Art. 3 
 
     Finalita' 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  utilizzare  le
risorse relative ai contributi di cui all' art. 24  bis  della  legge
regionale  23  aprile  2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di  risorse
forestali),  per  il  finanziamento   integrale   della   graduatoria
approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e
produzione legnosa n. 2370 di data 27 settembre 2012 e relativa  alle
domande  presentate  entro  il  25  giugno  2012;   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata, altresi', a utilizzare le risorse eccedenti
per  il  finanziamento  della  graduatoria  relativa   alle   domande
presentate entro il 30 settembre 2012. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte
con l'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella  C  di  cui  al
comma 20 a carico dell'unita' di bilancio 2.1.1.1004 e  del  capitolo
504 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  3. Nelle more della modifica  del  decreto  legislativo  25  maggio
2001, n. 265  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Friuli-Venezia  Giulia  per  il  trasferimento  di  beni  del
demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse
idriche e di difesa del suolo), per il  completo  trasferimento  alla
Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico  e  delle
relative  funzioni  amministrative,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a sostenere in via di anticipazione con  fondi  a  carico
del bilancio regionale le  spese  necessarie  per  la  realizzazione,
mediante l'avvalimento previsto dall' art. 4, comma  2,  del  decreto
legislativo 265/2001  ,  di  opere  idrauliche  e  di  interventi  di
manutenzione  ordinaria,  finalizzati  a  ridurre  le  situazioni  di
pericolosita' lungo le tratte fluviali di competenza dello Stato. 
  4. Le anticipazioni di cui al comma 3 sono valutate nell'ambito dei
rapporti Stato-Regione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto  in
data 29 ottobre 2010, tra lo  Stato  e  la  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia  Giulia,  per  il  coordinamento   della   finanza   pubblica
nell'ambito del processo di attuazione del  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell' art. 119 della Costituzione. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 3, relativamente alle spese  di
investimento, e' autorizzata la spesa di 769.681 euro per l'anno 2013
a carico dell'unita' di bilancio 2.3.2.1049 e del  capitolo  1837  e,
relativamente agli interventi di parte corrente,  e'  autorizzata  la
spesa di 300.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1836  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  6.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 90.000 euro per
i lavori di realizzazione di un impianto di  sollevamento  con  porte
vinciane in Comune di Carlino, a integrazione del contributo concesso
ai sensi dell' art. 3, comma 18,  della  legge  regionale  11  agosto
2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011). 
  7. Il Consorzio di cui al comma 6 presenta la domanda di contributo
alla  Direzione  centrale  ambiente,  energia  e  politiche  per   la
montagna, corredata della relazione  illustrativa  dell'intervento  e
del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. Con il  decreto  di  concessione  del
contributo  sono  fissate   le   modalita'   di   erogazione   e   di
rendicontazione. 
  8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa di
90.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
2.3.2.1050 e del capitolo 4083 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  9. Al fine di concorrere alla promozione del biennio di  Presidenza
Italiana della Convenzione delle Alpi, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a organizzare le iniziative previste dal programma  delle
Regioni alpine interessate. 
  10. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzata  la  spesa
di  60.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  bilancio
2.5.1.2017 e del capitolo 2413 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  11. Sono confermati gli impegni assunti con il decreto del Servizio
territorio montano e manutenzioni n. 2651 del 5 ottobre 2007 a favore
della Comunita' montana del Gemonese, Canal del Ferro  e  Val  Canale
per la realizzazione di opere  di  sistemazione  idraulico  forestale
lungo il corso del Rio Barman e, al fine di migliorare  la  sicurezza
idrogeologica del territorio montano, l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata a estendere l'area di intervento al corso principale  del
torrente Resia. 
  12. All' art. 39  della  legge  regionale  3  luglio  2002,  n.  16
(Disposizioni relative al riassetto  organizzativo  e  funzionale  in
materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole « In via  transitoria,  »  sono
soppresse; 
    b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 
  13.  Il  Consorzio  per  lo  sviluppo   industriale   di   Tolmezzo
«CO.S.IN.T.» e' autorizzato a utilizzare  integralmente  le  economie
derivanti dall'esecuzione in  regime  di  delegazione  amministrativa
intersoggettiva, di interventi sugli argini del fiume  Tagliamento  a
difesa della Zona industriale e della Zona artigianale di  Amaro,  al
fine di realizzare, previo affidamento mediante una nuova delegazione
amministrativa intersoggettiva, un ulteriore intervento per la  messa
in sicurezza dell'argine sinistro  del  fiume  Tagliamento  a  difesa
della Zona industriale di Amaro. 
  14. I soggetti attuatori di interventi di regimentazione  idraulica
e  messa  in   sicurezza   della   rete   fluviale   in   delegazione
amministrativa  intersoggettiva   sono   autorizzati   a   utilizzare
integralmente le economie  di  spesa  derivanti  dalla  realizzazione
delle opere. 
  15. Ai commi 9 e 11 dell' art. 3 della legge  regionale  25  luglio
2012, n. 14 (Assestamento del  bilancio  2012),  le  parole  «per  le
attivita' di  valorizzazione  territoriale  e  per  il  perseguimento
dell'attivita' istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per la
copertura degli oneri di realizzazione della sede». 
  16. Dopo la lettera b) del comma 1  dell'art.  5  bis  della  legge
regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli -
Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e'  aggiunta
la seguente: 
    «b bis)  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  vie
navigabili.». 
  17. Al comma 34 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole  «31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
  18. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme  in  materia
di  energia  e  distribuzione  dei  carburanti),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) ai commi 1 e  2  dell'art.  11  le  parole  «  competente  per
l'energia » sono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»; 
    b) al comma 1 dell'art. 17 le parole «competente  in  materia  di
energia » cono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»; 
    c) al comma 5 dell'art. 57 dopo le parole « suddetto  Commissario
» sono aggiunte le seguenti: «  ,  nonche',  a  sostenere  gli  oneri
connessi alla  messa  a  disposizione  degli  spazi  a  favore  della
struttura  commissariale,  ai  sensi  dell'ordinanza  ministeriale  3
giugno 2002, n. 3217 ». 
  19. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale  29
ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica  e  di  ordinamento
dei Consorzi di bonifica,  nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali
9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle
acque, 7/2000, in materia di restituzione degli  incentivi,  28/2001,
in materia di deflusso minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua  e
16/2002, in materia di gestione del demanio  idrico),  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «b) della contrazione di mutui o dell'accensione di  altre  forme
di  credito,  di  durata  non  superiore  a  venti   anni,   per   il
finanziamento  di  spese  di  investimento,  fino  a   un   ammontare
complessivo delle relative rate per capitale e  interessi,  calcolate
al netto dei correlati contributi statali e regionali, non  superiore
al 15 per  cento  delle  entrate  previste  nel  bilancio  preventivo
annuale.». 
  20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella C.