Art. 13 
 
Finalita' 12 - Partite di giro, altre norme intersettoriali  e  norme
                              contabili 
 
  1. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione,
su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con  propri
decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per
gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013,  in  relazione  al
futuro subentro nella titolarita' dei contratti  di  mutuo  stipulati
dalla soppressa  struttura  del  Commissario  per  l'emergenza  socio
economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare  e
Grado,  anche  istituendo  all'uopo  nel  bilancio  nuove  unita'  di
bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni  compensative
con gli stanziamenti delle corrispondenti unita' di bilancio relative
ai contributi disposti ai sensi dell' art. 5, comma 24,  della  legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'  art.
3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n.  31  (Legge  finanziaria
2008) e dell'art. 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando quanto  disposto
all' art. 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012,  n.  19
(Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). 
  2. In deroga all' art. 31, comma 6, della legge regionale 8  agosto
2007, n. 21 (Norme in materia  di  programmazione  finanziaria  e  di
contabilita' regionale), la quota di  279.120,33  euro  iscritta  per
l'anno 2012 sull'unita' di bilancio 11.3.1.5033  con  riferimento  al
capitolo 9645 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio  per  l'anno  2012,
non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio
2013 e costituisce economia di bilancio. 
  3. In deroga all' art.  31,  comma  6,  della  legge  regionale  n.
21/2007 la quota di 2.419.369,72 euro iscritta  per  l'anno  2012  in
conto competenza derivata sull'unita'  di  bilancio  11.3.1.5033  con
riferimento al capitolo 9646 dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e  del  bilancio  per
l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene  trasferita
all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 
  4. In deroga all' art.  31,  comma  6,  della  legge  regionale  n.
21/2007 la quota di 15.482.645,31 euro iscritta per  l'anno  2012  in
conto competenza derivata sull'unita'  di  bilancio  11.3.1.5033  con
riferimento al capitolo 9644 dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e  del  bilancio  per
l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene  trasferita
all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 
  5. In deroga all' art.  31,  comma  6,  della  legge  regionale  n.
21/2007 , la quota di 47.564,78 euro  iscritta  per  l'anno  2012  in
conto competenza derivata sull'unita'  di  bilancio  11.3.1.5033  con
riferimento al capitolo 9635 dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e  del  bilancio  per
l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene  trasferita
all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 
  6. In deroga all' art.  31,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
21/2007 la quota di 172.204,13  euro  corrispondente  a  parte  delle
somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta  regionale
n. 83 del 23 gennaio 2012  sull'unita'  di  bilancio  4.6.2.1084  con
riferimento al capitolo 6922 dello stato previsione della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno
2012,  non  impegnata  al  31   dicembre   2012,   viene   trasferita
all'esercizio 2013 sui medesimi unita' di bilancio e  capitolo  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  7. In deroga all' art.  31,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
21/2007 la quota di 36.162,87  corrispondente  a  parte  delle  somme
trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.  83
del  23  gennaio  2012  sull'unita'  di   bilancio   4.8.2.1086   con
riferimento al capitolo 3858 dello stato previsione della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno
2012,  non  impegnata  al  31   dicembre   2012,   viene   trasferita
all'esercizio 2013 sui medesimi unita' di bilancio e  capitolo  dello
stato dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  8. Ai sensi dell' art.  31,  comma  6,  della  legge  regionale  n.
21/2007 , l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  trasferire
agli esercizi successivi la quota di risorse del fondo di riserva per
l'assegnazione dei residui perenti non utilizzate entro  la  chiusura
dell'esercizio, nei limiti  in  cui  cio'  sia  necessario  per  dare
adeguata copertura finanziaria ai residui perenti. 
  9. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme  in  materia  di
telecomunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'art. 33 il periodo compreso fra  le  parole  «
della Regione, » e « costituiti da: » e' sostituito dal  seguente:  «
della  Regione.  Tali  beni  vengono   rappresentati   nelle   schede
inventariali per  il  solo  valore  di  stima;  ogni  altro  dato  e'
contenuto, a tutti gli effetti di  legge  ed  a  parziale  deroga  di
quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui  all'art.  37.
L'inserimento dei dati avviene a cura e spese dei soggetti attuatori,
secondo modalita' e tempi stabiliti con apposita deliberazione  della
Giunta regionale. Viene  a  tale  scopo  predisposto  un  verbale  di
consegna,  sottoscritto  dagli  stessi  soggetti  e  dalla  struttura
regionale competente in materia di patrimonio. Il verbale di consegna
viene anche sottoscritto dal soggetto di cui al comma 2 dell'art.  37
per le finalita' di cui al comma 4 bis dell'art. 37, e  dal  soggetto
di cui al successivo comma  4  per  le  finalita'  ivi  indicate.  Al
verbale  di  consegna  sono  allegati  gli  elaborati   tecnici   che
individuano le infrastrutture realizzate. La versione materiale della
documentazione viene  prodotta  in  un  unico  originale,  che  viene
conservato dal soggetto di cui al comma 2 dell'art. 37. Un  esemplare
del supporto informatico viene  consegnato  ad  ognuno  dei  soggetti
firmatari. Gli elaborati tecnici in questione sono costituiti da: »; 
    b) dopo il comma 4 dell'art. 37 e' aggiunto il seguente: 
    «4  bis.  Apposita  sezione  evidenzia   le   infrastrutture   di
proprieta' regionale di  cui  al  comma  1  dell'art.  33,  contenute
comunque nell'inventario. In detta sezione vengono  anche  ricompresi
tutti  gli   altri   beni,   di   proprieta'   regionale,   afferenti
l'infrastruttura.  In  considerazione  dell'atipicita'  dei  beni  di
proprieta' regionale oggetto di tale  inventariamento,  con  apposito
regolamento, ovvero con il regolamento previsto all' art.  16,  comma
40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge  finanziaria
2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e nel comma 3 dell'art. 33,
riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale,  la
vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in  deroga  a  quanto
previsto dalla normativa afferibile ai beni immobili patrimoniali  di
proprieta' regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e
rappresentazione nel conto patrimoniale.»; 
    c) dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 37 e' aggiunto  il
seguente:  «  Con  regolamento  possono  essere   determinate   quali
informazioni dell'inventario, anche  con  particolare  riguardo  alla
sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi
del comma precedente. ». 
  10. All' art. 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11  (Norme
in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva  locale  ed
istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni  (Co.Re.Com.)
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole « quattro componenti  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « due componenti»; 
    b) al comma 3 le parole « quattro componenti  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « due componenti » e le parole « con voto limitato  a
due. » sono sostituite dalle seguenti: « con voto limitato a uno. ». 
  11. Le modifiche di cui al comma 10 trovano applicazione dal  primo
rinnovo  del  Co.Re.Com.  successivo  all'entrata  in  vigore   della
presente legge. 
  12. Il compendio immobiliare denominato «Ex colonia  montana  della
Gioventu' Italiana»  sito  a  Tarvisio,  di  proprieta'  dell'Agenzia
regionale Promotur, e' trasferito a  titolo  gratuito  al  Comune  di
Tarvisio,  per  la  valorizzazione  del  medesimo  nell'ambito  della
promozione e dello sviluppo turistico del territorio. 
  13. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di  diritto  in
cui i beni si trovano. Il Comune di  Tarvisio  subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente in essere e  assume
a suo esclusivo carico tutti gli oneri,  anche  fiscali,  relativi  e
conseguenti al trasferimento della proprieta' di cui al comma 12. 
  14. E' fatto  divieto  al  Comune  di  Tarvisio  di  trasferire,  a
qualunque titolo, il diritto di proprieta' del compendio immobiliare.
Nel caso venga meno il vincolo di destinazione di cui al comma 12,  i
beni sono conferiti a titolo gratuito al patrimonio regionale. 
  15.  I  beni  oggetto  di  trasferimento   sono   individuati   con
deliberazione  della  Giunta  regionale  da  adottarsi  su   proposta
dell'Assessore regionale alle attivita' produttive  di  concerto  con
l'Assessore regionale  alle  finanze,  patrimonio  e  programmazione,
ambiente, energia e politiche per la montagna. 
  16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, l'Agenzia regionale Promotur provvede alla consegna al  Comune
di Tarvisio dei beni individuati con la deliberazione di cui al comma
15. Il verbale  di  consegna,  sottoscritto  dalle  parti,  contiene,
altresi', l'espressa previsione del vincolo di destinazione di cui al
comma 12 e l'obbligo del conferimento dei  beni,  nel  caso  previsto
dall'ultimo periodo del comma 14; il verbale di consegna  costituisce
titolo per l'intavolazione e la  voltura  catastale  del  diritto  di
proprieta' a favore del Comune di Tarvisio e  per  l'annotazione  dei
relativi vincoli. 
  17. Dopo il comma 16 dell'art. 12 della legge regionale  11  agosto
2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio  2011),  e'  inserito  il
seguente: 
    «16 bis. Il finanziamento di cui al comma 16 avviene,  d'ufficio,
in due rate semestrali di  cui  la  prima,  pari  al  50  per  cento,
subordinatamente alla  trasmissione  alla  Regione  del  bilancio  di
previsione  e  la  seconda,  a  conguaglio,   subordinatamente   alla
trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno  precedente;
entrambi  i  documenti  contabili  sono  corredati  dalla   relazione
dell'organo di controllo interno. La  trasmissione  del  bilancio  di
esercizio  annuale   dell'anno   precedente   funge,   altresi',   da
rendicontazione delle somme trasferite.». 
  18. Con riferimento all' art. 36 della legge  regionale  21  luglio
2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), come sostituito  dall'  art.  43
della  legge  regionale  n.  13/2009  e  per  le  istanze  presentate
all'Amministrazione regionale nel  corso  dell'anno  2012,  l'importo
dell'anticipazione regionale e' pari al 30 per cento  del  contributo
concesso a valere sul Programma per la Cooperazione  Transfrontaliera
Italia-Slovenia  2007-2013,   erogabile   a   favore   dei   soggetti
richiedenti con sede legale e unita' operativa nel  territorio  della
regione   Friuli   Venezia   Giulia   fino   all'esaurimento    delle
disponibilita' di bilancio. 
  19. Qualora le esigenze  finanziarie  complessive  derivanti  dalle
richieste presentate siano di entita' superiore  alla  disponibilita'
di bilancio, la percentuale di cui al comma  18  e'  progressivamente
ridotta di un punto per tutti i richiedenti ammessi al finanziamento,
entro i limiti di copertura del pertinente capitolo di bilancio. 
  20. Con il decreto di concessione del finanziamento sono  stabiliti
le condizioni di erogazione dell'anticipazione di cui al comma  18  e
gli obblighi a carico del beneficiario ivi comprese le  modalita'  di
restituzione dell'anticipazione medesima. 
  21. All' art. 2 della  legge  regionale  30  ottobre  2000,  n.  19
(Interventi per la promozione, a livello regionale  e  locale,  delle
attivita'   di   cooperazione   allo    sviluppo    e    partenariato
internazionale), dopo il comma 7 bis e' aggiunto il seguente: 
    «7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente  legge
si concludono entro centottanta giorni.». 
  22. All' art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6  (Norme
per favorire il processo di integrazione europea e  per  l'attuazione
dei programmi comunitari), dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3 bis. I procedimenti amministrativi di cui alla presente  legge
si concludono entro centottanta giorni.». 
  23. Ai fini del rispetto delle finalita'  del  programma  PAR  FSC,
nonche'    dell'utilizzo    ottimale    delle    relative    risorse,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad  emanare  provvedimenti
attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a
canali contributivi vigenti per i diversi settori anche  in  parziale
deroga alle norme procedimentali e alle modalita' attuative  previste
dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione. 
  24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella M.