Art. 12 
 
             Finalita' 11 - Funzionamento della Regione 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 4 giugno 2009,  n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), la parola « sei » e' sostituita dalla  seguente:  «
dieci ». 
  2. Per le finalita' previste dal comma 2 dell'art. 20  della  legge
regionale n. 11/2009 , come modificato dal comma 1, e'  destinata  la
spesa di 524.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di
spesa prevista alla Tabella L,  approvata  dal  comma  44,  a  carico
dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20  novembre  1995,
n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi),  le  parole  «  di
lire 100 milioni per l'anno 1995 per le spese di funzionamento » sono
sostituite  dalle  seguenti:  «   annuo   per   le   spese   relative
all'attivita' e al funzionamento; con regolamento sono individuate le
voci di spesa per le quali e' ammissibile il contributo. ». 
  4. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 marzo 1996,  n.
18  (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei   principi
fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla  legge  23
ottobre 1992, n. 421),  le  parole  «  La  Giunta  regionale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Il competente dirigente della  Direzione
centrale funzione pubblica, autonomie locali  e  coordinamento  delle
riforme ». 
  5. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 (Articolazione della
dirigenza) della legge regionale n. 18/1996 le parole « per una  sola
volta » sono soppresse. 
  6. All'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge
finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 14, come sostituito dalla lettera a),  del  comma  3,
dell'art. 15, della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013 »
sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »; 
    b) al comma 16, come modificato dalla lettera b),  del  comma  3,
dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013  »
sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »; 
    c) al comma 16.1, come modificato dalla lettera c), del comma  3,
dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 , le parole « e 2013  »
sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »; 
    d) dopo il numero 1 bis) della lettera a) del comma  16  bis,  e'
aggiunto il seguente: 
    «1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e  non  fungibili,  purche'
l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti
dal  patto  di  stabilita'  e  delle  disposizioni   in   merito   al
contenimento della spesa di cui all' art. 12 della legge regionale n.
17/2008 e successive modifiche.»; 
    e) dopo il numero 4  della  lettera  b)  del  comma  16  bis,  e'
aggiunto il seguente: 
    «4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e  non  fungibili,  purche'
l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti
dal  patto  di  stabilita'  e  delle  disposizioni   in   merito   al
contenimento della spesa di cui all' art. 12 della legge regionale n.
17/2008 e successive modifiche.»; 
    f) al primo periodo del comma 17, come modificato  dalla  lettera
d), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011  ,  le
parole « e 2013 » e le parole « 31 dicembre 2013 »  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle parole: « , 2013 e 2014 » e dalle parole «  31
dicembre 2014 »; il quarto periodo e' soppresso; 
    g) il secondo periodo del comma 19 e' sostituito dal seguente:  «
Il trasferimento del personale in  applicazione  del  presente  comma
avviene previo nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza;  la
mancata concessione del  nulla  osta  va  ricondotta  a  puntuali  ed
eccezionali esigenze organizzative o di funzionalita' dei servizi  da
esplicitare a livello motivazionale. »; 
    h) al comma 40, come modificato dalla lettera e),  del  comma  3,
dell'art. 15 della legge regionale  n.  18/2011  ,  le  parole  «  31
dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013». 
  7. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 19 dell'art.  13
della legge regionale n. 24/2009 , come sostituito dalla  lettera  g)
del comma 6, trova applicazione con  riferimento  alle  procedure  di
mobilita'  avviate,  con  la  pubblicazione  del   relativo   avviso,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge;
le procedure di mobilita'  gia'  avviate  con  la  pubblicazione  del
relativo  avviso  alla  medesima  data,  sono  concluse  secondo   la
previgente disciplina. 
  8. La Regione, tenuto conto dei processi di mobilita' gia'  attuati
negli esercizi 2010, 2011 e 2012  e  al  fine  di  evitare  possibili
situazioni di depauperamento delle risorse umane degli  enti  locali,
puo' procedere, per l'esercizio 2013, nel rispetto del limite di  cui
al comma 16 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  24/2009  ,  ad
assunzioni di personale anche in deroga alla  preventiva  attivazione
delle procedure di cui al comma 14 del medesimo art. 13  della  legge
regionale n. 24/2009 . 
  9. La Regione e' autorizzata, in via eccezionale,  a  procedere  in
deroga al limite di cui all' art. 13, comma 16, della legge regionale
n. 24/2009 , alla mobilita' intercompartimentale  nei  confronti  del
personale dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA) collocato in posizione di comando, alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  presso  la  Regione  medesima.   Con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  da  adottarsi  su  proposta
dell'Assessore   alla   funzione   pubblica,   autonomie   locali   e
coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti
e le modalita' per l'attivazione dell'istituto, nonche'  le  relative
corrispondenze. 
  10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico
alle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuna indicati: 
    a) unita' di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670; 
    b) unita' di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650; 
    c) unita' di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881. 
  11. Al fine di favorire l'accesso di tutti  i  dipendenti  pubblici
agli uffici di segreteria di  cui  all'art.  38  del  Regolamento  di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti  regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
277  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   il   conferimento
dell'incarico di segretario particolare e di  addetto  di  segreteria
con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al  comma  4  del
medesimo art. 38, puo' avvenire anche nei confronti di dipendenti  di
altre  pubbliche  amministrazioni  con  riferimento  alla   categoria
equiparata   a   quella   rivestita   presso   l'amministrazione   di
appartenenza.  Il  conferimento  dell'incarico  e'  subordinato  alla
collocazione  del   dipendente   in   aspettativa   o   fuori   ruolo
dall'amministrazione   di   appartenenza,   secondo    il    relativo
ordinamento. 
  12. All' art. 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16  (Norme
urgenti in materia  di  personale  e  di  organizzazione  nonche'  in
materia di  passaggio  al  digitale  terrestre),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente  «  (Razionalizzazione
organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti  regionali)
»; 
    b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati. 
  13. Il disposto di cui al comma 12 ha efficacia a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge;  a  decorrere  dalla
stessa data cessano gli incarichi di vice dirigente, conferiti  dalle
Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale, in essere alla data medesima. 
  14. In via di interpretazione autentica  del  disposto  di  cui  al
comma 1,  dell'art.  1,  della  legge  regionale  n.  16/2010  ,  per
«retribuzione complessiva mensile determinata in  applicazione  della
graduazione» si intende quella spettante a  un  dirigente  regionale,
con rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo regionale di
lavoro, con pari graduazione. 
  15. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 13, in relazione al  disposto  di  cui  al  comma  1,
dell'art. 1, del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185  (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento di  fine  servizio  dei  dipendenti
pubblici), e i commi 26, 28 e 33 dell' art. 12, della legge regionale
11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011); 
    b) il comma 30, dell'art. 12, della  legge  regionale  25  luglio
2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012). 
  16. Al comma 27 dell'art. 12 della legge regionale n. 14/2012 ,  le
parole « per gravidanza e puerperio » sono sostituite dalle seguenti:
« per congedo per maternita' e paternita', per congedo parentale ». 
  17. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 8 giugno 2012,  n.
13 (Istituzione del Fondo territoriale  di  previdenza  complementare
della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole « al comma 1  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3 ». 
  18. Al comma 35 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2010 ,  le
parole «  fanno  carico  all'unita'  di  bilancio  11.3.1.1180  e  al
capitolo 1505 » sono sostituite dalle seguenti: « fanno  carico  alle
seguenti  unita'  di  bilancio/capitoli  11.3.1.1180/1505   e   1459,
11.3.2.1180/1484,   nonche'   alle   unita'   di    bilancio/capitoli
11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497 ». 
  19. La Regione puo' avvalersi, per le finalita'  istituzionali  cui
non  e'  possibile  far   fronte   con   proprio   personale,   della
collaborazione  di  personale  dipendente  di  societa'   controllate
direttamente o indirettamente dalla Regione medesima; a tale fine  le
Direzioni  centrali  interessate   sono   autorizzate   a   stipulare
convenzioni disciplinanti le modalita' dell'avvalimento,  nonche'  la
corresponsione, alle societa'  di  provenienza,  del  rimborso  degli
oneri connessi al personale messo  a  disposizione;  con  riferimento
alla messa a disposizione del personale di Insiel Spa, la convenzione
e' stipulata dalla Direzione centrale  funzione  pubblica,  autonomie
locali e coordinamento delle riforme. Resta  ferma,  con  riferimento
alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione  socio  sanitaria  e
politiche sociali, la disciplina di cui  all'  art.  30  della  legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia  di  salute
umana e sanita' veterinaria  e  altre  disposizioni  per  il  settore
sanitario e sociale, nonche' in materia  di  personale).  La  Regione
puo' altresi'  mettere  a  disposizione  delle  societa'  controllate
direttamente o indirettamente proprio personale secondo modalita'  da
definirsi  mediante  convenzione  stipulata  con  le  societa'  dalla
Direzione   centrale   funzione   pubblica,   autonomie   locali    e
coordinamento delle riforme. 
  20. Per le finalita' previste dal disposto di cui al comma  19,  e'
autorizzata la spesa  di  350.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 146 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  21. A decorrere dall'1 gennaio 2013 agli oneri derivanti  dall'art.
4 del Contratto Collettivo regionale  di  lavoro  del  personale  del
Comparto  unico,  non  dirigenti,  quadriennio  normativo  (II  Fase)
2002-2005,   biennio   economico   2004-2005,   code    contrattuali,
sottoscritto il giorno 3 luglio 2007, si fa  fronte  con  le  risorse
all'uopo stanziate all'unita' di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550
e  9670,  all'unita'  di  bilancio  11.3.1.1184  -  capitolo  9650  e
all'unita' di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881. 
  22. Il  trattamento  economico  riconosciuto  ai  componenti  della
Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo  e  donna  ai
sensi dell' art. 7, della legge  regionale  21  maggio  1990,  n.  23
(Istituzione di una Commissione regionale per  le  pari  opportunita'
tra uomo e donna) spetta anche al Consigliere regionale  di  parita',
quale componente della stessa. 
  23. Dopo l'art. 5 nonies della legge regionale 25 giugno  1993,  n.
50  (Attuazione  di  progetti  mirati  di  promozione  economica  nei
territori montani), e' inserito il seguente: 
    «Art. 5 nonies 1 (Commissario straordinario) 
    1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore  competente  in
materia  di  attivita'  produttive,  e'   nominato   un   Commissario
straordinario, quando il Consiglio  di  Amministrazione  non  sia  in
grado di funzionare o quando, richiamato all'osservanza  di  obblighi
che era tenuto  ad  osservare,  persista  nel  violarli,  ovvero,  in
particolare, nei seguenti casi: 
    a) omissione dell'adozione del bilancio di previsione  annuale  e
triennale e del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 5 quinquies,
comma 3, lettera a); 
    b) omissione dell'adozione  del  piano  strategico  e  del  piano
operativo annuale, ai sensi dell'art. 5 quinquies, comma  3,  lettera
b); 
    c) adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi
definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 5 nonies, comma 1,  lettera
c); 
    d) un risultato economico negativo grave, riscontrato in fase  di
approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto generale,
ai sensi dell'art. 5 nonies, comma 2, lettera a). 
  2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario e' dichiarata
la decadenza del  Presidente  e  lo  scioglimento  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  3. Al Commissario straordinario e' attribuita la gestione ordinaria
dell'Agenzia; puo' provvedere anche agli atti di  gestione  eccedenti
l'ordinaria amministrazione  sulla  base  delle  direttive  impartite
dalla Giunta regionale. 
  4. Il Commissario straordinario rimane in carica sino  alla  nomina
dei nuovi organi dell'Agenzia. 
  5.  La  Giunta  regionale  determina  il  compenso   spettante   al
Commissario  straordinario;  i  relativi  oneri  sono  a  carico  del
bilancio dell'Agenzia.». 
  24. Il comma 53 quinquies, dell'art. 14 della  legge  regionale  29
dicembre 2010, n. 22 (Legge  finanziaria  2011),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico
impiego regionale  e  locale  possono  definire  specifici  obiettivi
nell'ambito  di  iniziative,  individuate  dalla  Giunta   regionale,
relativamente alla Regione, e da ANCI,  UPI  e  UNCEM,  relativamente
agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione  e
riqualificazione  della  spesa,  al   riordino   e   ristrutturazione
amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione  e  riduzione
dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il
ricorso   alle   consulenze.   Le   eventuali   economie   aggiuntive
effettivamente  realizzate,   in   relazione   all'attuazione   degli
obiettivi, rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente ai
fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate
annualmente, nell'importo del 50 per  cento,  per  la  contrattazione
collettiva integrativa;  le  risorse  sono  utilizzabili  solo  se  a
consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun  esercizio,  dalle
amministrazioni  interessate,  il  raggiungimento   degli   obiettivi
fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste  nei  piani
delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le  iniziative  e
gli  obiettivi  sono  oggetto  di  informazione  alle  organizzazioni
sindacali; i risparmi  devono  essere  certificati,  ai  sensi  della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo.». 
  25. Alla legge regionale 14  luglio  2011,  n.  9  (Disciplina  del
sistema informativo integrato regionale del Friuli  Venezia  Giulia),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo periodo  del  comma  4  dell'art.  3  le  parole  «
rappresentativi  delle  autonomie  locali»  sono   sostituite   dalle
seguenti: « in materia di ICT ed e-government »; 
    b) al comma 2 dell'art. 4 dopo le parole « previsti  dal  SIIR  »
sono aggiunte le  seguenti:  «  costituiscono  servizi  di  interesse
generale e »; 
    c) all'art. 5 dopo le parole « (Legge finanziaria  2008)  »  sono
aggiunte le seguenti: « , nonche' ai sensi degli articoli 3 e  6  del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni
elettroniche).  Gli  eventuali  introiti  derivanti  a   Insiel   Spa
dall'attivita' di fornitura di reti  a  banda  larga  in  favore  del
pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi  dovuti
dalla  Regione  alla  societa'  per  lo  svolgimento  da   parte   di
quest'ultima delle altre attivita' previste dalla presente legge.». 
  26.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  per  il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, previsto dal comma 35, dell'art. 1,  della  legge  6
novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione), la Regione si conforma alle disposizioni dell' art.
18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese) convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'
art. 1, comma 1, della legge 134/2012 , secondo quanto  previsto  dai
commi seguenti. 
  27. Per le finalita' di cui al comma 26 e in attuazione  del  comma
4,  ultimo  periodo,  dell'art.  18  del  decreto  legge  83/2012   ,
l'Amministrazione regionale  assicura,  a  decorrere  dall'1  gennaio
2013, secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'  art.
11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione  della
legge 4 marzo 2009, n.  15  ,  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni), la pubblicita' sulla rete internet di: 
    a) concessioni a titolo di sovvenzione, contributo,  sussidio  ed
ausilio  finanziario  ad  imprese,  attraverso  l'indicazione   delle
seguenti informazioni: 
      1) denominazione dell'impresa beneficiaria; 
      2) dati fiscali dell'impresa beneficiaria; 
      3) importo della spesa a carico del bilancio; 
      4) norma a base della concessione; 
      5) Direzione, Servizio o ufficio competente; 
      6) responsabile del procedimento amministrativo; 
      7) estremi della legge o del regolamento che fissano i  criteri
per l'individuazione dell'impresa beneficiaria  ovvero  le  modalita'
per l'individuazione dell'impresa beneficiaria; 
      8) link al documento informatico contenente la descrizione  del
progetto cui si riferisce la concessione; 
    b) attribuzioni  a  titolo  di  corrispettivo  e  di  compenso  a
persone,  professionisti,  imprese  ed   enti   privati,   attraverso
l'indicazione delle seguenti informazioni: 
      1) nome del contraente o dell'incaricato; 
      2) dati fiscali del contraente o dell'incaricato; 
      3) importo della spesa a carico del bilancio; 
      4) titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo  o  del
compenso; 
      5) Direzione, Servizio o ufficio competente; 
      6) responsabile del procedimento amministrativo; 
      7) procedura di individuazione del contraente  o  del  soggetto
incaricato ed i relativi estremi di legge; 
      8) link  al  documento  informatico  del  capitolato  d'appalto
ovvero del curriculum del soggetto incaricato; 
      9) link al documento informatico del contratto d'appalto ovvero
dell'atto di incarico; 
    c) concessione di vantaggi economici di qualunque genere, di  cui
all' art. 12 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi),  ad  enti  pubblici  e  soggetti  privati,
attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni: 
      1) denominazione o nome del beneficiario; 
      2) dati fiscali del beneficiario; 
      3) importo della spesa a carico  del  bilancio  ovvero  importo
corrispondente al valore del vantaggio economico concesso; 
      4) norma a base della concessione; 
      5) Direzione, Servizio o ufficio competente; 
      6) responsabile del procedimento amministrativo; 
      7) estremi della legge o del regolamento che fissano i  criteri
per  l'individuazione  del  beneficiario  ovvero  le  modalita'   per
l'individuazione del beneficiario; 
      8) link al documento informatico contenente la descrizione  del
progetto cui si riferisce la concessione. 
  28. Fatto salvo il rispetto degli ulteriori e diversi  obblighi  di
pubblicita' previsti dalla normativa statale  e  regionale  e  quanto
specificamente previsto  dalle  disposizioni  proprie  dei  pagamenti
obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai  connessi
trattamenti previdenziali e contributivi, le informazioni di  cui  al
comma  27  sono  pubblicate  nella  sezione  «Trasparenza»  del  sito
istituzionale della Regione cui si accede dalla  home-page  del  sito
medesimo. 
  29. A decorrere dall'1 gennaio 2013,  la  pubblicita'  prevista  al
comma 27  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo
legittimante delle concessioni  e  delle  attribuzioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma 27 che siano state adottate  a
decorrere dalla medesima data. 
  30. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria la pubblicazione
e' effettuata,  da  parte  dell'organo  competente  all'adozione  del
provvedimento   che   dispone   l'impegno   della   relativa   spesa,
contestualmente all'adozione del medesimo. 
  31. Nell'ambito della procedura  di  spesa  i  cui  pagamenti  sono
disposti tramite funzionario delegato, la pubblicazione e' effettuata
da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto di concessione
o alla sottoscrizione  del  contratto  relativo  alla  prestazione  o
all'incarico affidati, contestualmente all'adozione dell'atto o  alla
sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministrazione regionale. 
  32. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui  al
comma 27, lettera c), che non sono connessi a una procedura di spesa,
la  pubblicazione  e'  effettuata  da  parte  dell'organo  competente
all'adozione dell'atto  che  dispone  la  concessione  del  vantaggio
economico o che riconosce  il  vantaggio  economico,  contestualmente
all'adozione dell'atto medesimo. 
  33. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria,  l'omissione  o
incompletezza della pubblicazione delle  informazioni  relative  alle
concessioni e attribuzioni di cui  al  comma  27  e'  rilevata  dagli
organi competenti all'esercizio del controllo interno di  ragioneria,
in sede di controllo preventivo  sul  relativo  atto  di  impegno  di
spesa, nel termine e con le modalita' stabiliti per  la  formulazione
delle osservazioni relative alla legalita'  dell'atto  sottoposto  al
controllo. 
  34. Nel caso in cui l'organo competente all'esercizio del controllo
interno  di  ragioneria  abbia  rilevato,  ai  sensi  del  comma  33,
l'omissione o incompletezza della  pubblicazione  delle  informazioni
relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27  l'organo
che  ha  adottato  l'atto   di   impegno   puo'   annullarlo   ovvero
ritrasmetterlo al controllo, dopo aver provveduto alla  pubblicazione
o all'integrazione della pubblicazione, chiedendone la  registrazione
sotto la propria responsabilita'. 
  35. Nell'ambito della procedura  di  spesa  i  cui  pagamenti  sono
disposti tramite funzionario delegato,  l'omissione  o  incompletezza
della pubblicazione delle informazioni relative  alle  concessioni  e
attribuzioni di cui al comma 27, e'  rilevata  d'ufficio  dall'organo
competente   all'adozione   dell'atto   di   concessione    o    alla
sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico
affidati, in sede di  adozione  dell'atto  o  di  sottoscrizione  del
contratto. 
  36. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui  al
comma 27, lettera c), che non  sono  connessi  ad  una  procedura  di
spesa,  l'omissione  o  incompletezza   della   pubblicazione   delle
informazioni  relative  alla  concessione   e'   rilevata   d'ufficio
dall'organo  competente  all'adozione  dell'atto   che   dispone   la
concessione del vantaggio economico  o  che  riconosce  il  vantaggio
economico, in sede di adozione dell'atto medesimo. 
  37. La pubblicita' delle informazioni di cui al comma 27 non ha  ad
oggetto le attribuzioni a titolo di corrispettivo o compenso relative
alle spese economali, di importo complessivo pari o inferiore a 1.000
euro, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze
funzionali della Regione. 
  38. L'Amministrazione regionale da' attuazione alle disposizioni di
cui ai commi da 26 a 37 con  proprie  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie, avvalendosi, per la realizzazione e l'adeguamento  degli
applicativi informatici a tal fine necessari, della societa' in house
Insiel Spa. 
  39. Gli oneri derivanti dal disposto  di  cui  al  comma  38  fanno
carico allo stanziamento previsto a carico  dell'unita'  di  bilancio
11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  40. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 si applicano al
Consiglio regionale, alle gestioni fuori bilancio della Regione, alle
societa' strumentali della Regione, agli enti regionali e agli  altri
enti ed Agenzie della Regione i quali vi daranno autonoma  attuazione
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 
  41. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 sono applicate,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dai soggetti  che
gestiscono,  per  conto  della  Regione,  risorse  finalizzate   alle
concessioni e alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e  c)  del
comma 27. 
  42. Ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge regionale 4  maggio
2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione
Friuli Venezia Giulia a societa' di  capitali),  l'Agenzia  regionale
per lo sviluppo rurale - Ersa, socio unico della societa' per  azioni
Ersagricola Spa, e' autorizzata a trasformare la propria  partecipata
in una societa' a responsabilita' limitata, di cui agli articoli 2462
e seguenti del codice civile . 
  43. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -  Ersa  provvede  a
adeguare lo Statuto definendo le modalita' della partecipazione. 
  44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella L.