Art. 11 Finalita' 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali 1. Il comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012) e' abrogato. 2. Ai fini di dare pronto avvio agli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014-2020, con riferimento alla programmazione comunitaria transfrontaliera Italia-Slovenia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese di assistenza tecnica per la predisposizione e la redazione del nuovo programma operativo. 3. Per la finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire al Consiglio regionale l'importo di 250.000 euro per l'attribuzione da parte del Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia alle emittenti televisive locali aventi sede in regione, di risorse integrative dei contributi previsti dall' art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo un apposito regolamento approvato dal Comitato stesso. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 10.1.2.1162 e del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 6. I commi 3 e 4 dell' art. 11 della legge regionale n. 14/2012 sono abrogati. 7. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XI legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione dal mandato, un assegno vitalizio calcolato secondo il sistema contributivo disciplinato dalla presente legge. 8. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione dal mandato, un assegno vitalizio il cui importo e' determinato dalla somma dell'assegno calcolato sino al termine della X legislatura ai sensi della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ), e dell'assegno calcolato ai sensi della presente legge per gli ulteriori anni di mandato; in tale ipotesi i due assegni rimangono disciplinati dalle rispettive normative di riferimento. 9. Ai consiglieri regionali in carica sino alla X legislatura continua ad applicarsi l'istituto dell'assegno vitalizio come disciplinato dalla legge regionale n. 38/1995 , mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtu' dei contributi versati nella X legislatura e nelle precedenti. 10. Entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data del giuramento di cui all' art. 17 dello Statuto , il consigliere regionale ha facolta' di rinunciare al conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge mediante comunicazione scritta da presentarsi al Presidente del Consiglio regionale. La rinuncia ha carattere irrevocabile con riferimento alla singola legislatura. 11. Qualora non si avvalga della facolta' prevista al comma 10 il consigliere regionale e' assoggettato d'ufficio a una contribuzione obbligatoria mensile, nella misura dell'8,80 per cento dell'indennita' di presenza, effettuata mediante trattenuta sull'indennita' medesima. La trattenuta obbligatoria di cui al presente comma e' versata su apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale. 12. In nessun caso e' ammessa la restituzione dei contributi versati ai sensi della presente legge. 13. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano ricoperto tale carica successivamente alla X legislatura per almeno cinque anni effettivi anche non continuativi e che abbiano corrisposto i contributi di cui al comma 11 per il medesimo periodo, al compimento del sessantaseiesimo anno di eta' spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge. 14. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e' diminuita di un anno, con il limite all'eta' di 61 anni. 15 Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purche' corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno, non ha effetti se la durata e' di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 11. 16. A decorrere dalla XI legislatura l'assegno vitalizio, corrisposto in 12 mensilita', e' determinato con un sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella S, allegata alla presente legge, relativa all'eta' del consigliere al momento del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio. 17. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi. 18. I coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella S allegata alla presente legge, sono aggiornati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei corrispondenti coefficienti della Camera dei Deputati. 19. Il montante contributivo individuale e' determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 21. La contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. 20. La base imponibile contributiva e' determinata esclusivamente sulla base dell'indennita' di presenza. 21. La quota del contributo a carico del consigliere e' pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota figurativa a carico del Consiglio regionale e' pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere. 22. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall' ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo e' quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. 23. Gli effetti economici dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto. 24. Nel caso in cui il consigliere abbia gia' maturato i requisiti di cui ai commi 13, 14 e 15 al momento della cessazione dal mandato, gli effetti economici dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. 25. Qualora il consigliere gia' cessato dal mandato sia rieletto in Consiglio regionale, l'erogazione dell'assegno vitalizio resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. 26. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' inoltre sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto membro del Parlamento nazionale, europeo o di altro Consiglio regionale, ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale. 27. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 26 il consigliere ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. 28. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della relativa carica. 29. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalle cariche per cui il presente articolo ne prevede la sospensione. 30. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale, l'importo dell'assegno vitalizio e' rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente all'assegno vitalizio sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione l'assegno vitalizio e' rivalutato ai sensi dei commi 38 e 39. 31. Nel caso di decesso di un consigliere regionale in carica che abbia esercitato il mandato, successivamente alla X legislatura, per almeno cinque anni anche non continuativi e abbia corrisposto i contributi di cui al comma 10 per il medesimo periodo, nonche' di un consigliere regionale cessato dal mandato titolare di assegno vitalizio, ovvero in attesa di conseguire il requisito di eta' per poter percepire l'erogazione dello stesso, ha diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio il coniuge, finche' permanga nello stato vedovile, purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. 32. In caso di separazione con addebito, di mancanza o successivo decesso del coniuge, ovvero qualora lo stesso contragga nuovamente matrimonio, la quota dell'assegno vitalizio spetta ai figli fino al diciottesimo anno di eta', ai figli fino al ventiseiesimo anno di eta' se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico e ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto. La quota dell'assegno vitalizio e' suddivisa tra i figli in parti uguali; se uno di essi decede o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli. 33. Al fine di ottenere l'erogazione della quota dell'assegno vitalizio, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi devono presentare idonea richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale entro un anno dal decesso del consigliere. 34. L'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si e' verificato il decesso del titolare spetta per intero agli aventi diritto alla quota dell'assegno vitalizio; in mancanza di questi, agli eredi. 35. Gli effetti economici della quota dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene il decesso del consigliere. 36. L'erogazione della quota dell'assegno vitalizio e' sospesa nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dai commi da 25 a 30. 37. La quota riferita all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al consigliere deceduto e' attribuita agli aventi diritto previsti dai commi 31 e 32 nella misura del sessanta per cento. 38. L'importo dell'assegno vitalizio, determinato ai sensi dei commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 37, e' rivalutato annualmente, con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della assegno vitalizio e' effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. 39. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente. 40. All' art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 le parole « i consiglieri regionali e gli assessori regionali cui » sono sostituite dalle seguenti: « coloro ai quali » e le parole « rinunciarvi ottenendo la restituzione dei contributi a tal fine versati. » sono sostituite dalle seguenti: « ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. »; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6 bis. La facolta' di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonche' sulla determinazione delle indennita' spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).». 41. Alla legge regionale n. 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 7, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3 bis. E' altresi' consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno; in tal caso l'assegno e' ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di eta'.»; b) dopo l'art. 20 e' inserito il seguente: «Art. 20 bis (Sequestro e pignoramento dell'assegno vitalizio). 1. L'assegno vitalizio e la sua quota sono assoggettabili a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall' art. 545 del codice di procedura civile .». 42. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi 17 e 18 dell' art. 2 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005); b) i commi 12 e 13 dell' art. 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006); c) i commi 75, 75 bis, 76 e 77 dell' art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); d) i commi 12, 13, 14 e 15 dell' art. 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011). 43. In attuazione di quanto disposto dall' art. 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 , in considerazione della natura pubblica dell'associazione di cui all' art. 2, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), prevista dall' art. 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), la Regione puo' avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al medesimo art. 2 della legge regionale n. 34/1991 per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a cio' preposti, attraverso la partecipazione a progettualita' condivise. 44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.