Art. 2 
 
                 Finalita' 1 - Attivita' economiche 
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere gli oneri
necessari per l'attuazione delle convenzioni  sottoscritte  ai  sensi
dell'art. 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.  22
(Legge finanziaria 2011), con  i  Centri  autorizzati  di  assistenza
agricola (CAA) ai fini della gestione dell'agevolazione  fiscale  per
gli oli minerali. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
385.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.1.1.1001 e del capitolo 6236 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere  sino  al
98 per cento della spesa complessiva per la  realizzazione  di  opere
pubbliche   di   ammodernamento   degli   impianti   irrigui   e   di
trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione. 
  4. Per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata la spesa di
1.500.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.1.2.1003 e del capitolo 6515 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a utilizzare le quote
non impegnate, ai sensi dell' art. 31, comma 7, della legge regionale
8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione  finanziaria
e  di  contabilita'  regionale),  degli  stanziamenti  relativi  alle
assegnazioni statali di cui all' art. 3, comma 3, lettera  a),  della
legge 14 febbraio  1992,  n.  185  (Nuova  disciplina  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale), allocati all'unita' di bilancio 1.1.2.1003 e
ai capitoli 7182 e 7183 dello stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013, per il ripristino della  viabilita'  interpoderale  danneggiata
dagli eventi calamitosi verificatisi dal 1998 al 2004, per  concedere
contributi a titolo di indennizzo per i danni causati alle  strutture
aziendali e alle scorte ai sensi dell' art. 5, comma 3,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a  sostegno
delle imprese agricole, a norma dell' art. 1, comma  2,  lettera  i),
della legge 7 marzo 2003, n. 38). 
  6. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  al
Consorzio  Boschi  Carnici  un  contributo   straordinario   per   lo
svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
  7. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  6
e' presentata  alla  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto  di
concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le  modalita'  di
rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via
anticipata e in un'unica soluzione. 
  8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa di
15.000 euro  per  l'anno  2013,  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.1.1.1009 e del capitolo 2743 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  9.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  erogare  alla
Cooperativa Pavees, in qualita' di gestore della struttura denominata
«Casa delle farfalle di Bordano», un contributo straordinario per  il
rilancio,  attraverso   l'implementazione   della   propria   offerta
espositiva, scientifica e didattica, dell'offerta turistica. 
  10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma  9
e' presentata alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive  entro
sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il
decreto  di  concessione  fissa  i  termini   e   le   modalita'   di
rendicontazione. 
  11. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzata  la  spesa
di 140.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.3.1.5037 e del capitolo 9107 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  12.  Per  finalita'  culturali   e   turistiche   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a  concedere  un  finanziamento  pluriennale
alla Guardia Costiera Ausiliaria F.V.G. ONLUS, con sede a Trieste, da
destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione  della  gru  su
pontone  denominata  «Ursus»,  reperto  di  archeologia   industriale
portuale  di  epoca  austriaca,  unico  esemplare  ancora  esistente,
ubicata nel golfo di Trieste. 
  13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
12 e' presentata entro il 31 marzo 2013 al Servizio sviluppo  sistema
turistico regionale della  Direzione  centrale  attivita'  produttive
corredata di uno studio di fattibilita' e relativo piano finanziario. 
  14. Per le finalita' previste dal comma 12 e' autorizzato il limite
di impegno quindicennale di 10.000 euro annui a  decorrere  dall'anno
2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualita'  autorizzate
per gli anni dal 2013  al  2015  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.3.2.5037 e del capitolo 1839 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. L'onere relativo alle  annualita'  autorizzate  per  gli
anni dal 2016 al 2027 fanno  carico  alle  corrispondenti  unita'  di
bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  15. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo  turistico  del
territorio montano,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere un finanziamento straordinario pluriennale, integrativo del
contributo pluriennale concesso ai sensi dell'  art.  161,  comma  1,
della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica  del
turismo), con decreto SSSTR 16 ottobre  2009,  n.  2436,  nel  limite
massimo del 95 per cento della spesa ammissibile. 
  16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
15 e' presentata alla Direzione centrale  e  Servizio  competenti  in
materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  corredata  della   relazione   illustrativa   degli
interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono  fissati
i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese. 
  17. Per le finalita' previste dal comma 15 e' autorizzato il limite
di impegno decennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno  2013
con l'onere di 76.500 euro relativo alle annualita'  autorizzate  per
gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 1.3.2.5037
e del capitolo  9124  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal
2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unita'  di  bilancio  e
capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  18. Le domande di  finanziamento  presentate  nel  corso  dell'anno
2012, ai sensi dell'art. 2, commi da 43 a 47, della  legge  regionale
11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del  bilancio  2011),  e  dirette
alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via  e  non
accolte nel corso dell'esercizio  finanziario  2012  per  carenza  di
fondi, possono essere  accolte,  nei  limiti  dello  stanziamento  di
bilancio,  nel   corso   dell'esercizio   finanziario   2013,   anche
antecedentemente  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle nuove domande  di  finanziamento  per  lo  stesso
esercizio finanziario. 
  19. Gli oneri derivanti dal disposto  di  cui  al  comma  18  fanno
carico all'unita' di bilancio 1.3.2.1018 e  al  capitolo  9143  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione
di spesa all'uopo disposta a carico dei medesimi unita' di bilancio e
capitolo con la Tabella B di cui al comma 82. 
  20. In deroga a quanto previsto dall'  art.  101,  comma  4,  della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  «Disciplina
organica del turismo»), le domande presentate ai sensi dell' art. 100
della legge regionale n. 29/2005 nel  corso  dell'anno  2012  possono
essere accolte e finanziate dai Centri  di  assistenza  tecnica  alle
imprese commerciali (CAT)  con  i  fondi  assegnati  dalla  Direzione
centrale competente in materia di commercio per l'anno 2013. 
  21. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Pro
Loco di Muggia un contributo straordinario per  la  realizzazione  di
un'area  attrezzata  per  la  sosta  dei  camper   finalizzata   alla
valorizzazione turistica del territorio comunale. 
  22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21
e'  presentata  al  Servizio  competente  della  Direzione   centrale
infrastrutture,  mobilita',  pianificazione  territoriale  e   lavori
pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto  di
concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le  modalita'  di
rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via
anticipata e in un'unica soluzione. 
  23. Per le finalita' previste dal comma 21 e' autorizzata la  spesa
di 50.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.3.2.5037 e del capitolo 3489 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  24. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario pari a  50.000  euro  alla  Pro  Loco  della
Comunita' di Bueriis in Comune di Magnano in  Riviera  per  spese  di
ristrutturazione della sede sociale. 
  25. La domanda per il contributo di  cui  al  comma  24,  corredata
della relazione illustrativa  dell'intervento  e  del  preventivo  di
spesa,  e'  presentata  alla   Direzione   centrale   infrastrutture,
mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici   entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di  erogazione
ed i termini di  rendicontazione  della  spesa.  Il  contributo  puo'
essere erogato in unica soluzione e in via anticipata. 
  26. Per le finalita' previste dal comma 24 e' autorizzata la  spesa
di 50.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.3.2.5037 e del capitolo 3495 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  27.   L'Amministrazione   regionale,   nell'ambito   delle   azioni
finalizzate a promuovere l'assunzione di  soggetti  svantaggiati,  e'
autorizzata a  concedere  a  «II  Mosaico  Consorzio  di  cooperative
sociali -  Societa'  cooperativa  sociale»  con  sede  a  Gorizia  un
contributo in regime «de minimis», nella misura  indicata  dal  comma
29,  a  sollievo  degli   oneri,   sostenuti   successivamente   alla
presentazione della domanda di contributo, concernenti  la  locazione
di immobili, destinati  anche  alla  realizzazione  di  progetti  per
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
  28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27
e' presentata alla Direzione centrale e  al  Servizio  competenti  in
materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa,  del
relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese  a  carico
del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), avente a  oggetto  i  contributi  «de
minimis» di cui l'impresa ha beneficiato negli  ultimi  tre  esercizi
finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalita' e
i termini di rendicontazione. 
  29. Per le finalita' previste dal comma 27 e' autorizzata la  spesa
di 50.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.4.1.1024 e del capitolo 4809 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  30.   L'Amministrazione   regionale,   nell'ambito   delle   azioni
finalizzate a promuovere il mantenimento  dei  livelli  occupazionali
nei comuni montani, nell'esercizio di attivita' economiche rispettose
dell'ambiente naturale, idonee  a  prevenire  lo  spopolamento  e  la
disgregazione del tessuto  sociale,  e'  autorizzata  a  concedere  a
«Comco Nordest soc. coop. R.L.», con sede in Savogna,  un  contributo
in regime «de  minimis»,  nella  misura  indicata  dal  comma  32,  a
sollievo degli oneri costituiti dai  costi  salariali  effettivamente
sostenuti  successivamente  alla  presentazione  della   domanda   di
contributo. 
  31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30
e' presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, alla Direzione  centrale  ambiente,  energia  e
politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche  per  la
montagna, corredata  di  una  relazione  illustrativa,  del  relativo
preventivo di spesa  con  l'indicazione  delle  spese  a  carico  del
beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), avente a  oggetto  i  contributi  «de
minimis» di cui l'impresa ha beneficiato negli  ultimi  tre  esercizi
finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalita'
e i termini di rendicontazione del contributo. 
  32. Per le finalita' previste dal comma 30 e' autorizzata la  spesa
complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 16.666,66 euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di euro 16.666,68 per l'anno 2015 a
carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo  1103  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  33. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a BIC  -
Incubatori FVG Spa un contributo a  sostegno  del  progetto  «Sistema
integrato di governance energetica regionale» al fine di  creare  per
le imprese le migliori condizioni di partecipazione ai bandi europei. 
  34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33
e'  presentata  al  Servizio  competente  della  Direzione   centrale
finanze,  patrimonio   e   programmazione,   entro   novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   corredata   della
relazione illustrativa e del relativo preventivo  di  spesa.  Con  il
decreto di concessione e' disposta l'erogazione  e  sono  fissate  le
modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo  puo'  essere
erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  35. Per le finalita' previste dal comma 33 e' autorizzata la  spesa
di 100.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.5.2.1028 e del capitolo 9165 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  36. L' art. 174  della  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina organica del turismo), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 174 . Attivita' promozionale 
    1.  L'Amministrazione  regionale  sostiene  la  realizzazione  di
manifestazioni e iniziative promozionali nei  settori  di  competenza
della  Direzione  centrale  attivita'  produttive,  con  le  seguenti
modalita': 
      a) attraverso la concessione  ed  erogazione  di  contributi  a
soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a  bando,  ai
sensi dell' art. 36 della legge regionale n. 7/2000 ; 
      b)  attraverso  la  stampa  e  la   diffusione   di   materiali
promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonche' la realizzazione
di  attivita'  di   pubbliche   relazioni   connesse   ad   attivita'
istituzionali, compresa l'ospitalita'. 
    2. Con regolamento sono  definiti  criteri  e  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1,  lettera
a).». 
  37. Per le finalita' di cui all' art. 174,  comma  1,  lettera  a),
della legge regionale n. 2/2002 , come sostituito  dal  comma  36,  e
comma 39, e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  2.100.000  euro
suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno  2013  e  di  750.000
euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo  713  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  38. Per le finalita' di cui all' art. 174,  comma  1,  lettera  b),
della legge regionale n. 2/2002 , come sostituito dal  comma  36,  e'
autorizzata la  spesa  di  40.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 712 dello stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  39. Ai procedimenti in corso fino alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui all' art. 174, comma 2, della legge  regionale
n. 2/2002 si  applica  la  disciplina  previgente  come  attuata  dal
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  12
dicembre 2006, n.  380  (Regolamento  concernente  l'acquisizione  di
beni, servizi ed il cofinanziamento  di  iniziative  nei  settori  di
competenza della  Direzione  centrale  attivita'  produttive  tramite
apertura di credito a favore di funzionari delegati). 
  40. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Gruppo  di  Azione  Locale  (GAL)  Torre   Natisone   un   contributo
straordinario  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di  sviluppo
turistico per  l'integrazione  tra  «Cividale  longobarda  Patrimonio
dell'Unesco» e il territorio dell'Unione dei Comuni montani di  Torre
e Natisone. 
  41. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
40 e' presentata alla Direzione centrale attivita'  produttive  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata
della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.  Con
il decreto di concessione sono fissati i termini e  le  modalita'  di
rendicontazione delle spese. 
  42. Per le finalita' previste dal comma 40 e' autorizzata la  spesa
di 40.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.5.1.1033 e del capitolo 4125 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  43. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 2010,  n.
8 (Norme urgenti in materia di societa'  partecipate  dalla  Regione,
nonche' concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione  del
sistema economico regionale, attivita'  commerciali  e  interventi  a
favore del Porto di Trieste), e' abrogato. 
  44. In relazione all'abrogazione di cui al comma 43 sono  riversate
al bilancio regionale le  somme  erogate  per  complessivi  2.497.180
euro, in base a convenzioni esecutive  delle  disposizioni  contenute
all' art. 14, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n.  3
(Legge  finanziaria  1998),  o  a  convenzioni  esecutive  del  DOCUP
Obiettivo 2 per il  periodo  2000-2006,  a  favore  di  Agemont  Spa,
iscritte nelle passivita' dello stato patrimoniale di Agemont  Centro
Innovazione Tecnologica Srl, costituita ai sensi  del  Capo  I  della
legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont
Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonche' rinnovo di concessioni
di rifugi alpini di proprieta' della  Regione),  nelle  voci  «debiti
verso altri finanziatori» e «debiti verso controllanti». 
  45. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  le
domande  presentate  nel  corso  dell'anno  2012  per  le  iniziative
progettuali di cui all' art. 8, comma 1,  della  legge  regionale  25
giugno 1993, n. 50  (Attuazione  di  progetti  mirati  di  promozione
economica nei territori montani), nel  limite  massimo  di  1.050.000
euro per l'anno 2013. 
  46. Per le finalita' di cui al comma 45 e' autorizzata la spesa  di
1.050.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  47. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio per lo  sviluppo  industriale  di  Tolmezzo,  con  sede  in
Tolmezzo,  di  cui  alla  legge  regionale  18  gennaio  1999,  n.  3
(Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale),  un  finanziamento
pari a 900.000 euro per la messa in sicurezza e il  ripristino  degli
immobili conferiti in  seguito  alle  operazioni  di  scorporo  delle
attivita' di Agemont Spa, previste dal Capo I della  legge  regionale
n. 17/2011. 
  48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
47 e' presentata alla Direzione centrale  e  Servizio  competenti  in
materia  di  politiche  per  la  montagna,  entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   corredata   della
relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto
di  concessione  sono  fissati  i   termini   e   le   modalita'   di
rendicontazione delle spese. 
  49. Per le finalita' di cui al comma 47 e' autorizzata la spesa  di
900.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.5.2.1030 e del capitolo 7029 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  50. In relazione al disposto di  cui  al  comma  44  sono  previste
entrate di pari importo per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 3.2.131 e  del  capitolo  2607  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  51. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio  artigiano  e  piccole   imprese   di   Cividale   srl   un
finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale
e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato
finanziario, necessari alla variante  aerea  dell'attuale  tracciato,
della linea elettrica da 132 KV,  interferente  con  il  progetto  di
lottizzazione del Consorzio medesimo. 
  52. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
51  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  ambiente,  energia   e
politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge.  Tale  domanda  e'  corredata  della
relazione tecnica illustrativa, nonche' del preventivo di spesa.  Nel
decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e  i
termini di rendicontazione del contributo. 
  53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzato il limite
di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013
con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualita'  autorizzate  per
gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.2.1030
e del capitolo  1804  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli  anni  dal
2016 al 2032 fa carico  alle  corrispondenti  unita'  di  bilancio  e
capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  54. Al  fine  di  incrementare  la  competitivita'  del  territorio
montano, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  ai
Consorzi di sviluppo  industriale  dell'area  montana  un  contributo
straordinario diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti
al Cloud Computing. 
  55. L'istanza per la concessione del contributo di cui al comma  54
e' presentata  alla  Direzione  centrale  e  Servizio  competenti  in
materia  di  politiche  per  la  montagna,  entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   corredata   della
relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo. Con  il  decreto
di  concessione  sono  fissati  i   termini   e   le   modalita'   di
rendicontazione delle spese. 
  56. Per le finalita' previste dal comma 54 e' autorizzata la  spesa
di 500.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.6.2.1036 e del capitolo 1114 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  57. Con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il riferimento al  capitolo
9188 previsto dall' art. 6, comma 63, della legge regionale 21 luglio
2006,  n.  12  (Assestamento  del  bilancio  2006),  va  inteso  come
riferimento al capitolo 9839 dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  58. Al comma 107 dell'art. 2 della legge regionale 25 luglio  2012,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole  «comma  111»  sono
sostituite dalle seguenti: « comma 106 ». 
  59. In relazione alla situazione di carenza di risorse  finanziarie
per gli anni 2013-2015 e in considerazione dell'avvio delle attivita'
previste nell'ambito del Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo
Sviluppo e la  Coesione  (FSC)  2007-2013,  con  deliberazione  della
Giunta regionale,  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione, sono individuati,  in  particolare,  i  termini  iniziali  e
finali per la presentazione delle domande di contributo  relative  ai
canali contributivi delegati all'Unione  Regionale  delle  Camere  di
commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) e al
Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA)
ai sensi, rispettivamente, dell' art.  42  della  legge  regionale  4
marzo  2005,  n.  4  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo   sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia  Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di  Giustizia  delle  Comunita'
europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere  motivato  della
Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), e dell'  art.
72 bis, comma  3,  della  legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12
(Disciplina organica dell'artigianato), e il termine per l'emanazione
delle direttive giuntali a Unioncamere FVG e al CATA. 
  60.  Le  risorse  assegnate  all'Ente  bilaterale  dell'artigianato
(EBIART), ai sensi dell' art. 68 bis della legge regionale n. 12/2002
, a integrazione delle risorse destinate al  «Fondo  di  sostegno  al
reddito per le aziende artigiane in  crisi  ed  i  loro  dipendenti»,
possono essere impiegate nell'annualita' 2013 anche  per  l'eventuale
copertura delle spese sostenute dalle aziende che  abbiano  attivato,
nel corso del 2012, sospensioni del lavoro riconducibili a situazioni
di crisi aziendale o occupazionale. 
  61. Le somme relative ai contributi liquidati  dall'Amministrazione
regionale ai sensi dell' art. 7, comma 69, della legge  regionale  26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001),  ai  Consorzi  garanzia
fidi, che si sono rese e che si renderanno disponibili a  conclusione
di operazioni finanziarie attivate per l'abbattimento  dei  tassi  di
interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo a favore
delle PMI, sono destinate al  rilascio  di  garanzie  in  favore  dei
propri soci, in regime de minimis, in relazione a operazioni bancarie
e di finanziamento a breve, medio e lungo termine. 
  62. Per le finalita' di cui al  comma  61  le  somme  ivi  indicate
comprensive  degli  interessi  attivi  maturati   nell'ambito   della
gestione  del  prestito  partecipativo   sono   imputate   al   fondo
consortile, al capitale sociale o ad apposita  riserva  patrimoniale,
anche costituente fondo rischi. 
  63. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre  2007,
n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e  vigilanza  del
comparto cooperativo), dopo la parola « Direzione » sono inserite  le
seguenti: « , previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il
parere della Commissione, ». 
  64. All' art. 24 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti  cooperativi
non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo e  per  le  revisioni  straordinarie  e'  a
carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e  dal  comma
6, nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 4.»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Gli enti cooperativi  non  aderenti  alle  Associazioni  di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, tenuti
alla redazione del bilancio in forma non  abbreviata,  contribuiscono
alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura  e  con  le
modalita' che sono determinate  per  ogni  biennio  con  decreto  del
Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al  comma
2.»; 
    d) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10 bis. Ai fini  del  controllo  sull'attivita'  di  vigilanza
cooperativa dei soggetti esterni  all'Amministrazione  regionale,  le
Associazioni di rappresentanza, assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione  i  verbali  di
revisione e la connessa documentazione.». 
  65. La lettera g) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n.
27/2007 e' sostituita dalla seguente: 
    «g) lo svolgimento di attivita' statistiche, di rilevamento e  di
revisione cooperativa a enti associati.». 
  66. Ai fini della razionalizzazione e del  migliore  impiego  della
spesa,   la   somma   di   500.000   euro   destinata   all'Obiettivo
competitivita' regionale e occupazione FESR 2007-2013  -  ''Eventuale
finanziamento del sistema di gestione adottato  per  il  POR'',  come
individuata e assegnata  alla  competenza  della  Direzione  centrale
cultura, sport, relazioni internazionali  e  comunitarie  -  Servizio
gestione fondi comunitari, con deliberazione della Giunta regionale 6
agosto 2008, n. 1642 (Individuazione per l'anno 2008 delle  quote  di
ripartizione dei fondi per interventi a  finanziamento  comunitario),
quota di cui all' art. 19, comma 4, lettera c), della legge regionale
n. 21/2007  ,  successivamente  iscritta  a  bilancio  regionale  sul
capitolo di spesa 322 e  impegnata  e  trasferita,  con  decreto  del
Direttore del  Servizio  risorse  finanziarie  22  ottobre  2009,  n.
1008/Refv. (Decreto di impegno sul capitolo di spesa 322 relativo  al
Programma Aggiuntivo Regionale - PAR a favore  della  gestione  fuori
bilancio denominata ''FONDO POR FESR 2007 - 2013'' di cui alla  legge
regionale  n.  7/2008  ),  alla  gestione  fuori  bilancio  POR  FESR
2007-2013 ''Obiettivo competitivita' e occupazione regionale (PAR)'',
viene destinata per l'attuazione Obiettivo competitivita' regionale e
occupazione  FESR  2007-2013  -  ''Attivita'   6.1.a   Consulenza   e
assistenza tecnica''. 
  67. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6  novembre  2006,
n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione,  la  valorizzazione
del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle
produzioni  audiovisive  e   per   la   localizzazione   delle   sale
cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia),  le  parole  «di  durata
quinquennale» sono soppresse. 
  68. Gli importi liquidati all'organismo pagatore regionale AGEA nel
periodo 2000-2006 a stima del cofinanziamento regionale del Piano  di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia  e  non
utilizzati  per  la  chiusura  del  Programma  secondo  i   dati   di
certificazione  presentati  da   AGEA   alla   Commissione   Europea,
comunicate  dall'Organismo  pagatore  stesso  alla  Regione,  possono
essere utilizzati  a  copertura  delle  esigenze  di  cofinanziamento
regionale del PSR 2007-2013. 
  69. Gli importi liquidati all'organismo pagatore regionale AGEA nel
periodo 2000-2006 a copertura degli impegni aggiuntivi regionali  del
Piano di Sviluppo  Rurale  2000-2006  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia e non utilizzati a causa di economie di spesa, secondo i  dati
di certificazione presentati da AGEA,  possono  essere  utilizzati  a
copertura delle quote di  fondi  aggiuntivi  regionali  previsti  dal
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 
  70. All' art. 13 della legge  regionale  27  febbraio  2012,  n.  2
(Norme in materia  di  agevolazione  dell'accesso  al  credito  delle
imprese), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 25 dopo le parole «  rispettivamente  al  FRIE  e  al
Fondo per lo sviluppo. » sono aggiunte le seguenti: « In particolare,
ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su  domande  di
finanziamento agevolato a valere sul FRIA e  sul  Fondo  speciale  di
rotazione  a  favore  delle  imprese  commerciali,  turistiche  e  di
servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS)  non  ancora  deliberate
dal competente Comitato di gestione, continua  ad  applicarsi,  anche
successivamente a tale data, la normativa  previgente,  salvo  quanto
previsto dal regolamento di cui all'art. 8 in ordine alla  disciplina
della  trasmissione  e  al  procedimento  concernente  l'istanza   di
deliberazione dell'intervento,  inclusi  i  criteri  di  valutazione.
Ferma restando la validita' della data di presentazione della domanda
presso la banca competente ai fini dell'ammissibilita'  delle  spese,
la domanda di esame  al  competente  Comitato  di  gestione,  la  cui
istruttoria e' ultimata e che e' in attesa  di  essere  sottoposta  a
tale Comitato alla data di cui al comma  24,  e'  integrata  ai  fini
dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui  al  precedente
periodo.  Con  riferimento  a  tali  domande  di  esame,  i   termini
procedimentali previsti dal regolamento di cui all'art.  8  decorrono
dalla data di cui al comma 24. »; 
    b) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: 
      «25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al  comma  24
su domande di finanziamento agevolato a valere sul  FRIE  non  ancora
deliberate dal Comitato  di  gestione  del  FRIE  sono  conclusi  dal
Comitato di gestione di cui all'art. 10. A tali procedimenti continua
ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la
normativa previgente, salvo quanto previsto dal  regolamento  di  cui
all'art.  8  in  ordine  alla  disciplina  della  trasmissione  e  al
procedimento concernente l'istanza di deliberazione  dell'intervento,
inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la  validita'  della
data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata  ai
fini dell'ammissibilita' delle spese, la domanda di esame al Comitato
di gestione del FRIE, trasmessa  dalla  banca  convenzionata  e  gia'
ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, e'
integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina  regolamentare  di
cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i
termini procedimentali previsti dal regolamento  di  cui  all'art.  8
decorrono dalla data di cui al comma 24. 
      25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su
domande di  garanzia  agevolata  a  valere  sul  Fondo  regionale  di
garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato  di
gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'art. 10. A
tali procedimenti continua ad applicarsi anche  successivamente  alla
data di cui al comma 24 la normativa previgente.». 
  71. Per la copertura della quota IVA non  certificabile  all'Unione
Europea relativa alle spese assoggettate a tale  tributo  nell'ambito
della Misura 511 -  Assistenza  Tecnica  del  Programma  di  Sviluppo
Rurale 2007-2013, e' autorizzata  la  costituzione  presso  AGEA  del
Fondo IVA di cui agli accordi della Conferenza Stato - Regioni del 29
luglio 2009. 
  72. Al Fondo di cui al comma 71 sono assegnate le risorse derivanti
dalla  riassegnazione  a  fondi  cofinanziati   di   pagamenti   gia'
effettuati a valere su fondi aggiuntivi regionali per la Misura 123 -
azione 1,  in  conseguenza  dell'aumento  della  dotazione  di  piano
finanziario del Programma avvenuto con l'accettazione della  versione
6 da parte della Commissione Europea. 
  73. Al  fine  di  sostenere  le  esigenze  di  liquidita'  corrente
necessarie per lo  svolgimento  delle  attivita'  delle  associazioni
allevatori  aventi  sede  nella  regione   Friuli   Venezia   Giulia,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  erogare  finanziamenti
agevolati per l'anticipazione finanziaria delle entrate derivanti: 
    a) dall'incasso delle quote associative relative  alle  attivita'
di tenuta dei libri genealogici e di  controllo  funzionale  delegate
dallo Stato o dalla Regione; 
    b) dall'incasso  delle  quote  associative  relative  alle  altre
attivita' svolte dalle associazioni. 
  74. I finanziamenti  di  cui  al  comma  73  sono  erogati  con  le
disponibilita' del fondo di rotazione regionale  per  interventi  nel
settore agricolo istituito con la legge regionale 20  novembre  1982,
n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione  regionale  per  interventi
nel settore agricolo), per un importo massimo pari all'80  per  cento
delle entrate attese nei dodici mesi  successivi  alla  presentazione
della domanda  a  fronte  dell'incasso  delle  quote  associative.  I
finanziamenti di cui al comma 73, lettera b), sono concessi ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis». 
  75. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma
73 e' presentata entro il 28 febbraio  di  ogni  anno  al  competente
Servizio dell'Amministrazione regionale con  l'indicazione  analitica
delle quote  associative  per  l'incasso  delle  quali  e'  richiesta
l'anticipazione  finanziaria  e   con   l'indicazione   della   banca
individuata   per   l'erogazione   dei   finanziamenti   tra   quelle
convenzionate ai sensi dell' art. 2 della legge regionale n.  80/1982
. 
  76. I finanziamenti di cui al comma  73  sono  erogati  secondo  le
modalita'    definite    dalla    convenzione    sottoscritta     tra
l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell' art.  2  della
legge regionale n. 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30
giugno dell'anno successivo a quello di presentazione  della  domanda
di anticipazione finanziaria. 
  77. Dopo l' art. 6 della legge regionale  12  maggio  1971,  n.  19
(Norme per la protezione del  patrimonio  ittico  e  per  l'esercizio
della pesca nelle acque interne del  Friuli  -  Venezia  Giulia),  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 6 bis 
    (Tutela del gambero di acqua dolce) 
    1. Allo scopo  di  tutelare  e  incrementare  le  popolazioni  di
gamberi di acqua dolce  appartenenti  alla  fauna  regionale,  l'Ente
Tutela  Pesca  promuove  e  attua  iniziative  di  prevenzione  e  di
contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi. 
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Consiglio  direttivo
dell'Ente Tutela Pesca approva, ai sensi  dell'  art.  67,  comma  2,
lettera d), della legge regionale  27  marzo  1996,  n.  18  (Riforma
dell'impiego regionale in attuazione  dei  principi  fondamentali  di
riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992,  n.
421 ), apposito Piano d'azione in cui sono individuate: 
      a) le specie invasive di gamberi  di  acqua  dolce  e  le  aree
interessate dalla loro diffusione; 
      b) le aree nelle quali si attuano interventi per  contenere  le
specie di cui alla lettera a); 
      c) le aree nelle quali si attuano interventi per  eradicare  le
specie di cui alla lettera a); 
      d) le tipologie degli interventi e i protocolli  operativi  per
il monitoraggio delle  specie  di  cui  alla  lettera  a)  e  per  la
prevenzione dei rischi correlati. 
    3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per
la gestione della fauna ittica nelle  acque  interne  del  territorio
regionale. 
    4. Per  l'attuazione  del  Piano  d'azione  l'Ente  Tutela  Pesca
promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza
fini di lucro. 
    5. L'Ente  Tutela  Pesca  subordina  il  rilascio  e  il  rinnovo
dell'autorizzazione di cui all' art.  17  della  legge  regionale  25
agosto 2006, n.  17  (Interventi  in  materia  di  risorse  agricole,
naturali,  forestali  e  montagna   e   in   materia   di   ambiente,
pianificazione territoriale, caccia e  pesca),  all'osservanza  delle
previsioni del Piano d'azione. 
    6. Il Piano d'azione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul
sito web della Regione, nonche' sul sito web dell'Ente Tutela  Pesca.
L'Ente  cura  la  divulgazione  dei  contenuti  del  Piano  e   attua
iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione  delle
specie invasive di gamberi d'acqua dolce. 
    7.  Al  fine  di  rendere  efficace  l'azione  di  prevenzione  e
contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui  al  comma  2,
lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia  e'  vietata  la
cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonche' l'immissione
e il rilascio in natura di esemplari vivi  appartenenti  alle  specie
medesime. 
    8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a  500  euro  per  ogni
esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della  violazione
sono sempre confiscati.». 
  78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' art. 6  bis  della
legge regionale n. 19/1971 , come inserito dal comma 77, fanno carico
al bilancio dell'Ente Tutela Pesca. 
  79. Le entrate derivanti dall'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all' art. 6 bis, comma 8, della legge regionale  n.  19/1971  ,  come
inserito dal comma 77, sono introitate dall'Ente Tutela Pesca. 
  80. Al comma 47 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011,
n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «30  settembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2013». 
  81. I commi 5 e 5 bis dell' art. 6 della legge regionale 26 ottobre
2006,  n.  20  (Norme  in  materia  di  cooperazione  sociale),  sono
abrogati. 
  82. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella B.