Art. 14 
 
            Norme di coordinamento della finanza pubblica 
      per gli enti locali della Regione e altre norme contabili 
 
  1. Ai fini del concorso del sistema delle  autonomie  locali  della
Regione  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi  di  coordinamento
della  finanza  pubblica,  come  definito  nell'ambito   dell'accordo
Stato-Regione ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e 14,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita'  2012),  nonche'  della
normativa statale vigente in materia di patto di  stabilita'  interno
per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e
i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti: 
    a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015,  un
saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e  nel
rispetto di quanto definito nell'ambito  dell'accordo  Stato-Regione,
secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge
183/2011 ; 
    b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalita' e le
percentuali previste  dall'art.  12,  commi  12  e  13,  della  legge
regionale 30  dicembre  2008,  n.  17  (Legge  finanziaria  2009),  e
successive modifiche e integrazioni; 
    c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale,  secondo
le modalita' e i tempi previsti dall'art. 12, commi  25  e  seguenti,
della  legge  regionale  n.  17/2008   e   successive   modifiche   e
integrazioni. 
  2. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla  differenza
tra  entrate  finali  e  spese  finali,  e'  costituito  dalla  somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra  accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza  tra  incassi  e
pagamenti per la parte in conto  capitale,  al  netto  delle  entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti  dalla
concessione di crediti. 
  3. Il concorso alla manovra di finanza pubblica degli  enti  locali
soggetti al patto di stabilita' interno, e' determinato in  relazione
al  saldo  finanziario  dell'anno  2011,  espresso  in   termini   di
competenza mista, quale risulta dai  certificati  del  rendiconto  al
bilancio, e al saldo programmatico di cui al comma 1, lettera a). 
  4. Ai fini dell'equilibrio complessivo  della  manovra  di  finanza
pubblica  e  in   relazione   all'obiettivo   assegnato   nell'ambito
dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del
proprio territorio, soggetti al patto di  stabilita'  interno,  spazi
finanziari di  spesa  e  contestualmente  e  per  lo  stesso  importo
provvede a rideterminare  il  proprio  obiettivo  programmatico.  Gli
spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di  spese  in
conto capitale  degli  enti  locali  stessi.  La  cessione  di  spazi
finanziari da parte della Regione e' quantificata, per il 2013, in un
massimo di 90 milioni di euro complessivi. 
  5.  L'entita'  del  concorso  degli  enti  soggetti  al  patto   di
stabilita' e' determinata in funzione: 
    a)   di   criteri   di   virtuosita'   basati    su    indicatori
economico-finanziari, strutturati anche sulla base della tipologia di
ente e della classe demografica di appartenenza  (enti  ammessi  alla
classe di virtuosita-enti esclusi dalla classe di virtuosita'); 
    b) del segno del saldo finanziario in termini di competenza mista
registrato nell'anno 2011; 
    c) delle seguenti clausole di salvaguardia: 
      1) comparazione del concorso alla manovra  ottenuto  attraverso
l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a)  e  b)
del presente comma, con l'importo corrispondente  a  una  percentuale
della media delle spese finali, espresse  in  termini  di  competenza
mista, del triennio 2009-2011, definita con  la  deliberazione  della
Giunta regionale  di  cui  al  comma  6;  a  tal  fine  si  prende  a
riferimento il minore fra i due importi  citati  che  costituisce  il
concorso alla manovra; 
      2)    comparazione    dell'obiettivo    ottenuto     attraverso
l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a), b)  e
c)  punto  1)  del  presente  comma,  con  l'obiettivo  programmatico
determinato sulla base delle regole previste dalla normativa statale;
ai fini dell'obiettivo finale si prende a riferimento il minore fra i
due importi citati. 
  6. L'entita' del concorso di ogni singolo  ente  al  raggiungimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  di  cui  al  comma  3,   e'
determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia di  autonomie
locali, entro il 31 marzo di ciascun  anno  del  triennio  2013-2015,
sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Con il
medesimo atto deliberativo sono definiti, altresi', i  termini  e  le
modalita' del monitoraggio sul patto di stabilita' di cui al comma 13
e approvata la relativa modulistica. 
  7. Nei confronti degli enti locali che non  rispettino  l'obiettivo
determinato ai sensi dei commi 3  e  6,  oltre  alle  altre  sanzioni
previste  dalla  legislazione  regionale  vigente,   con   la   legge
finanziaria  regionale  sono   ridotti,   nell'anno   successivo,   i
trasferimenti ordinari. La riduzione e' pari alla differenza  tra  il
saldo finanziario realizzato dall'ente  e  l'obiettivo  programmatico
annuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento  delle
entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato. 
  8. Ai fini della determinazione dei criteri di virtuosita'  di  cui
al comma 5, lettera a), si tiene conto, altresi', dell'andamento  dei
monitoraggi del patto di stabilita' per l'anno  2012.  A  tale  scopo
sono raffrontati i dati relativi al monitoraggio al 31 dicembre  2012
con  i  dati  di  previsione,  differenziando  gli  enti  che   hanno
migliorato dagli enti che hanno peggiorato  il  saldo  di  competenza
mista indicato a previsione. 
  9. In esito all'accordo sul patto di  stabilita'  Stato-Regione  la
Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  e'  autorizzata   a
rideterminare l'entita' degli obiettivi di ogni  singolo  ente,  come
definiti dalla deliberazione di cui al comma 6. 
  10. La normativa regionale in materia di patto di  stabilita'  puo'
essere rivista, con  successiva  legge  regionale,  ove  intervengano
disposizioni  statali  in  termini  di  coordinamento  della  finanza
pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi. 
  11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del  patto  di
stabilita' come definiti dal comma 1, lettere a), b) e c),  gli  enti
nell'esercizio successivo: 
    a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a  eccezione
dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli  enti  locali  il
cui onere sia coperto da  trasferimenti  compensativi  della  mancata
assegnazione  di  unita'  di  personale;  restano  escluse  eventuali
procedure  di  mobilita'  reciproca  e  le  assunzioni  di  personale
appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie; 
    b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti,
a eccezione di quelli i cui oneri  di  rimborso  siano  assistiti  da
contributi comunitari, statali, regionali o provinciali,  nonche'  di
quelli connessi alla normativa in materia  di  sicurezza  di  edifici
pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui  al  comma
12 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 ; 
    c)  non  possono  sostenere  spese  per  studi  e  incarichi   di
consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti,  nonche'  per  relazioni  pubbliche,
convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, e per  acquisto  e
noleggio di autovetture in misura superiore al  50  per  cento  della
media  delle  spese  sostenute  allo  stesso  titolo   nel   triennio
precedente; e'  inoltre  vietata  la  stipulazione  di  contratti  di
sponsorizzazione. 
  12. La disposizione di cui al comma 19  dell'art.  12  della  legge
regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (Legge  finanziaria  2011),  e'
prorogata, per gli enti locali della Regione  soggetti  al  patto  di
stabilita', anche per gli anni 2014 e 2015. 
  13. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita'  interno,  gli  enti  locali  inviano   annualmente   alla
struttura regionale competente in materia  di  autonomie  locali,  le
informazioni relative ai dati di previsione  entro  la  data  fissata
dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati a  consuntivo
entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto  di  gestione  e
comunque non oltre  il  31  luglio.  Il  mancato  invio  dei  dati  a
consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto  di
stabilita', con conseguente applicazione delle sanzioni  previste  ai
commi 11 e 12. Periodicamente le province e i comuni con  popolazione
superiore  a  1.000  abitanti   inviano   inoltre   le   informazioni
concernenti i dati  relativi  al  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista. In occasione dei  monitoraggi  periodici  gli  enti
verificano  la  coerenza  degli  stanziamenti  di  bilancio  con  gli
obiettivi posti dal patto  di  stabilita'.  In  caso  di  difformita'
forniscono chiarimenti alla struttura regionale competente in materia
di autonomie locali. 
  14. L'organo di revisione degli enti locali soggetti  al  patto  di
stabilita': 
    a) certifica il contenuto dei modelli che  gli  enti  inviano  ai
sensi del comma 13, primo periodo; 
    b) vigila sull'andamento dell'indebitamento; 
    c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma  1,
lettere a), b) e c); 
    d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale  e
pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilita'; 
    e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la  coerenza
degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal  patto  di
stabilita'. 
  15. La lettera c) del comma 12 dell'art. 12 della  legge  regionale
n. 17/2008 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) per i  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  1001  e  5000
abitanti, a decorrere dal  2013,  lo  stock  di  debito  deve  essere
ridotto dello 0,1 per cento rispetto  allo  stock  di  debito  al  31
dicembre dell'anno precedente.». 
  16. Al comma 25 dell'art. 12 della legge regionale  n.  17/2008  le
parole « posti dal comma 4 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  di
finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e  dai  principi
di coordinamento della finanza pubblica ». 
  17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'art.  12  della
legge regionale n. 17/2008 , sono aggiunte le seguenti  parole:  «  ,
nonche' per i Comuni nel cui  territorio  vi  siano  siti  dichiarati
dall'Unesco Patrimonio dell'umanita' ». 
  18. Il comma 25 bis dell'art. 12 della legge regionale  n.  17/2008
e' sostituito dal seguente: 
    «25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni  e  alle
associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e  22  della  legge
regionale n. 1/2006 , sono valorizzate pro quota da parte dei singoli
enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri  enti
per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta  organica,
nonche', viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per  il
personale incardinato nella pianta organica dell'ente che  presta  il
personale.». 
  19. Il comma 25 ter dell'art. 12 della legge regionale  n.  17/2008
e' sostituito dal seguente: 
    «25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui
al comma 25, gli enti inviano annualmente  alla  struttura  regionale
competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai
dati  di  previsione  entro  la  data  fissata  dalla   Regione   per
l'approvazione del bilancio e ai  dati  di  consuntivo  entro  trenta
giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione  e  comunque  non
oltre il 31 luglio di ogni anno.». 
  20. Al primo periodo del comma 27  bis  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 17/2008 , le parole « primo periodo  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « secondo periodo ». 
  21. Il comma 28.1 dell' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e'
sostituito dal seguente: 
  «28.1. Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica derivanti  dagli  obblighi  comunitari  e  dai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015,  gli
enti non sottoposti alle  regole  del  patto  di  stabilita'  interno
possono procedere ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato
limitatamente  alle  cessazioni  di  rapporti  di  lavoro   a   tempo
indeterminato verificatesi  nel  biennio  precedente,  ove  non  gia'
sostituite, nonche' a quelle verificatesi  nel  corso  dell'esercizio
finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale,  al
lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle   amministrazioni   e
dell'Irap,  con  esclusione   degli   oneri   relativi   ai   rinnovi
contrattuali, non  puo'  superare  il  corrispondente  ammontare  del
penultimo anno precedente. Sono  consentite  eventuali  procedure  di
mobilita' in compensazione tra gli enti locali  del  comparto  unico,
che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purche' venga
rispettato il limite di spesa  di  cui  al  primo  periodo.  Ai  fini
dell'applicazione  del  presente  comma,   costituiscono   spesa   di
personale, oltre a quella iscritta  all'intervento  1  del  Titolo  I
della spesa corrente,  anche  quella  sostenuta  per  i  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione  di
lavoro  e  per  il  personale  di  cui  all'  art.  110  del  decreto
legislativo 267/2000 .». 
  22. Al primo periodo del comma 28.1.1 dell'  art.  12  della  legge
regionale n. 17/2008 le parole « ai commi 28 e 28.1 » sono sostituite
dalle seguenti: « al comma 28.1 ». 
  23. Al comma 28 bis dell'art. 12 della legge regionale  n.  17/2008
le parole « dispongono i commi 28 e  28.1  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dispone il comma 28.1 ». 
  24. Al comma 29 dell'art. 12 della legge regionale  n.  17/2008  le
parole « dai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: «  dal
comma 28.1 ». 
  25. All' ultimo periodo del  comma  30  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 17/2008  le  parole  «  dai  commi  28  e  28.1  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 28.1 ». 
  26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal  2013  sono  soggetti
alla disciplina regionale in materia di  patto  di  stabilita'  e  di
contenimento della spesa di personale  a  decorrere  dal  terzo  anno
successivo a quello della loro istituzione. 
  27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8,  9,  10,
11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell' art. 12 della  legge
regionale n. 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma
37 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2011 . 
  28. All' art. 44  della  legge  regionale  9  gennaio  2006,  n.  1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8 bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione  entro
il  termine  fissato  e'  equiparata  a  ogni  effetto  alla  mancata
approvazione del  bilancio  di  previsione  e  comporta  le  medesime
conseguenze. 
    8 ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio  del
bilancio e' equiparata a ogni effetto alla mancata  approvazione  del
bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.». 
  29. In via straordinaria per l'anno 2013 i  Comuni  e  le  Province
della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  deliberano  il  bilancio  di
previsione   entro   sessanta    giorni    dall'approvazione    della
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale  termine
potra' essere  ulteriormente  differito  con  decreto  dell'Assessore
regionale competente in materia di autonomie locali, in  relazione  a
motivate esigenze. 
  30. In via straordinaria per l'anno 2013 i  Comuni  e  le  Province
della Regione Friuli  Venezia  Giulia  deliberano  il  rendiconto  di
gestione  entro  il  31  maggio  2013.  Tale  termine  potra'  essere
ulteriormente  differito   con   decreto   dell'Assessore   regionale
competente in materia di autonomie locali, in  relazione  a  motivate
esigenze. 
  31.  Gli  enti  locali  del  Friuli  Venezia  Giulia   adottano   i
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima  dell'adozione
del bilancio. I provvedimenti di  cui  al  precedente  periodo  hanno
effetto dall'esercizio successivo se: 
    a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio; 
    b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma  oltre  il
termine  fissato  dalle  norme  regionali  per   l'approvazione   del
bilancio. 
  32. Gli enti locali del  Friuli  Venezia  Giulia  possono  adottare
provvedimenti  in  materia  tributaria  e   tariffaria   anche   dopo
l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme
statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente: 
    a) alle materie sulle quali  sono  intervenute  modificazioni  da
parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o
da altri provvedimenti normativi dello Stato; 
    b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti  amministrativi  o
interpretativi  da   parte   dello   Stato   o   dall'amministrazione
finanziaria e tributaria che incidono sulle modalita' di applicazione
del tributo o della tariffa. 
  33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni a favore delle zone
terremotate nel magio 2012), che prevedono  l'esercizio  di  funzioni
amministrative, in materia di enti locali, in capo a  organi  statali
si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel  rispetto  degli
articoli 3, 4 e 18 del decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  9
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti  locali  e
delle relative circoscrizioni), e in conformita' di  quanto  previsto
dall' art. 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio  1997,  n.  23
(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
in   materia   di    autonomie    locali    e    di    organizzazione
dell'Amministrazione regionale). 
  34. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2006 e'
aggiunto il seguente: 
  «4 bis.  Ai  fini  della  determinazione  dell'incentivo  ordinario
annuale di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), le  convenzioni  per
la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte
di una stessa Associazione intercomunale con le modalita' e i vincoli
previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni  in
materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)
sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'art. 22.». 
  35. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge  regionale  n.  1/2006
sono aggiunti i seguenti: 
    «3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali  di  settore  che
prevedono  assegnazioni  finanziarie  a   favore   di   enti   locali
stabiliscono, ai fini della loro concessione,  criteri  preferenziali
per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte  di
Comuni risultanti da fusione. 
    3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni
prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare  i
Comuni risultanti da fusione.». 
  36. Agli amministratori delle Unioni  montane  di  cui  alla  legge
regionale   11   novembre   2011,   n.   14   (Razionalizzazione    e
semplificazione  dell'ordinamento  locale  in   territorio   montano.
Istituzione delle Unioni dei  Comuni  montani),  e  delle  Unioni  di
comuni di cui all' art. 22 della legge regionale n. 1/2006  non  sono
attribuite  retribuzioni,  gettoni,  indennita'   o   emolumenti   di
qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013. 
  37. Il comma 6 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  14/2011  e'
abrogato. 
  38. Il comma 25 dell'art. 18 della legge regionale  n.  18/2011  e'
abrogato. 
  39. Al fine di assicurare la  coerenza  delle  registrazioni  delle
operazioni  contabili  tra  i  livelli  di  governo  all'interno  del
territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione
della classificazione SIOPE  (Sistema  informativo  sulle  operazioni
degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5
della legge 27  dicembre  2002,  n.  289  (Legge  finanziaria  2003),
nell'ambito  della  contabilizzazione  dei  finanziamenti   regionali
derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di  cui  all'
art. 51 della legge regionale  31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici), la  Giunta  regionale  costituisce  un
tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali  in  attuazione
dei principi previsti dall' art. 40 della legge regionale n. 1/2006 ,
per la verifica dell'uniformita' dei criteri adottati e  la  proposta
di eventuali misure correttive. La Giunta  prende  atto  degli  esiti
dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo  le  conseguenti
direttive generali in materia.