Art. 15 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Il   maggior   onere   complessivo   conseguente   alle   nuove
autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle  da  B  a  M  e  dagli
articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonoma  copertura  -  e
alle riduzioni di entrata previste dall'art. 1, comma 1,  Tabella  A,
trova copertura nel quadro delle riduzioni di  spesa  previste  dalle
tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13  e  dagli  incrementi  di
entrata previsti dall'art. 1, comma 1, Tabella A.