Art. 5 Finalita' 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo ventennale costante a ulteriore sollievo degli oneri di ammortamento discendenti dal finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di costruzione della strada denominata «Variante S.P. n. 80» Comune di Porpetto, gia' assistito da contribuzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). 2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla societa' Autovie Venete S.p.A., concessionaria dell'autostrada A4 Trieste-Venezia, la progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale della viabilita' ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis. 5. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per il completamento delle opere relative alla strada regionale 251 per interventi di messa in sicurezza. 7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 e' presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa di 700.000 euro a carico dell'unita' di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 9163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 9. Al comma 112 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo la parola « stradale » sono aggiunte le seguenti: « anche per spese gia' sostenute dall'Ente gestore ». 10. Per le finalita' previste dall'art. 4, comma 112, della legge regionale n. 1/2004, come modificato dal comma 9, e' autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 11. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare al Comune di Roveredo in Piano un contributo di 488.250 euro per la realizzazione di una rotonda tra via Brentella e via Primo Maggio in Comune di Roveredo in Piano, da erogare in via anticipata e in un'unica soluzione. 12. L'Ente presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture una relazione dettagliata dell'intervento con il relativo cronoprogramma e rendiconta l'intervento entro il 31 dicembre 2016. 13. Per le finalita' di cui al comma 11 e' autorizzata la spesa di 488.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 14. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo straordinario nella misura di 1 milione di euro a favore della societa' Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto attuatore del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, finalizzato alla realizzazione del Polo medesimo. 15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unita' di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 16. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente Zona Industriale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati a garantire la transitabilita' sui raccordi ferroviari della zona industriale di Trieste. 17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16 e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese. 18. Per le finalita' di cui al comma 16 e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 1835 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 19. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire una Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale finanziati ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 . 20. La Commissione e' composta da: a) il Direttore del Servizio edilizia con funzioni di presidente; b) un dipendente della Direzione centrale ambiente - Servizio geologico; c) un dipendente della Protezione civile regionale; d) un dipendente del Servizio pianificazione territoriale; e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale; f) un rappresentante dell'Ordine dei geologi; g) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e geoscienze; h) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica; i) un rappresentante dell'ANCI regionale. 21. La Commissione resta in carica per due anni e puo' essere rinnovata fino a completo adempimento delle attivita' previste dal decreto legge 39/2009 , convertito dalla legge 77/2009 . 22. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza e il trattamento di missione dei dirigenti regionali ai sensi della normativa vigente. 23. Per le finalita' previste dai commi 19 e 22 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 4.7.1.1085 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 24. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 50 le parole « dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite » sono sostituite dalle seguenti: « dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessita' dell'intervento, inquadrato in categoria D » e le parole « Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia. » sono soppresse; b) dopo l'art. 50 e' inserito il seguente: «Art. 50 bis (Delegazione amministrativa interorganica) 1. Ai sensi dell' art. 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali), l'Amministrazione regionale puo' realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie societa' strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.». c) la lettera g) del comma 7 dell'art. 51 e' sostituita dalla seguente: «g) le modalita' di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»; d) il comma 10 ter dell'art. 51 e' abrogato; e) il comma 4 dell'art. 51 bis e' sostituito dal seguente: «4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»; f) il comma 6 dell'art. 51 bis e' abrogato; g) il comma 4 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: «4. Per i contributi concessi a decorrere dall'1 gennaio 2013 ad avvenuta conclusione dei lavori l'ente pubblico beneficiario e' tenuto a restituire eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso d'asta puo' essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 27, comma 1, nonche' per le varianti migliorative nei limiti ammessi dalla legge e la quota eccedente costituisce economia di spesa.»; h) il comma 6 ter dell'art. 56 e' abrogato; i) la lettera a) del comma 1 dell'art. 57 e' sostituita dalla seguente: «a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie: 1) progettazione; 2) lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo;»; j) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 57 e' aggiunta la seguente: «b bis) per gli enti locali quando il contributo e' destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa e' disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.». 25. La Societa' Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. assolve alle condizioni di operativita' richieste dall' art. 15, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali), attraverso lo svolgimento della propria attivita' per la Regione in via prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore. 26. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, per la quota non utilizzata, il contributo concesso nell'anno 2010 alla Societa' Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. finalizzato alla dotazione di un contributo conoscitivo volto alla definizione delle prospettive di sviluppo nella gestione dei servizi di interesse regionale, per la copertura parziale degli oneri derivanti dalla prosecuzione del progetto MICOTRA nel periodo giugno-dicembre 2013. 27. L'Amministrazione regionale, in via di anticipazione e nelle more del trasferimento dei finanziamenti della gestione commissariale, e' autorizzata a intervenire con fondi propri, nella misura massima di 625.259,35 euro per sostenere le spese finalizzate ad assicurare la navigabilita' del canale Coron, gia' di competenza del cessato Commissario straordinario per l'emergenza socio ambientale della laguna di Marano e Grado. 28. Per le finalita' previste dal comma 27 e' autorizzata la spesa di 625.259,35 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 29. In relazione all'onere di 625.259,35 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 28 sono previsti rientri di pari importo a valere sul finanziamento previsto dallo Stato a carico dell'unita' di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1339 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 30. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzata a confermare i contributi gia' assegnati o concessi al Comune di Porpetto, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilita' allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale e' stato disposto il finanziamento. Per detti interventi trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012 . 31. Ai fini di cui al comma 30 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 30. 32. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzata a confermare il contributo gia' concesso al Comune di Gonars ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000 , per i lavori di sistemazione della viabilita' comunale lungo le vie Dante, Monte Santo, Monte Grappa, Cormons fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilita' allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale e' stato disposto il finanziamento. 33. Ai fini di cui al comma 32 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa, alle condizioni stabilite al comma 32. 34. Ai fini del potenziamento delle aree produttive regionali e in una logica di sviluppo della logistica da perseguire anche attraverso atti di fusione dei soggetti gestori, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ed erogati all'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. per la realizzazione dell'interporto, ai fini della partecipazione al Fondo di dotazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno. 35. I finanziamenti di cui all'art. 4, commi 121 e seguenti, della legge regionale n. 1/2004 , per la realizzazione tramite la societa' di trasformazione urbana del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, si intendono confermati a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per le medesime finalita' qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata costituita la societa' di trasformazione urbana. 36. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo straordinario di 950.000 euro concesso a favore del Comune di Gorizia ai sensi dell'art. 4, commi 36 e 37, della legge regionale n. 11/2011 , sulla base di un nuovo studio di fattibilita' sostitutivo di quello gia' presentato. 37. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 36 e' presentata dal Comune di Gorizia beneficiario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura direzionale regionale competente in materia di edilizia. 38. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalita' e termini per la rendicontazione. 39. Il finanziamento di cui all' art. 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), disposto a favore del Comune di Gorizia, e' destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione di Corso Italia e della viabilita' in generale. 40. Il finanziamento di cui all'art. 6, commi 77 e 78, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e' destinato, altresi', alla realizzazione di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilita' locale di collegamento alla strada regionale 251 in Comune di Barcis. 41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.