Art. 13 Finalita' 12 - Partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili 1. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, in relazione al futuro subentro nella titolarita' dei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unita' di bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unita' di bilancio relative ai contributi disposti ai sensi dell' art. 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008) e dell'art. 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando quanto disposto all' art. 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). 2. In deroga all' art. 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), la quota di 279.120,33 euro iscritta per l'anno 2012 sull'unita' di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 3. In deroga all' art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 2.419.369,72 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unita' di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 4. In deroga all' art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 15.482.645,31 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unita' di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 5. In deroga all' art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007 , la quota di 47.564,78 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unita' di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio. 6. In deroga all' art. 31, comma 3, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 172.204,13 euro corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unita' di bilancio 4.6.2.1084 con riferimento al capitolo 6922 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unita' di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 7. In deroga all' art. 31, comma 3, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 36.162,87 corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unita' di bilancio 4.8.2.1086 con riferimento al capitolo 3858 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unita' di bilancio e capitolo dello stato dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 8. Ai sensi dell' art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007 , l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire agli esercizi successivi la quota di risorse del fondo di riserva per l'assegnazione dei residui perenti non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, nei limiti in cui cio' sia necessario per dare adeguata copertura finanziaria ai residui perenti. 9. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 33 il periodo compreso fra le parole « della Regione, » e « costituiti da: » e' sostituito dal seguente: « della Regione. Tali beni vengono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore di stima; ogni altro dato e' contenuto, a tutti gli effetti di legge ed a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'art. 37. L'inserimento dei dati avviene a cura e spese dei soggetti attuatori, secondo modalita' e tempi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Viene a tale scopo predisposto un verbale di consegna, sottoscritto dagli stessi soggetti e dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio. Il verbale di consegna viene anche sottoscritto dal soggetto di cui al comma 2 dell'art. 37 per le finalita' di cui al comma 4 bis dell'art. 37, e dal soggetto di cui al successivo comma 4 per le finalita' ivi indicate. Al verbale di consegna sono allegati gli elaborati tecnici che individuano le infrastrutture realizzate. La versione materiale della documentazione viene prodotta in un unico originale, che viene conservato dal soggetto di cui al comma 2 dell'art. 37. Un esemplare del supporto informatico viene consegnato ad ognuno dei soggetti firmatari. Gli elaborati tecnici in questione sono costituiti da: »; b) dopo il comma 4 dell'art. 37 e' aggiunto il seguente: «4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprieta' regionale di cui al comma 1 dell'art. 33, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprieta' regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicita' dei beni di proprieta' regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all' art. 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e nel comma 3 dell'art. 33, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni immobili patrimoniali di proprieta' regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale.»; c) dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 37 e' aggiunto il seguente: « Con regolamento possono essere determinate quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del comma precedente. ». 10. All' art. 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole « quattro componenti » sono sostituite dalle seguenti: « due componenti»; b) al comma 3 le parole « quattro componenti » sono sostituite dalle seguenti: « due componenti » e le parole « con voto limitato a due. » sono sostituite dalle seguenti: « con voto limitato a uno. ». 11. Le modifiche di cui al comma 10 trovano applicazione dal primo rinnovo del Co.Re.Com. successivo all'entrata in vigore della presente legge. 12. Il compendio immobiliare denominato «Ex colonia montana della Gioventu' Italiana» sito a Tarvisio, di proprieta' dell'Agenzia regionale Promotur, e' trasferito a titolo gratuito al Comune di Tarvisio, per la valorizzazione del medesimo nell'ambito della promozione e dello sviluppo turistico del territorio. 13. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Il Comune di Tarvisio subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente in essere e assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri, anche fiscali, relativi e conseguenti al trasferimento della proprieta' di cui al comma 12. 14. E' fatto divieto al Comune di Tarvisio di trasferire, a qualunque titolo, il diritto di proprieta' del compendio immobiliare. Nel caso venga meno il vincolo di destinazione di cui al comma 12, i beni sono conferiti a titolo gratuito al patrimonio regionale. 15. I beni oggetto di trasferimento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna. 16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale Promotur provvede alla consegna al Comune di Tarvisio dei beni individuati con la deliberazione di cui al comma 15. Il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, contiene, altresi', l'espressa previsione del vincolo di destinazione di cui al comma 12 e l'obbligo del conferimento dei beni, nel caso previsto dall'ultimo periodo del comma 14; il verbale di consegna costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprieta' a favore del Comune di Tarvisio e per l'annotazione dei relativi vincoli. 17. Dopo il comma 16 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' inserito il seguente: «16 bis. Il finanziamento di cui al comma 16 avviene, d'ufficio, in due rate semestrali di cui la prima, pari al 50 per cento, subordinatamente alla trasmissione alla Regione del bilancio di previsione e la seconda, a conguaglio, subordinatamente alla trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente; entrambi i documenti contabili sono corredati dalla relazione dell'organo di controllo interno. La trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente funge, altresi', da rendicontazione delle somme trasferite.». 18. Con riferimento all' art. 36 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), come sostituito dall' art. 43 della legge regionale n. 13/2009 e per le istanze presentate all'Amministrazione regionale nel corso dell'anno 2012, l'importo dell'anticipazione regionale e' pari al 30 per cento del contributo concesso a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, erogabile a favore dei soggetti richiedenti con sede legale e unita' operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia fino all'esaurimento delle disponibilita' di bilancio. 19. Qualora le esigenze finanziarie complessive derivanti dalle richieste presentate siano di entita' superiore alla disponibilita' di bilancio, la percentuale di cui al comma 18 e' progressivamente ridotta di un punto per tutti i richiedenti ammessi al finanziamento, entro i limiti di copertura del pertinente capitolo di bilancio. 20. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabiliti le condizioni di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 18 e gli obblighi a carico del beneficiario ivi comprese le modalita' di restituzione dell'anticipazione medesima. 21. All' art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo il comma 7 bis e' aggiunto il seguente: «7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.». 22. All' art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3 bis. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.». 23. Ai fini del rispetto delle finalita' del programma PAR FSC, nonche' dell'utilizzo ottimale delle relative risorse, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad emanare provvedimenti attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a canali contributivi vigenti per i diversi settori anche in parziale deroga alle norme procedimentali e alle modalita' attuative previste dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione. 24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.