche'  permanga  nello
stato  vedovile,  purche'  non  sia  stata  pronunciata  sentenza  di
separazione a lui addebitabile passata in giudicato. 
  32. In caso di separazione con addebito, di mancanza  o  successivo
decesso del coniuge, ovvero qualora lo  stesso  contragga  nuovamente
matrimonio, la quota dell'assegno vitalizio spetta ai figli  fino  al
diciottesimo anno di eta', ai figli fino  al  ventiseiesimo  anno  di
eta' se studenti o titolari di reddito inferiore  a  quello  previsto
per le persone fiscalmente a carico e ai  figli  inabili  a  proficuo
lavoro in modo permanente e assoluto. La quota dell'assegno vitalizio
e' suddivisa tra i figli in parti uguali; se uno  di  essi  decede  o
perde  altrimenti   il   diritto,   la   quota   dell'assegno   viene
ridistribuita tra gli altri figli. 
  33. Al fine  di  ottenere  l'erogazione  della  quota  dell'assegno
vitalizio, gli aventi diritto ai sensi dei  precedenti  commi  devono
presentare idonea  richiesta  scritta  al  Presidente  del  Consiglio
regionale entro un anno dal decesso del consigliere. 
  34. L'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si e' verificato
il decesso del titolare spetta per intero agli  aventi  diritto  alla
quota dell'assegno vitalizio; in mancanza di questi, agli eredi. 
  35.  Gli  effetti  economici  della  quota  dell'assegno  vitalizio
decorrono dal primo giorno  del  mese  successivo  a  quello  in  cui
avviene il decesso del consigliere. 
  36. L'erogazione della  quota  dell'assegno  vitalizio  e'  sospesa
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dai commi da 25 a 30. 
  37. La quota riferita all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al
consigliere deceduto e' attribuita agli aventi diritto  previsti  dai
commi 31 e 32 nella misura del sessanta per cento. 
  38. L'importo dell'assegno  vitalizio,  determinato  ai  sensi  dei
commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 37, e' rivalutato annualmente, con
decorrenza dall'1 gennaio di ciascun  anno,  sulla  base  dell'indice
ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione  relativa
all'anno immediatamente successivo a quello  della  prima  decorrenza
della assegno vitalizio e' effettuata in dodicesimi, sulla  base  dei
mesi di effettiva percezione. 
  39. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede,  entro
il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento  del  tasso  di
rivalutazione  sulla  base  dell'indice   ISTAT   relativo   all'anno
precedente. 
  40. All' art. 17 della legge regionale  29  dicembre  2011,  n.  18
(Legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 6 le parole « i consiglieri regionali e gli assessori
regionali cui » sono sostituite dalle seguenti: « coloro ai quali » e
le parole « rinunciarvi ottenendo la restituzione  dei  contributi  a
tal fine versati. » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ottenere  la
restituzione  di  quanto  versato  a  titolo  di  contributo  per  la
corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. »; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6 bis. La facolta' di  cui  al  comma  6  si  esercita  mediante
apposita domanda  da  presentarsi  per  iscritto  al  Presidente  del
Consiglio  regionale;  l'accertamento,  da  parte   dell'Ufficio   di
Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e
dell'ammontare della somma in  restituzione  ai  sensi  del  comma  6
determina la perdita di ogni diritto in  ordine  alla  corresponsione
dell'assegno vitalizio e della  sua  quota  secondo  quanto  previsto
dalle leggi regionali 13  settembre  1995,  n.  38  (Disposizioni  in
materia di  trattamento  indennitario  dei  consiglieri  regionali  e
modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ) e  12  agosto
2003,  n.  13  (Norme  modificative  in  materia  di  ordinamento   e
organizzazione  dell'Amministrazione  regionale   e   del   Consiglio
regionale, nonche' sulla determinazione delle indennita' spettanti al
Presidente del Consiglio regionale, al  Presidente  della  Regione  e
agli assessori).». 
  41. Alla legge regionale n.  38/1995  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 7, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3 bis.  E'  altresi'  consentita  la  corresponsione  anticipata
dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi,  su  richiesta
del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari,  per
almeno nove anni, sei mesi e un giorno;  in  tal  caso  l'assegno  e'
ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per  ogni
mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di eta'.»; 
    b) dopo l'art. 20 e' inserito il seguente: 
    «Art. 20 bis (Sequestro e pignoramento dell'assegno vitalizio). 
    1. L'assegno vitalizio e  la  sua  quota  sono  assoggettabili  a
sequestro e pignoramento nei limiti  stabiliti  dall'  art.  545  del
codice di procedura civile .». 
  42. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) i commi 17 e 18 dell' art. 2 della legge regionale  18  luglio
2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005); 
    b) i commi 12 e 13 dell' art. 7 della legge regionale  21  luglio
2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006); 
    c) i commi 75, 75  bis,  76  e  77  dell'  art.  11  della  legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); 
    d) i commi 12, 13, 14 e 15 dell' art. 10 della legge regionale 11
agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011). 
  43. In attuazione di quanto disposto dall' art. 4, comma 6,  ultimo
periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore  bancario),  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
135/2012 , in considerazione della natura pubblica  dell'associazione
di cui all' art. 2, della legge  regionale  22  agosto  1991,  n.  34
(Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991,  n.
19 recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche  e  della
cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli  -  Venezia
Giulia), prevista dall' art. 2, comma 9, della legge 9 gennaio  1991,
n. 19 (Norme per lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche  e  della
cooperazione  internazionale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), la  Regione  puo'
avvalersi, anche in  regime  convenzionale,  del  Centro  di  cui  al
medesimo art. 2 della legge regionale  n.  34/1991  per  l'attuazione
delle politiche di sviluppo della cooperazione  promosse  dall'Unione
europea, dagli organismi nazionali e internazionali a cio'  preposti,
attraverso la partecipazione a progettualita' condivise. 
  44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella K.