Art. 14 Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili 1. Ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), nonche' della normativa statale vigente in materia di patto di stabilita' interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti: a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011 ; b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 12, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni; c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'art. 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 3. Il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, e' determinato in relazione al saldo finanziario dell'anno 2011, espresso in termini di competenza mista, quale risulta dai certificati del rendiconto al bilancio, e al saldo programmatico di cui al comma 1, lettera a). 4. Ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo assegnato nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilita' interno, spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di spese in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione e' quantificata, per il 2013, in un massimo di 90 milioni di euro complessivi. 5. L'entita' del concorso degli enti soggetti al patto di stabilita' e' determinata in funzione: a) di criteri di virtuosita' basati su indicatori economico-finanziari, strutturati anche sulla base della tipologia di ente e della classe demografica di appartenenza (enti ammessi alla classe di virtuosita-enti esclusi dalla classe di virtuosita'); b) del segno del saldo finanziario in termini di competenza mista registrato nell'anno 2011; c) delle seguenti clausole di salvaguardia: 1) comparazione del concorso alla manovra ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a) e b) del presente comma, con l'importo corrispondente a una percentuale della media delle spese finali, espresse in termini di competenza mista, del triennio 2009-2011, definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6; a tal fine si prende a riferimento il minore fra i due importi citati che costituisce il concorso alla manovra; 2) comparazione dell'obiettivo ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a), b) e c) punto 1) del presente comma, con l'obiettivo programmatico determinato sulla base delle regole previste dalla normativa statale; ai fini dell'obiettivo finale si prende a riferimento il minore fra i due importi citati. 6. L'entita' del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui al comma 3, e' determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2013-2015, sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresi', i termini e le modalita' del monitoraggio sul patto di stabilita' di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica. 7. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi dei commi 3 e 6, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione e' pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato. 8. Ai fini della determinazione dei criteri di virtuosita' di cui al comma 5, lettera a), si tiene conto, altresi', dell'andamento dei monitoraggi del patto di stabilita' per l'anno 2012. A tale scopo sono raffrontati i dati relativi al monitoraggio al 31 dicembre 2012 con i dati di previsione, differenziando gli enti che hanno migliorato dagli enti che hanno peggiorato il saldo di competenza mista indicato a previsione. 9. In esito all'accordo sul patto di stabilita' Stato-Regione la Giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata a rideterminare l'entita' degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 6. 10. La normativa regionale in materia di patto di stabilita' puo' essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in termini di coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi. 11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' come definiti dal comma 1, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo: a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilita' reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie; b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonche' di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 ; c) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche' per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; e' inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione. 12. La disposizione di cui al comma 19 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e' prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilita', anche per gli anni 2014 e 2015. 13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilita', con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 11 e 12. Periodicamente le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano inoltre le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista. In occasione dei monitoraggi periodici gli enti verificano la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilita'. In caso di difformita' forniscono chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. 14. L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilita': a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 13, primo periodo; b) vigila sull'andamento dell'indebitamento; c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c); d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilita'; e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilita'. 15. La lettera c) del comma 12 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e' sostituita dalla seguente: «c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.». 16. Al comma 25 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « posti dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica ». 17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 , sono aggiunte le seguenti parole: « , nonche' per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanita' ». 18. Il comma 25 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e' sostituito dal seguente: «25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 1/2006 , sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonche', viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.». 19. Il comma 25 ter dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e' sostituito dal seguente: «25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.». 20. Al primo periodo del comma 27 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 , le parole « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo ». 21. Il comma 28.1 dell' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e' sostituito dal seguente: «28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non gia' sostituite, nonche' a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non puo' superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilita' in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purche' venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all' art. 110 del decreto legislativo 267/2000 .». 22. Al primo periodo del comma 28.1.1 dell' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « ai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 28.1 ». 23. Al comma 28 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « dispongono i commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « dispone il comma 28.1 ». 24. Al comma 29 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « dai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 28.1 ». 25. All' ultimo periodo del comma 30 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « dai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 28.1 ». 26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. 27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma 37 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2011 . 28. All' art. 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8 bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato e' equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze. 8 ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio e' equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.». 29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potra' essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze. 30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potra' essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze. 31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se: a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio; b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio. 32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente: a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalita' di applicazione del tributo o della tariffa. 33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel magio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformita' di quanto previsto dall' art. 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale). 34. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2006 e' aggiunto il seguente: «4 bis. Ai fini della determinazione dell'incentivo ordinario annuale di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalita' e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'art. 22.». 35. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2006 sono aggiunti i seguenti: «3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione. 3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.». 36. Agli amministratori delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), e delle Unioni di comuni di cui all' art. 22 della legge regionale n. 1/2006 non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennita' o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013. 37. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2011 e' abrogato. 38. Il comma 25 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2011 e' abrogato. 39. Al fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all' art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall' art. 40 della legge regionale n. 1/2006 , per la verifica dell'uniformita' dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.