Art. 5 
 
     Finalita' 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni 
 
  1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  alla
Provincia di Udine un  contributo  ventennale  costante  a  ulteriore
sollievo degli oneri di ammortamento  discendenti  dal  finanziamento
con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori  di  costruzione  della
strada denominata «Variante S.P. n.  80»  Comune  di  Porpetto,  gia'
assistito da contribuzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale
26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). 
  2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al  comma
1 e' presentata alla Direzione  centrale  infrastrutture,  mobilita',
pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici,  entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore della  presente  legge,  corredata  del
progetto preliminare, della relazione  illustrativa  e  del  relativo
quadro  economico  di  spesa.  Con  il  decreto  di  concessione  del
contributo sono fissati i termini di esecuzione  dell'intervento,  le
modalita' di erogazione del contributo  e  di  rendicontazione  della
spesa. 
  3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzato  il  limite
di impegno ventennale di 250.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2013 con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualita' autorizzate
per gli anni dal 2013  al  2015  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
4.1.2.1074 e del capitolo 3497 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. L'onere relativo alle  annualita'  autorizzate  per  gli
anni dal 2016  al  2032  fa  carico  alle  corrispondenti  unita'  di
bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  4.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  affidare  in
delegazione  amministrativa  intersoggettiva  alla  societa'  Autovie
Venete S.p.A., concessionaria dell'autostrada A4 Trieste-Venezia,  la
progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale
della viabilita' ordinaria di adduzione al  casello  autostradale  in
Comune di Ronchis. 
  5. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzato  il  limite
di impegno ventennale di 150.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2013 con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualita' autorizzate
per gli anni dal 2013  al  2015  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
4.1.2.1074 e del capitolo 3534 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate  per  gli
anni dal 2016 al 2032 fanno  carico  alle  corrispondenti  unita'  di
bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune
di Pordenone un contributo per il completamento delle opere  relative
alla strada regionale 251 per interventi di messa in sicurezza. 
  7. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  6
e' presentata dal  Comune  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,
mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici   entro
novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La
concessione e contestuale erogazione  del  contributo  avvengono  nei
modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici). 
  8. Per le finalita' previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa di
700.000 euro a  carico  dell'unita'  di  bilancio  4.1.2.1095  e  del
capitolo 9163 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  9. Al comma 112 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio  2004,
n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo  la  parola  «  stradale  »  sono
aggiunte le seguenti: « anche  per  spese  gia'  sostenute  dall'Ente
gestore ». 
  10. Per le finalita' previste dall'art. 4, comma 112,  della  legge
regionale n. 1/2004, come modificato dal comma 9, e'  autorizzata  la
spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
4.1.2.3021 e del capitolo 3535 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  11. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  al
Comune di Roveredo in Piano un contributo  di  488.250  euro  per  la
realizzazione di una rotonda tra via Brentella e via Primo Maggio  in
Comune di Roveredo in Piano,  da  erogare  in  via  anticipata  e  in
un'unica soluzione. 
  12. L'Ente presenta, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
della presente legge, alla Direzione centrale competente  in  materia
di infrastrutture una relazione dettagliata  dell'intervento  con  il
relativo  cronoprogramma  e  rendiconta  l'intervento  entro  il   31
dicembre 2016. 
  13. Per le finalita' di cui al comma 11 e' autorizzata la spesa  di
488.250 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
4.1.2.3021 e del capitolo 3653 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  14. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere,  in
armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, un
contributo straordinario nella misura di 1 milione di euro  a  favore
della societa'  Aeroporto  Friuli  Venezia  Giulia  S.p.A.,  soggetto
attuatore del Polo Intermodale annesso all'aeroporto  di  Ronchi  dei
Legionari, finalizzato alla realizzazione del Polo medesimo. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' autorizzata la spesa  di
1 milione di euro a carico dell'unita' di bilancio 4.4.2.1080  e  del
capitolo 3599 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  16. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Ente
Zona Industriale  di  Trieste  un  contributo  straordinario  per  la
realizzazione  di  interventi  urgenti  finalizzati  a  garantire  la
transitabilita' sui raccordi ferroviari  della  zona  industriale  di
Trieste. 
  17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
16 e' presentata alla Direzione centrale  competente  in  materia  di
infrastrutture, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, corredata della documentazione di  cui  all'art.  56,
comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina  organica  dei  lavori  pubblici).  Con  il  decreto   di
concessione sono fissati i termini e le modalita' di  rendicontazione
delle spese. 
  18. Per le finalita' di cui al comma 16 e' autorizzata la spesa  di
400.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
4.5.2.1081 e del capitolo 1835 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  19. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  costituire  una
Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione
sismica del territorio regionale  finanziati  ai  sensi  del  decreto
legge 28 aprile 2009, n.  39  (Interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel
mese di aprile 2009 e  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,
n. 77 . 
  20. La Commissione e' composta da: 
    a) il Direttore del Servizio edilizia con funzioni di presidente; 
    b) un dipendente della Direzione  centrale  ambiente  -  Servizio
geologico; 
    c) un dipendente della Protezione civile regionale; 
    d) un dipendente del Servizio pianificazione territoriale; 
    e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale; 
    f) un rappresentante dell'Ordine dei geologi; 
    g) un rappresentante dell'Universita' degli studi  di  Trieste  -
Dipartimento di matematica e geoscienze; 
    h) un rappresentante dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  -
Centro di riferimento per lo  studio  e  la  ricerca  in  materia  di
sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica; 
    i) un rappresentante dell'ANCI regionale. 
  21. La Commissione resta in carica  per  due  anni  e  puo'  essere
rinnovata fino a completo adempimento delle  attivita'  previste  dal
decreto legge 39/2009 , convertito dalla legge 77/2009 . 
  22. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale  spetta  un
gettone di presenza  e  il  trattamento  di  missione  dei  dirigenti
regionali ai sensi della normativa vigente. 
  23. Per le finalita' previste dai commi 19 e 22 e'  autorizzata  la
spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
4.7.1.1085 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  24. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica
dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'art.  50  le  parole  «  dal  coordinatore  di
strutture stabili a tal  fine  costituite  »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  dal  personale  in  possesso  di  adeguate   competenze
professionali  in  relazione   alla   complessita'   dell'intervento,
inquadrato in categoria D » e le parole « Le funzioni di  committente
e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 494/1996 e
successive modificazioni  sono  svolte  dal  direttore  del  servizio
competente per materia. » sono soppresse; 
    b) dopo l'art. 50 e' inserito il seguente: 
    «Art. 50 bis 
    (Delegazione amministrativa interorganica) 
    1. Ai sensi dell' art. 15,  comma  2,  della  legge  regionale  4
maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione  della
Regione   Friuli   Venezia   Giulia   a   societa'   di    capitali),
l'Amministrazione regionale puo' realizzare o gestire opere pubbliche
tramite le  proprie  societa'  strumentali  il  cui  oggetto  sociale
comprenda tali opere pubbliche.». 
    c) la lettera g) del comma 7 dell'art.  51  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «g) le modalita' di  erogazione  del  finanziamento  al  soggetto
delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa,
in relazione alle obbligazioni giuridiche  assunte,  certificate  dal
delegatario.»; 
    d) il comma 10 ter dell'art. 51 e' abrogato; 
    e) il comma 4 dell'art. 51 bis e' sostituito dal seguente: 
    «4. All'erogazione del finanziamento al soggetto  delegatario  si
procede sulla base della progressione della spesa, in relazione  alle
obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»; 
    f) il comma 6 dell'art. 51 bis e' abrogato; 
    g) il comma 4 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Per i contributi concessi a decorrere dall'1 gennaio 2013  ad
avvenuta conclusione  dei  lavori  l'ente  pubblico  beneficiario  e'
tenuto a restituire eventuali  economie  contributive  conseguite  in
corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso
d'asta puo' essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso
d'opera di  cui  all'art.  27,  comma  1,  nonche'  per  le  varianti
migliorative nei limiti ammessi dalla  legge  e  la  quota  eccedente
costituisce economia di spesa.»; 
    h) il comma 6 ter dell'art. 56 e' abrogato; 
    i) la lettera a) del comma 1 dell'art.  57  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o
di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato,  previa
richiesta, sulla base della progressione della  spesa,  in  relazione
alle obbligazioni giuridiche assunte,  certificate  dal  responsabile
del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie: 
    1) progettazione; 
    2) lavori per un importo  non  inferiore  al  30  per  cento  del
corrispettivo contrattuale iniziale e, in  relazione  al  saldo,  per
l'importo residuo;»; 
    j) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art.  57  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «b bis) per gli enti locali quando il contributo e'  destinato  a
sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del  ruolo
di spesa fissa e' disposta sulla base e in coerenza con il  piano  di
ammortamento.». 
  25. La Societa' Ferrovie  Udine  -  Cividale  S.r.l.  assolve  alle
condizioni di operativita' richieste dall' art. 15,  comma  1,  della
legge regionale 4 maggio 2012, n. 10  (Riordino  e  disciplina  della
partecipazione della Regione Friuli  Venezia  Giulia  a  societa'  di
capitali), attraverso lo svolgimento della propria attivita'  per  la
Regione in via prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale di settore. 
  26. Al fine di ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
disponibili, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare,
per la quota non utilizzata, il contributo  concesso  nell'anno  2010
alla Societa' Ferrovie  Udine  -  Cividale  S.r.l.  finalizzato  alla
dotazione di un contributo conoscitivo volto alla  definizione  delle
prospettive di sviluppo  nella  gestione  dei  servizi  di  interesse
regionale, per la copertura  parziale  degli  oneri  derivanti  dalla
prosecuzione del progetto MICOTRA nel periodo giugno-dicembre 2013. 
  27. L'Amministrazione regionale, in via di  anticipazione  e  nelle
more   del   trasferimento   dei   finanziamenti    della    gestione
commissariale, e' autorizzata a intervenire con fondi  propri,  nella
misura massima di 625.259,35 euro per sostenere le spese  finalizzate
ad assicurare la navigabilita' del canale Coron, gia'  di  competenza
del  cessato  Commissario   straordinario   per   l'emergenza   socio
ambientale della laguna di Marano e Grado. 
  28. Per le finalita' previste dal comma 27 e' autorizzata la  spesa
di 625.259,35 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita'  di  bilancio
4.3.1.1077 e del capitolo 3787 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  29. In relazione all'onere  di  625.259,35  euro  per  l'anno  2013
previsto dal comma 28 sono previsti rientri di pari importo a  valere
sul finanziamento  previsto  dallo  Stato  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 3.2.131 e  del  capitolo  1339  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  30. Al fine di favorire la realizzazione di lavori  pubblici  e  di
interesse pubblico, in considerazione delle  limitazioni  alla  spesa
pubblica    imposte    dalla    grave     situazione     finanziaria,
l'Amministrazione  regionale,  previa  deliberazione   della   Giunta
regionale, e' autorizzata a confermare i contributi gia' assegnati  o
concessi al Comune di Porpetto, fissando i nuovi termini di inizio  e
fine lavori, nel caso  in  cui  il  beneficiario  intenda  realizzare
un'opera diversa o con una  destinazione  d'uso  diversa  rispetto  a
quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilita'  allegato
al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una
delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale  e'
stato  disposto  il  finanziamento.  Per   detti   interventi   trova
applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012 . 
  31. Ai fini di cui  al  comma  30  il  beneficiario  presenta  alla
struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a  ottenere  la
conferma del contributo a  favore  della  realizzazione  di  un'opera
diversa  o  con  una  destinazione  d'uso  diversa,  alle  condizioni
stabilite al comma 30. 
  32. Al fine di favorire la realizzazione di lavori  pubblici  e  di
interesse pubblico, in considerazione delle  limitazioni  alla  spesa
pubblica    imposte    dalla    grave     situazione     finanziaria,
l'Amministrazione  regionale,  previa  deliberazione   della   Giunta
regionale, e' autorizzata a confermare il contributo gia' concesso al
Comune di Gonars ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della  legge
regionale n. 2/2000 , per i lavori di sistemazione  della  viabilita'
comunale lungo le vie  Dante,  Monte  Santo,  Monte  Grappa,  Cormons
fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui  il
beneficiario intenda realizzare un'opera diversa  rispetto  a  quella
prevista nel progetto o nello  studio  di  fattibilita'  allegato  al
decreto di concessione, a condizione che tale opera  rientri  in  una
delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale  e'
stato disposto il finanziamento. 
  33. Ai fini di cui  al  comma  32  il  beneficiario  presenta  alla
struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a  ottenere  la
conferma del contributo a  favore  della  realizzazione  di  un'opera
diversa, alle condizioni stabilite al comma 32. 
  34. Ai fini del potenziamento delle aree produttive regionali e  in
una logica di sviluppo della logistica da perseguire anche attraverso
atti di fusione dei soggetti gestori, l'Amministrazione regionale  e'
autorizzata  a  confermare  i  finanziamenti  concessi   ed   erogati
all'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. per  la  realizzazione
dell'interporto, ai fini della partecipazione al Fondo  di  dotazione
del Consorzio per  lo  Sviluppo  Industriale  della  Zona  dell'Aussa
Corno. 
  35. I finanziamenti di cui all'art. 4, commi 121 e seguenti,  della
legge regionale n. 1/2004 , per la realizzazione tramite la  societa'
di trasformazione urbana del Polo intermodale  annesso  all'Aeroporto
di Ronchi dei Legionari, si intendono confermati a favore del  Comune
di Ronchi dei Legionari per le medesime finalita' qualora, alla  data
di entrata in vigore della presente legge, non sia  stata  costituita
la societa' di trasformazione urbana. 
  36. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo straordinario di 950.000 euro concesso a favore del Comune
di Gorizia ai sensi dell'art. 4, commi 36 e 37, della legge regionale
n.  11/2011  ,  sulla  base  di  un  nuovo  studio  di   fattibilita'
sostitutivo di quello gia' presentato. 
  37. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 36 e'
presentata dal  Comune  di  Gorizia  beneficiario,  entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  alla  struttura
direzionale regionale competente in materia di edilizia. 
  38. Con il  decreto  di  concessione  sono  stabiliti  modalita'  e
termini per la rendicontazione. 
  39. Il finanziamento di cui all' art.  6,  comma  10,  della  legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009),  disposto
a favore del Comune di Gorizia, e' destinato  alla  realizzazione  di
interventi di riqualificazione di Corso Italia e della viabilita'  in
generale. 
  40. Il finanziamento di cui all'art. 6, commi 77 e 78, della  legge
regionale 29 dicembre  2011,  n.  18  (Legge  finanziaria  2012),  e'
destinato,  altresi',  alla  realizzazione  di  interventi   per   la
sistemazione e la messa  in  sicurezza  della  viabilita'  locale  di
collegamento alla strada regionale 251 in Comune di Barcis. 
  41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella E.