Art. 12 Finalita' 11 - Funzionamento della Regione 1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola « sei » e' sostituita dalla seguente: « dieci ». 2. Per le finalita' previste dal comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2009 , come modificato dal comma 1, e' destinata la spesa di 524.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 44, a carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi), le parole « di lire 100 milioni per l'anno 1995 per le spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « annuo per le spese relative all'attivita' e al funzionamento; con regolamento sono individuate le voci di spesa per le quali e' ammissibile il contributo. ». 4. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), le parole « La Giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ». 5. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale n. 18/1996 le parole « per una sola volta » sono soppresse. 6. All'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14, come sostituito dalla lettera a), del comma 3, dell'art. 15, della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »; b) al comma 16, come modificato dalla lettera b), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »; c) al comma 16.1, come modificato dalla lettera c), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »; d) dopo il numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis, e' aggiunto il seguente: «1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purche' l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilita' e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche.»; e) dopo il numero 4 della lettera b) del comma 16 bis, e' aggiunto il seguente: «4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purche' l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilita' e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche.»; f) al primo periodo del comma 17, come modificato dalla lettera d), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013 » e le parole « 31 dicembre 2013 » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « , 2013 e 2014 » e dalle parole « 31 dicembre 2014 »; il quarto periodo e' soppresso; g) il secondo periodo del comma 19 e' sostituito dal seguente: « Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze organizzative o di funzionalita' dei servizi da esplicitare a livello motivazionale. »; h) al comma 40, come modificato dalla lettera e), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 , le parole « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013». 7. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 19 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009 , come sostituito dalla lettera g) del comma 6, trova applicazione con riferimento alle procedure di mobilita' avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilita' gia' avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data, sono concluse secondo la previgente disciplina. 8. La Regione, tenuto conto dei processi di mobilita' gia' attuati negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e al fine di evitare possibili situazioni di depauperamento delle risorse umane degli enti locali, puo' procedere, per l'esercizio 2013, nel rispetto del limite di cui al comma 16 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009 , ad assunzioni di personale anche in deroga alla preventiva attivazione delle procedure di cui al comma 14 del medesimo art. 13 della legge regionale n. 24/2009 . 9. La Regione e' autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all' art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24/2009 , alla mobilita' intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalita' per l'attivazione dell'istituto, nonche' le relative corrispondenze. 10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico alle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuna indicati: a) unita' di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670; b) unita' di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650; c) unita' di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881. 11. Al fine di favorire l'accesso di tutti i dipendenti pubblici agli uffici di segreteria di cui all'art. 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni, il conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 4 del medesimo art. 38, puo' avvenire anche nei confronti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza. Il conferimento dell'incarico e' subordinato alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. 12. All' art. 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente « (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) »; b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati. 13. Il disposto di cui al comma 12 ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data cessano gli incarichi di vice dirigente, conferiti dalle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in essere alla data medesima. 14. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 16/2010 , per «retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione» si intende quella spettante a un dirigente regionale, con rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo regionale di lavoro, con pari graduazione. 15. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 13, in relazione al disposto di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici), e i commi 26, 28 e 33 dell' art. 12, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011); b) il comma 30, dell'art. 12, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012). 16. Al comma 27 dell'art. 12 della legge regionale n. 14/2012 , le parole « per gravidanza e puerperio » sono sostituite dalle seguenti: « per congedo per maternita' e paternita', per congedo parentale ». 17. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3 ». 18. Al comma 35 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2010 , le parole « fanno carico all'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1505 » sono sostituite dalle seguenti: « fanno carico alle seguenti unita' di bilancio/capitoli 11.3.1.1180/1505 e 1459, 11.3.2.1180/1484, nonche' alle unita' di bilancio/capitoli 11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497 ». 19. La Regione puo' avvalersi, per le finalita' istituzionali cui non e' possibile far fronte con proprio personale, della collaborazione di personale dipendente di societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione medesima; a tale fine le Direzioni centrali interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni disciplinanti le modalita' dell'avvalimento, nonche' la corresponsione, alle societa' di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione; con riferimento alla messa a disposizione del personale di Insiel Spa, la convenzione e' stipulata dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. Resta ferma, con riferimento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, la disciplina di cui all' art. 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche' in materia di personale). La Regione puo' altresi' mettere a disposizione delle societa' controllate direttamente o indirettamente proprio personale secondo modalita' da definirsi mediante convenzione stipulata con le societa' dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. 20. Per le finalita' previste dal disposto di cui al comma 19, e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 21. A decorrere dall'1 gennaio 2013 agli oneri derivanti dall'art. 4 del Contratto Collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II Fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, code contrattuali, sottoscritto il giorno 3 luglio 2007, si fa fronte con le risorse all'uopo stanziate all'unita' di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670, all'unita' di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 e all'unita' di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881. 22. Il trattamento economico riconosciuto ai componenti della Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi dell' art. 7, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna) spetta anche al Consigliere regionale di parita', quale componente della stessa. 23. Dopo l'art. 5 nonies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e' inserito il seguente: «Art. 5 nonies 1 (Commissario straordinario) 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' produttive, e' nominato un Commissario straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di funzionare o quando, richiamato all'osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, ovvero, in particolare, nei seguenti casi: a) omissione dell'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale e del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 5 quinquies, comma 3, lettera a); b) omissione dell'adozione del piano strategico e del piano operativo annuale, ai sensi dell'art. 5 quinquies, comma 3, lettera b); c) adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 5 nonies, comma 1, lettera c); d) un risultato economico negativo grave, riscontrato in fase di approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto generale, ai sensi dell'art. 5 nonies, comma 2, lettera a). 2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario e' dichiarata la decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione. 3. Al Commissario straordinario e' attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; puo' provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. 4. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia. 5. La Giunta regionale determina il compenso spettante al Commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia.». 24. Il comma 53 quinquies, dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e' sostituito dal seguente: «53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono definire specifici obiettivi nell'ambito di iniziative, individuate dalla Giunta regionale, relativamente alla Regione, e da ANCI, UPI e UNCEM, relativamente agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il ricorso alle consulenze. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, in relazione all'attuazione degli obiettivi, rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa; le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le iniziative e gli obiettivi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.». 25. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 le parole « rappresentativi delle autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: « in materia di ICT ed e-government »; b) al comma 2 dell'art. 4 dopo le parole « previsti dal SIIR » sono aggiunte le seguenti: « costituiscono servizi di interesse generale e »; c) all'art. 5 dopo le parole « (Legge finanziaria 2008) » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attivita' di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla societa' per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attivita' previste dalla presente legge.». 26. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 35, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), la Regione si conforma alle disposizioni dell' art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 134/2012 , secondo quanto previsto dai commi seguenti. 27. Per le finalita' di cui al comma 26 e in attuazione del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 18 del decreto legge 83/2012 , l'Amministrazione regionale assicura, a decorrere dall'1 gennaio 2013, secondo il principio di accessibilita' totale di cui all' art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la pubblicita' sulla rete internet di: a) concessioni a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario ad imprese, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni: 1) denominazione dell'impresa beneficiaria; 2) dati fiscali dell'impresa beneficiaria; 3) importo della spesa a carico del bilancio; 4) norma a base della concessione; 5) Direzione, Servizio o ufficio competente; 6) responsabile del procedimento amministrativo; 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione dell'impresa beneficiaria ovvero le modalita' per l'individuazione dell'impresa beneficiaria; 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione; b) attribuzioni a titolo di corrispettivo e di compenso a persone, professionisti, imprese ed enti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni: 1) nome del contraente o dell'incaricato; 2) dati fiscali del contraente o dell'incaricato; 3) importo della spesa a carico del bilancio; 4) titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo o del compenso; 5) Direzione, Servizio o ufficio competente; 6) responsabile del procedimento amministrativo; 7) procedura di individuazione del contraente o del soggetto incaricato ed i relativi estremi di legge; 8) link al documento informatico del capitolato d'appalto ovvero del curriculum del soggetto incaricato; 9) link al documento informatico del contratto d'appalto ovvero dell'atto di incarico; c) concessione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ad enti pubblici e soggetti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni: 1) denominazione o nome del beneficiario; 2) dati fiscali del beneficiario; 3) importo della spesa a carico del bilancio ovvero importo corrispondente al valore del vantaggio economico concesso; 4) norma a base della concessione; 5) Direzione, Servizio o ufficio competente; 6) responsabile del procedimento amministrativo; 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione del beneficiario ovvero le modalita' per l'individuazione del beneficiario; 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione. 28. Fatto salvo il rispetto degli ulteriori e diversi obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa statale e regionale e quanto specificamente previsto dalle disposizioni proprie dei pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, le informazioni di cui al comma 27 sono pubblicate nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale della Regione cui si accede dalla home-page del sito medesimo. 29. A decorrere dall'1 gennaio 2013, la pubblicita' prevista al comma 27 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e delle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 27 che siano state adottate a decorrere dalla medesima data. 30. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria la pubblicazione e' effettuata, da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento che dispone l'impegno della relativa spesa, contestualmente all'adozione del medesimo. 31. Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, la pubblicazione e' effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, contestualmente all'adozione dell'atto o alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministrazione regionale. 32. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera c), che non sono connessi a una procedura di spesa, la pubblicazione e' effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, contestualmente all'adozione dell'atto medesimo. 33. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 e' rilevata dagli organi competenti all'esercizio del controllo interno di ragioneria, in sede di controllo preventivo sul relativo atto di impegno di spesa, nel termine e con le modalita' stabiliti per la formulazione delle osservazioni relative alla legalita' dell'atto sottoposto al controllo. 34. Nel caso in cui l'organo competente all'esercizio del controllo interno di ragioneria abbia rilevato, ai sensi del comma 33, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 l'organo che ha adottato l'atto di impegno puo' annullarlo ovvero ritrasmetterlo al controllo, dopo aver provveduto alla pubblicazione o all'integrazione della pubblicazione, chiedendone la registrazione sotto la propria responsabilita'. 35. Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27, e' rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, in sede di adozione dell'atto o di sottoscrizione del contratto. 36. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera c), che non sono connessi ad una procedura di spesa, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alla concessione e' rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, in sede di adozione dell'atto medesimo. 37. La pubblicita' delle informazioni di cui al comma 27 non ha ad oggetto le attribuzioni a titolo di corrispettivo o compenso relative alle spese economali, di importo complessivo pari o inferiore a 1.000 euro, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali della Regione. 38. L'Amministrazione regionale da' attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 26 a 37 con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, avvalendosi, per la realizzazione e l'adeguamento degli applicativi informatici a tal fine necessari, della societa' in house Insiel Spa. 39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico allo stanziamento previsto a carico dell'unita' di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 40. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 si applicano al Consiglio regionale, alle gestioni fuori bilancio della Regione, alle societa' strumentali della Regione, agli enti regionali e agli altri enti ed Agenzie della Regione i quali vi daranno autonoma attuazione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 41. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 sono applicate, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dai soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 27. 42. Ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa, socio unico della societa' per azioni Ersagricola Spa, e' autorizzata a trasformare la propria partecipata in una societa' a responsabilita' limitata, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile . 43. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa provvede a adeguare lo Statuto definendo le modalita' della partecipazione. 44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.