Art. 7 
 
           Finalita' 6 - Istruzione, formazione e ricerca 
 
  1. All' art. 2 della legge regionale 2 aprile 1991,  n.  14  (Norme
integrative in materia di diritto allo  studio),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 bis le parole «nel cui nucleo familiare almeno  uno
dei genitori risieda  da  almeno  ventiquattro  mesi  nel  territorio
regionale  e  appartenga  a  una  delle  seguenti  categorie:»   sono
sostituite dalle seguenti: «residenti da almeno ventiquattro mesi nel
territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:»; 
    b) dopo il comma 1 bis e' aggiunto il seguente: 
    «1 ter. Possono accedere inoltre agli interventi  della  presente
legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare  almeno  uno  dei
genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale
e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis.». 
  2. Gli eventuali oneri derivanti  dall'applicazione  dell'  art.  2
della legge regionale n. 14/1991  ,  come  modificato  dal  comma  1,
continuano a fare carico all'unita' di bilancio 6.1.1.5056 « Sostegno
alla frequenza scolastica - spese correnti » e al capitolo 5329 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  3. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la  presentazione
delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di  cui  all'
art. 3, comma 1, della legge regionale n. 14/1991, e' fissato  al  31
marzo 2013. 
  4. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la  presentazione
delle domande per  l'ottenimento  degli  assegni  di  studio  di  cui
all'art. 16, commi 47 e 47 bis, della  legge  regionale  12  febbraio
1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e' fissato al 31 marzo 2013. 
  5. Alla legge regionale 12  giugno  1984,  n.  15  (Contributi  per
agevolare il funzionamento delle scuole materne  non  statali),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo comma dell'art. 7 bis e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Al  fine  di  agevolare  le   attivita'   promozionali,   di
coordinamento e di supporto amministrativo e formativo  esercitate  a
favore delle scuole  materne  non  statali  da  Associazioni  che  le
affiliano, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere
alle Associazioni medesime contributi  per  spese  organizzative,  di
gestione e di supporto alla formazione relativamente alla  parte  non
coperta da  assegnazioni  statali  e  con  l'esclusione  delle  spese
relative all'acquisto di beni, strumenti  e  dotazioni  didattiche  a
favore degli istituti scolastici affiliati.»; 
    b) l'art. 7 ter e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 ter 
    1. I contributi di cui all'art. 7 bis sono ripartiti nella misura
del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte
le  Associazioni  e  nella  restante  misura  dell'85  per  cento  in
proporzione   al   numero   delle   scuole   affiliate   a   ciascuna
Associazione.». 
  6. Dopo il comma 4 dell'art. 7  della  legge  regionale  26  maggio
1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo  studio),  e'
inserito il seguente: 
    «4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono  essere  liquidati
in un'unica soluzione all'atto della concessione.». 
  7. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  all'ente
scuola materna San Giovanni Bosco, gestore della scuola dell'infanzia
San Giovanni Bosco di Gonars, un contributo di 30.000 euro a sostegno
delle spese per l'attivita'  istituzionale,  anche  pregresse,  della
scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco. 
  8. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  7
e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge alla  Direzione  e  al  Servizio  competenti  in
materia di ricerca. 
  9. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il
Servizio di cui al comma 8 provvede alla concessione del  contributo,
che  puo'  essere  erogato  in  un'unica  soluzione  all'atto   della
concessione medesima. Nel decreto di concessione  sono  stabiliti  le
modalita'  di  erogazione  e  i  termini   di   rendicontazione   del
contributo. 
  10. Per le finalita' previste dal comma 7 e' autorizzata una  spesa
di 30.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.1.5057 e del capitolo 6237 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  11. Sono abrogati i commi 132, 133 e 134 dell' art. 6  della  legge
regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012). 
  12.  Con  riferimento  ai  contributi  concessi  ai   sensi   delle
disposizioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25
gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all' art.  7,  comma  3,
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006),
all'art. 7, commi da 24 a 37, della legge regionale 11  agosto  2011,
n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e all'art. 5, commi  1  e  2,
della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004),
le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti
relativi all'anno scolastico 2011-2012 entro la data del  31  gennaio
2013. 
  13. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Gemona un contributo di 15.000 euro  per  la  realizzazione
del progetto Studiare a Gemona finalizzato a realizzare un'azione  di
promozione della scuola gemonese nel territorio di riferimento. 
  14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13
e' presentata entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge alla Direzione centrale e al  Servizio  competenti  in
materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa  e  del
preventivo di spesa. 
  15. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio di cui al comma 14 concede il contributo, che puo' essere
erogato in un'unica soluzione all'atto  della  concessione  medesima.
Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di  erogazione
e i termini di rendicontazione del contributo. 
  16. Per le finalita' previste dal comma 13 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.1.5057 e del capitolo 9131 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  17. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  alla
Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco un contributo di 20.000  euro  per
un progetto di diffusione della cultura  musicale  nelle  scuole  del
Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi nell'anno scolastico 2012-2013. 
  18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17
e' presentata entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia  di
istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del  preventivo
di spesa. 
  19. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio di cui al comma 18 concede il contributo, che puo' essere
erogato in un'unica soluzione all'atto  della  concessione  medesima.
Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di  erogazione
e i termini di rendicontazione del contributo. 
  20. Per le finalita' previste dal comma 17 e' autorizzata la  spesa
di 20.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.1.5057 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  21.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Istituto comprensivo n. 5 L. Coletti di Treviso un contributo  di
15.000 euro a sostegno delle attivita'  connesse  all'attuazione  del
percorso  scolastico  secondario  all'interno  dell'Istituto   penale
minorile di Treviso. 
  22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21
e' presentata entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge alla Direzione centrale e al  Servizio  competenti  in
materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa  e  del
preventivo di spesa. 
  23. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio  di  cui  al  comma  22  provvede  alla  concessione  del
contributo, che puo' essere erogato in  un'unica  soluzione  all'atto
della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti
le modalita'  di  erogazione  e  i  termini  di  rendicontazione  del
contributo. 
  24. Per le finalita' previste dal comma 21 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.1.5057 e del capitolo 9109 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  25. Qualora l'incarico di direttore della fondazione  di  cui  all'
art. 7, comma 35, della legge regionale n. 14/2012 sia affidato a  un
dipendente  della  Regione  messo  a  disposizione   della   suddetta
fondazione  ai  sensi  del  comma  41  dell'articolo   medesimo,   al
dipendente stesso  spetta  un  trattamento  economico  aggiuntivo  di
importo pari alla  misura  minima  della  retribuzione  di  posizione
fissata dal contratto collettivo di lavoro per il personale regionale
con incarico di titolare di posizione organizzativa. 
  26. In  attesa  che  si  rendano  disponibili  risorse  finanziarie
adeguate  a   sostenere   l'offerta   formativa   delle   istituzioni
scolastiche statali e paritarie  del  sistema  scolastico  regionale,
anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  azioni   gia'
realizzate in esercizi precedenti in attuazione  del  disposto  dell'
art. 7, comma 9, della legge regionale n. 3/2002 ,  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata ad avviare, nelle more dell'approvazione del
Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa  per  l'anno  scolastico
2013-2014, le procedure per la concessione dei contributi nelle  aree
di intervento individuate dal  Piano  per  lo  sviluppo  dell'offerta
formativa per l'anno scolastico 2012-2013. 
  27. Nell'ambito dell'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'
art. 7, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 14/2012 ,  sono
fatte salve le domande di  contributo  presentate  dalle  istituzioni
scolastiche  entro  il  termine  di  cui  al  comma  9  dell'articolo
medesimo. 
  28. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  utilizzare  le
risorse stanziate sull'unita' di bilancio 6.1.2.5057 e  sul  capitolo
8028 nell'esercizio 2013 per l'attuazione degli interventi di cui  al
comma 27 ripartendole prioritariamente per il  soddisfacimento  delle
domande di contributo di cui al comma medesimo. 
  29. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  alla
Provincia di Pordenone un  contributo  straordinario  per  l'acquisto
delle attrezzature e degli arredi per il laboratorio  enogastronomico
dell'Istituto  di  istruzione  superiore  tecnico   e   professionale
Federico Flora di Pordenone. 
  30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29
e' presentata  alla  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
istruzione,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, corredata del relativo preventivo di  spesa.  Con  il
decreto di concessione e' disposta l'erogazione  e  sono  fissate  le
modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo  puo'  essere
erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  31. Per le finalita' previste dal comma 29 e' autorizzata la  spesa
di 90.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.1122 e del capitolo 1854 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  32. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Venzone un contributo straordinario in  conto  capitale  di
70.000  euro  per  la  realizzazione,  nella  nuova  scuola   materna
comunale, di interventi edilizi  di  manutenzione  e  di  superamento
delle barriere architettoniche,  finalizzati  all'avvio,  all'interno
della scuola medesima, di un servizio socio-educativo integrativo  ai
sensi dell' art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296
(Legge finanziaria 2007). 
  33. La concessione del contributo di cui al comma 32 e' subordinata
alla determinazione della spesa ammissibile, come previsto dall' art.
56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14  (Disciplina  organica
dei lavori pubblici). 
  34. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal  comma
32 e' presentata alla Direzione centrale  competente  in  materia  di
istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e
garanzia, corredata del progetto esecutivo approvato, entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  35. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio di cui al comma 34 concede il contributo. Nel decreto  di
concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini  di
rendicontazione del contributo medesimo. 
  36. Per le finalita' previste dal comma 32 e' autorizzata la  spesa
di 70.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.5059 e del capitolo 9135 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  37. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  alle
amministrazioni provinciali un contributo straordinario  a  copertura
delle spese sostenute per l'effettuazione  di  verifiche  strutturali
previste dall' ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi  elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona  sismica),  su  edifici
scolastici di competenza provinciale. Il finanziamento  e'  ripartito
per il 50 per  cento  sulla  base  della  superficie  del  territorio
provinciale e per il restante 50 per cento  in  misura  proporzionale
alla popolazione residente nel territorio provinciale,  calcolata  al
31 dicembre del penultimo anno precedente a quello  di  presentazione
della domanda. 
  38. Il contributo di cui al comma 37  e'  concesso  ed  erogato  in
unica soluzione anticipata sulla base delle domande presentate, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  alla
Direzione centrale competente in materia  di  istruzione  -  Servizio
affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia. Il  decreto
di concessione stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione
del contributo. 
  39. Per le finalita' di cui al comma 37 e' autorizzata la spesa  di
460.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.5059 e del capitolo 1418 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  40. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Collegio Salesiano Don Bosco di Tolmezzo un contributo  straordinario
per l'acquisto di attrezzature e materiale  informatico,  hardware  e
software, per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 
  41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40
e' presentata alla Direzione centrale e  al  servizio  competenti  in
materia di istruzione, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con
il decreto di concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate  le
modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo  puo'  essere
erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  42. Per le finalita' previste dal comma 40 e' autorizzata la  spesa
di 10.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.5058 e del capitolo 9108 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  43. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Porcia un contributo per la realizzazione  del  nuovo  Polo
scolastico comunale che consentira' di integrare due plessi di scuole
elementari e dell'infanzia. 
  44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43
e' presentata  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,  mobilita',
pianificazione territoriale e lavori pubblici  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La  concessione  e
contestuale erogazione del contributo  avvengono  nei  modi  previsti
dalla legge regionale n. 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le
modalita' di rendicontazione del contributo medesimo. 
  45. Per le finalita' previste dal comma 43 e' autorizzata la  spesa
di 900.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.5059 e del capitolo 3488 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  46. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al  Comune
di Prata di Pordenone un contributo straordinario  per  l'ultimazione
dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova  scuola  elementare   di
Villanova. 
  47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46
e' presentata  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,  mobilita',
pianificazione territoriale e lavori pubblici entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.   Il   decreto   di
concessione fissa i termini e le modalita' di rendicontazione. 
  48. Per la finalita' prevista dal comma 46 e' autorizzata la  spesa
di 300.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.5059 e del capitolo 3528 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  49. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo straordinario nella misura di complessivi 1.500.000 euro a
favore della Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione  del
primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova  scuola  materna
di Cavolano di Sacile. 
  50. Per le finalita' previste dal comma 49 e' autorizzato il limite
di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013
con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualita' autorizzate  per
gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5059
e del capitolo  9114  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal
2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita'  di  bilancio  e
capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  51.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Agesci Gruppo di Staranzano 1 un contributo straordinario per  la
realizzazione  di  un  progetto  speciale  per  lo   sviluppo   delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione   e   per   la
costruzione di nuovi ambienti di apprendimento con l'applicazione del
modello pedagogico scuola slow. 
  52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51
e'  presenta  alla  Direzione  centrale  competente  in  materia   di
istruzione corredata della relazione illustrativa del progetto e  del
preventivo di spesa. 
  53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzata la  spesa
di 5.000 euro per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.2.1.5063 e del capitolo 9142 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  54. All' art. 7 della legge regionale n. 14/2012 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 14 le parole « per l'anno accademico 2012-2013 » sono
sostituite dalle seguenti: « per  gli  anni  accademici  2012-2013  e
2013-2014 »; 
    b) al comma 15 dopo le parole « entro sessanta giorni dalla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « , con riferimento all'anno accademico 2012-2013 »; 
    c) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
    «16. Per l'anno accademico 2012-2013, il  contributo  di  cui  al
comma 14 e' concesso in misura proporzionale al numero degli iscritti
alla data del 31 dicembre 2011; per l'anno accademico  2013-2014,  il
contributo stesso e' concesso in misura proporzionale al numero degli
utenti iscritti nell'anno accademico precedente.»; 
    d) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: 
    «16 bis. Il contributo di cui  al  comma  14  e'  concesso  entro
novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda;  nel  decreto
di concessione sono stabilite le modalita' e i termini di  erogazione
e di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso).». 
  55. Con riferimento all'anno accademico 2013-2014, la  domanda  per
l'ottenimento del contributo di cui all'  art.  7,  comma  14,  della
legge regionale n.  14/2012  ,  come  modificato  dal  comma  54,  e'
presentata alla Direzione e al  Servizio  competenti  in  materia  di
istruzione, corredata della relazione illustrativa e  del  preventivo
di spesa, entro l'1 marzo 2013. 
  56.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Universita' della Terza Eta' di Gorizia, un contributo a sollievo
degli oneri necessari per la realizzazione di attivita' didattiche  e
formative, anche di rilievo internazionale, al fine  di  favorire  lo
scambio interculturale  e  lo  scambio  tra  generazioni  e  culture,
nonche' la formazione continua e la cultura sociale. 
  57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56
e'  presentata  alla  Direzione  centrale  istruzione,   universita',
ricerca,  famiglia,  associazionismo  e   cooperazione   -   Servizio
istruzione, universita' e ricerca, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge corredata  della  relazione
illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione
sono  stabiliti  le  modalita'  di  erogazione   e   i   termini   di
rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato  in
via anticipata e in un'unica soluzione. 
  58. Per le finalita' previste dal comma 56 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.2.1.5063 e del capitolo 9138 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  59. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  alla
Provincia di Udine il contributo decennale di complessivi  2  milioni
di euro, pari a 200.000 euro annui, gia' concesso al Comune di  Udine
per le finalita' previste dall' art. 6, comma 197, lettera b),  della
legge regionale n. 14/2012 , e non erogato a seguito  della  rinuncia
del Comune medesimo. 
  60. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 59  la  Provincia  di
Udine presenta alla struttura regionale competente la  documentazione
prevista dall' art. 56 della legge regionale 31 maggio  2002,  n.  14
(Disciplina organica  dei  lavori  pubblici),  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  61. Per le finalita' previste dal comma 59 e' autorizzato il limite
di impegno decennale di 200.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2013,  con  l'onere  complessivo  di  600.000  euro   relativo   alle
annualita' autorizzate per  gli  anni  dal  2013  al  2015  a  carico
dell'unita' di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 5744 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.  Gli  oneri  relativi  alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 2016  al  2022  fanno  carico
alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli
anni medesimi. 
  62.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Universita' degli studi di Udine un contributo  nella  misura  di
cui al comma 65 per la realizzazione di  un  progetto  finalizzato  a
introdurre un sistema di valutazione degli  esiti  dell'apprendimento
effettivo dei laureandi. 
  63. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal  comma
62 e' presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti  in
materia di universita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e
del preventivo di spesa. 
  64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio di cui al comma 63 concede il contributo. Nel decreto  di
concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini  di
rendicontazione del contributo medesimo ai sensi dell' art. 42  della
legge regionale n. 7/2000 . 
  65. Per le finalita' previste dal comma 62 e' autorizzata la  spesa
di 20.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.3.1.1125 e del capitolo 9134 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  66. All' art. 9 della legge  regionale  29  dicembre  2011,  n.  18
(Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 29 le parole «Per l'anno 2012» sono sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2012 e 2013»; 
    b) al comma 30 le parole «entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento». 
  67. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della  legge  regionale  9  agosto
2012, n. 16 (Interventi di  razionalizzazione  e  riordino  di  enti,
aziende e agenzie della Regione), e' inserito il seguente: 
    «5 bis.  In  via  di  prima  attuazione,  alla  costituzione  del
Consiglio di indirizzo studentesco entro il termine di cui al comma 5
si provvede, in deroga al disposto dell'art. 42, comma 1, con decreto
del Presidente della Regione,  previa  conforme  deliberazione  della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente  in
materia di universita'.  Al  rinnovo  dei  componenti  del  Consiglio
stesso e alla loro sostituzione in caso di cessazione  anticipata  si
provvede con decreto del Direttore generale dell'ARDISS.». 
  68. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «Centro di  ricerca  e
di trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «-  societa'
consortile a responsabilita' limitata». 
  69. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo concesso al consorzio per l'Area di ricerca scientifica  e
tecnologica di Trieste a valere sui fondi 2005, di cui  all'  art.  9
della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina  generale  in
materia di innovazione),  anche  per  la  copertura  degli  oneri  di
adeguamento e modifica interna di locali a uso laboratorio  e  uffici
presso il Polo tecnologico di Gorizia. 
  70. Per le finalita' di cui al comma 69 il consorzio per l'Area  di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste presenta alla  Direzione
e al servizio competenti in materia di ricerca, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per  la
conferma del contributo. La  domanda  e'  corredata  della  relazione
illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. 
  71. Al comma 43 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  22/2010  le
parole «per gli anni 2011 e 2012»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per il triennio 2011-2013». 
  72. In attuazione del disposto di cui all' art. 3, comma  9,  della
legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont
SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonche' rinnovo di concessioni
di rifugi alpini di proprieta' della Regione), e tenuto  conto  della
rilevanza strategica che la Regione riconosce alle  realta'  operanti
nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, al fine  di
favorire lo sviluppo dell'economia montana, nonche' per  favorire  un
processo  di  specializzazione  funzionale  all'integrazione  tra  le
realta' regionali che operano in qualita'  di  parchi  scientifici  e
tecnologici e di incubatori d'impresa, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a costituire un consorzio di diritto pubblico, denominato
Consorzio Innova FVG, con sede in Amaro,  di  seguito  Consorzio,  al
quale conferire la societa' Agemont Centro di Innovazione Tecnologica
Srl di Amaro, risultante dall'avvenuta scissione di Agemont SpA. 
  73. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
passivi della societa' conferita, senza soluzione di continuita', ivi
compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, al fine di
assicurare lo svolgimento  delle  relative  attivita'.  I  contributi
ordinari e straordinari previsti nel bilancio  regionale  o  concessi
dall'Amministrazione  regionale  in  favore  della  societa'  Agemont
Centro di Innovazione Tecnologica Srl sono confermati  a  favore  del
Consorzio, che  vi  subentra  per  il  perseguimento  delle  medesime
finalita'. 
  74. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
avente  natura  di  ente  pubblico  economico,  dotato  di  autonomia
statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e  contabile,
nei limiti della presente legge. Il  Consorzio,  privo  di  scopo  di
lucro,  e'  organismo  di  ricerca,   cosi'   come   definito   dalla
comunicazione della Commissione Europea 2006/C323/01 del 30  dicembre
2006 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione), dal regolamento  (CE)  n.  800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esecuzione per
categoria), nonche' dalle norme nazionali e regionali  di  attuazione
ed esecuzione di obblighi comunitari e opera  anche  in  qualita'  di
parco scientifico e tecnologico. 
  75. Al Consorzio possono aderire, la Regione Friuli Venezia Giulia,
anche  per  il  tramite  delle  proprie   societa'   direttamente   o
indirettamente controllate, nonche': 
    a) le Unioni dei Comuni montani di cui alla  legge  regionale  11
novembre   2011,   n.   14   (Razionalizzazione   e   semplificazione
dell'ordinamento locale  in  territorio  montano.  Istituzione  delle
Unioni dei Comuni montani); 
    b) le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
regionali; 
    c) le Universita' degli studi regionali; 
    d) gli enti e le societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica
gestori dei parchi scientifici e tecnologici; 
    e) gli enti pubblici economici. 
  76. Per il raggiungimento della finalita' di cui  al  comma  72  il
Consorzio gestisce il Centro di innovazione tecnologica, quale  parco
scientifico e tecnologico regionale, comprensivo delle  attivita'  di
ricerca,   sviluppo,   innovazione,   incubazione   di   imprese    e
trasferimento tecnologico, nonche' di promozione delle  stesse  e  di
formazione  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  creando   ogni
possibile raccordo e sinergia con le altre  istituzioni  che  operano
quali parchi scientifici e tecnologici  e  incubatori  di  impresa  a
livello regionale, nazionale e internazionale. 
  77. Lo statuto contiene le norme  relative  all'organizzazione,  al
funzionamento e alle competenze degli organi  consortili  per  quanto
non stabilito dalla presente legge. 
  78. Sono organi del consorzio: 
    a) l'Assemblea; 
    b) il Consiglio di amministrazione; 
    c) il Presidente; 
    d) il Comitato tecnico-scientifico; 
    e) il Revisore unico dei conti. 
  79.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto   da   cinque
componenti scelti dall'Assemblea e dura in carica per  tre  esercizi.
Il Consiglio di amministrazione adotta  gli  atti  fondamentali  e  i
regolamenti del Consorzio ed e' investito di tutti i poteri necessari
alla gestione del Consorzio  stesso,  salvi  i  poteri  espressamente
assegnati dallo statuto ad altri organi. Sono atti  fondamentali  del
Consorzio: 
    a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di
esercizio; 
    b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione
organica; 
    c)   i   regolamenti   concernenti    l'ordinamento,    l'assetto
istituzionale, il funzionamento e le prestazioni esterne. 
  80. Il Presidente e il Vicepresidente  sono  eletti  dall'Assemblea
tra i componenti del  Consiglio  di  amministrazione.  Il  Presidente
rappresenta  legalmente  in  ogni  sede,  anche  giurisdizionale,  il
Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso,
le attivita' sono svolte dal Vicepresidente. 
  81. Il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive  e  di
monitoraggio su iniziative e programmi di  ricerca,  e'  composto  da
undici membri effettivi e tre membri supplenti, eletti dall'Assemblea
secondo il  procedimento  disciplinato  nello  statuto,  che  prevede
l'elezione dei componenti piu' votati di  due  liste  rappresentative
rispettivamente del mondo dell'industria e della ricerca. 
  82. Il Revisore unico dei conti, con funzioni di verifica contabile
e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio,  e'
eletto dall'Assemblea. 
  83. Gli organi di cui al comma 78, lettere b), c), d) ed e)  durano
in carica per tre esercizi e  proseguono  nelle  funzioni  sino  alla
riunione dell'Assemblea convocata  per  l'approvazione  del  bilancio
relativo al terzo esercizio. 
  84.  Al  Presidente  e  agli  altri  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione spetta  un  compenso  nella  misura  stabilita  dalla
Giunta regionale secondo le modalita' di cui all' art. 9 della  legge
regionale  4  maggio  2012,  n.  10  (Riordino  e  disciplina   della
partecipazione della Regione Friuli  Venezia  Giulia  a  societa'  di
capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un  compenso
annuo da determinarsi dal Consiglio  di  amministrazione  secondo  le
vigenti  tariffe  professionali  o,  in  mancanza,  secondo  equita',
all'atto dell'incarico. 
  85. Il Consorzio opera  con  personale  assunto  con  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato  cui  si  applica  il
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attivita'. Il
Consorzio puo' ricorrere, nel rispetto delle  disposizioni  di  legge
vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro  a
tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. 
  86. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate: 
    a) contributi annuali dei consorziati; 
    b) entrate derivanti dalle attivita' di cui al comma 76; 
    c) qualsiasi provento o  reddito  derivante  dalla  gestione  del
patrimonio; 
    d) erogazioni di enti pubblici e privati. 
  87. La Regione esercita nei confronti del Consorzio l'attivita'  di
vigilanza e di controllo. Sono soggetti all'approvazione della Giunta
regionale i seguenti atti: 
    a) gli atti fondamentali di cui al comma 79; 
    b) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili; 
    c) gli atti di particolare rilievo per i quali  il  Consiglio  di
amministrazione lo richieda espressamente. 
  88. Gli atti di cui al  comma  87  sono  trasmessi  entro  quindici
giorni dalla loro adozione  alla  Direzione  centrale  competente  in
materia di ricerca che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne  cura
l'istruttoria e provvede a  trasmetterli,  corredati  della  relativa
proposta motivata e dell'eventuale  parere  acquisito  ai  sensi  del
comma 91, alla Giunta regionale per l'approvazione. 
  89. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma  87  entro
quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente  tale  termine
gli atti diventano esecutivi. 
  90. Il termine di trenta giorni di cui al comma 88 e'  sospeso  per
il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 91  e
per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi  il
termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti
richiesti. 
  91. Il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio  di
esercizio  sono  trasmessi  alla  Direzione  centrale  competente  in
materia di bilancio per il parere di competenza. 
  92.  Il  Consiglio  di  amministrazione  del  Consorzio  adegua  il
provvedimento alle indicazioni della  Giunta  regionale  entro  venti
giorni dalla ricezione della relativa deliberazione. 
  93. La Giunta regionale approva gli schemi dell'atto costitutivo  e
dello statuto del Consorzio. 
  94. All'atto della stipula dell'atto costitutivo di cui al comma 93
sono nominati per il primo triennio gli organi di cui  al  comma  78,
lettere b), c)  ed  e).  In  tale  sede  il  Presidente  e'  nominato
direttamente dalla Regione. 
  95.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata,   a   decorrere
dall'insediamento degli organi  di  cui  al  comma  94,  a  concedere
finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per
il rafforzamento delle attivita' di ricerca,  sviluppo,  innovazione,
incubazione d'impresa e trasferimento tecnologico del Consorzio,  nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti  di  stato,
limitatamente all'anno 2013, il contributo di cui al  presente  comma
puo' finanziare le attivita' della societa' conferita  ai  sensi  del
comma 72. 
  96. Per le finalita' previste dal comma 95 e' autorizzata la  spesa
complessiva di 1.557.180 euro, di cui 697.180 euro per l'anno 2013  e
430.000 euro per gli  anni  2014  e  2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 6.5.1.3300 e del capitolo 2751  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  97. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  a
favore di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di  Amaro  il
contributo pluriennale concesso nella misura annua  di  434.300  euro
con limiti d'impegno quindicennali annui a decorrere dagli anni  2007
e 2008 a favore di Agemont SpA, ai sensi  dell'  art.  6,  comma  21,
della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005),
anche a  fronte  della  realizzazione  di  un  progetto  parzialmente
diverso da quello originario, nonche', per  ulteriori  interventi  di
ampliamento, di completamento e di sviluppo operativo,  ivi  compresi
gli acquisti di aree e le forniture di arredi e attrezzature presso i
Centri di Innovazione Tecnologica di Amaro e di Maniago. 
  98. La societa' Agemont Centro di Innovazione Tecnologica  presenta
alla Direzione competente in materia di  ricerca  il  nuovo  progetto
preliminare degli interventi e il nuovo quadro economico. Sono  fatte
salve le spese  gia'  parzialmente  sostenute  e  incluse  nel  nuovo
progetto preliminare. 
  99. La conferma del contributo di  cui  al  comma  97  puo'  essere
disposta  nella  misura  massima  del  100  per  cento  delle   spese
ammissibili. 
  100. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella G.