Art. 3 Finalita' 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a utilizzare le risorse relative ai contributi di cui all' art. 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il finanziamento integrale della graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 2370 di data 27 settembre 2012 e relativa alle domande presentate entro il 25 giugno 2012; l'Amministrazione regionale e' autorizzata, altresi', a utilizzare le risorse eccedenti per il finanziamento della graduatoria relativa alle domande presentate entro il 30 settembre 2012. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella C di cui al comma 20 a carico dell'unita' di bilancio 2.1.1.1004 e del capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 3. Nelle more della modifica del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per il completo trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico e delle relative funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere in via di anticipazione con fondi a carico del bilancio regionale le spese necessarie per la realizzazione, mediante l'avvalimento previsto dall' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 265/2001 , di opere idrauliche e di interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a ridurre le situazioni di pericolosita' lungo le tratte fluviali di competenza dello Stato. 4. Le anticipazioni di cui al comma 3 sono valutate nell'ambito dei rapporti Stato-Regione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 ottobre 2010, tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell' art. 119 della Costituzione. 5. Per le finalita' di cui al comma 3, relativamente alle spese di investimento, e' autorizzata la spesa di 769.681 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 2.3.2.1049 e del capitolo 1837 e, relativamente agli interventi di parte corrente, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 90.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, a integrazione del contributo concesso ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011). 7. Il Consorzio di cui al comma 6 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalita' di erogazione e di rendicontazione. 8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 9. Al fine di concorrere alla promozione del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a organizzare le iniziative previste dal programma delle Regioni alpine interessate. 10. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 11. Sono confermati gli impegni assunti con il decreto del Servizio territorio montano e manutenzioni n. 2651 del 5 ottobre 2007 a favore della Comunita' montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del Rio Barman e, al fine di migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio montano, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a estendere l'area di intervento al corso principale del torrente Resia. 12. All' art. 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole « In via transitoria, » sono soppresse; b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 13. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo «CO.S.IN.T.» e' autorizzato a utilizzare integralmente le economie derivanti dall'esecuzione in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, di interventi sugli argini del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale e della Zona artigianale di Amaro, al fine di realizzare, previo affidamento mediante una nuova delegazione amministrativa intersoggettiva, un ulteriore intervento per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale di Amaro. 14. I soggetti attuatori di interventi di regimentazione idraulica e messa in sicurezza della rete fluviale in delegazione amministrativa intersoggettiva sono autorizzati a utilizzare integralmente le economie di spesa derivanti dalla realizzazione delle opere. 15. Ai commi 9 e 11 dell' art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «per le attivita' di valorizzazione territoriale e per il perseguimento dell'attivita' istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per la copertura degli oneri di realizzazione della sede». 16. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e' aggiunta la seguente: «b bis) gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie navigabili.». 17. Al comma 34 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 18. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 2 dell'art. 11 le parole « competente per l'energia » sono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»; b) al comma 1 dell'art. 17 le parole «competente in materia di energia » cono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»; c) al comma 5 dell'art. 57 dopo le parole « suddetto Commissario » sono aggiunte le seguenti: « , nonche', a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217 ». 19. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e' sostituita dalla seguente: «b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.». 20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.