Art. 7 Finalita' 6 - Istruzione, formazione e ricerca 1. All' art. 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 bis le parole «nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:» sono sostituite dalle seguenti: «residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:»; b) dopo il comma 1 bis e' aggiunto il seguente: «1 ter. Possono accedere inoltre agli interventi della presente legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis.». 2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 2 della legge regionale n. 14/1991 , come modificato dal comma 1, continuano a fare carico all'unita' di bilancio 6.1.1.5056 « Sostegno alla frequenza scolastica - spese correnti » e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 3. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui all' art. 3, comma 1, della legge regionale n. 14/1991, e' fissato al 31 marzo 2013. 4. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui all'art. 16, commi 47 e 47 bis, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e' fissato al 31 marzo 2013. 5. Alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell'art. 7 bis e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di agevolare le attivita' promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole materne non statali da Associazioni che le affiliano, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.»; b) l'art. 7 ter e' sostituito dal seguente: «Art. 7 ter 1. I contributi di cui all'art. 7 bis sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni e nella restante misura dell'85 per cento in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.». 6. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e' inserito il seguente: «4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.». 7. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'ente scuola materna San Giovanni Bosco, gestore della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Gonars, un contributo di 30.000 euro a sostegno delle spese per l'attivita' istituzionale, anche pregresse, della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco. 8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia di ricerca. 9. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 8 provvede alla concessione del contributo, che puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 10. Per le finalita' previste dal comma 7 e' autorizzata una spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 6237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 11. Sono abrogati i commi 132, 133 e 134 dell' art. 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012). 12. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all' art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), all'art. 7, commi da 24 a 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2011-2012 entro la data del 31 gennaio 2013. 13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Gemona un contributo di 15.000 euro per la realizzazione del progetto Studiare a Gemona finalizzato a realizzare un'azione di promozione della scuola gemonese nel territorio di riferimento. 14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 e' presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 15. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 14 concede il contributo, che puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 16. Per le finalita' previste dal comma 13 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 17. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco un contributo di 20.000 euro per un progetto di diffusione della cultura musicale nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi nell'anno scolastico 2012-2013. 18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 e' presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 19. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 18 concede il contributo, che puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 20. Per le finalita' previste dal comma 17 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 21. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo n. 5 L. Coletti di Treviso un contributo di 15.000 euro a sostegno delle attivita' connesse all'attuazione del percorso scolastico secondario all'interno dell'Istituto penale minorile di Treviso. 22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e' presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 23. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 22 provvede alla concessione del contributo, che puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 24. Per le finalita' previste dal comma 21 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9109 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 25. Qualora l'incarico di direttore della fondazione di cui all' art. 7, comma 35, della legge regionale n. 14/2012 sia affidato a un dipendente della Regione messo a disposizione della suddetta fondazione ai sensi del comma 41 dell'articolo medesimo, al dipendente stesso spetta un trattamento economico aggiuntivo di importo pari alla misura minima della retribuzione di posizione fissata dal contratto collettivo di lavoro per il personale regionale con incarico di titolare di posizione organizzativa. 26. In attesa che si rendano disponibili risorse finanziarie adeguate a sostenere l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuita' delle azioni gia' realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell' art. 7, comma 9, della legge regionale n. 3/2002 , l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avviare, nelle more dell'approvazione del Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014, le procedure per la concessione dei contributi nelle aree di intervento individuate dal Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012-2013. 27. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall' art. 7, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 14/2012 , sono fatte salve le domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche entro il termine di cui al comma 9 dell'articolo medesimo. 28. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a utilizzare le risorse stanziate sull'unita' di bilancio 6.1.2.5057 e sul capitolo 8028 nell'esercizio 2013 per l'attuazione degli interventi di cui al comma 27 ripartendole prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui al comma medesimo. 29. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi per il laboratorio enogastronomico dell'Istituto di istruzione superiore tecnico e professionale Federico Flora di Pordenone. 30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 31. Per le finalita' previste dal comma 29 e' autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 1854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 32. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Venzone un contributo straordinario in conto capitale di 70.000 euro per la realizzazione, nella nuova scuola materna comunale, di interventi edilizi di manutenzione e di superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'avvio, all'interno della scuola medesima, di un servizio socio-educativo integrativo ai sensi dell' art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). 33. La concessione del contributo di cui al comma 32 e' subordinata alla determinazione della spesa ammissibile, come previsto dall' art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 34. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 32 e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia, corredata del progetto esecutivo approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 35. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 34 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo medesimo. 36. Per le finalita' previste dal comma 32 e' autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 37. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute per l'effettuazione di verifiche strutturali previste dall' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), su edifici scolastici di competenza provinciale. Il finanziamento e' ripartito per il 50 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio provinciale, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda. 38. Il contributo di cui al comma 37 e' concesso ed erogato in unica soluzione anticipata sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione del contributo. 39. Per le finalita' di cui al comma 37 e' autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 40. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Collegio Salesiano Don Bosco di Tolmezzo un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e materiale informatico, hardware e software, per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 e' presentata alla Direzione centrale e al servizio competenti in materia di istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 42. Per le finalita' previste dal comma 40 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5058 e del capitolo 9108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 43. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale che consentira' di integrare due plessi di scuole elementari e dell'infanzia. 44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale n. 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalita' di rendicontazione del contributo medesimo. 45. Per le finalita' previste dal comma 43 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 46. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di Villanova. 47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalita' di rendicontazione. 48. Per la finalita' prevista dal comma 46 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 49. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di complessivi 1.500.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna di Cavolano di Sacile. 50. Per le finalita' previste dal comma 49 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 51. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Agesci Gruppo di Staranzano 1 un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto speciale per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento con l'applicazione del modello pedagogico scuola slow. 52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 e' presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. 53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 9142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 54. All' art. 7 della legge regionale n. 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14 le parole « per l'anno accademico 2012-2013 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 »; b) al comma 15 dopo le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « , con riferimento all'anno accademico 2012-2013 »; c) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Per l'anno accademico 2012-2013, il contributo di cui al comma 14 e' concesso in misura proporzionale al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2011; per l'anno accademico 2013-2014, il contributo stesso e' concesso in misura proporzionale al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente.»; d) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: «16 bis. Il contributo di cui al comma 14 e' concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' e i termini di erogazione e di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». 55. Con riferimento all'anno accademico 2013-2014, la domanda per l'ottenimento del contributo di cui all' art. 7, comma 14, della legge regionale n. 14/2012 , come modificato dal comma 54, e' presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, entro l'1 marzo 2013. 56. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Universita' della Terza Eta' di Gorizia, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attivita' didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire lo scambio interculturale e lo scambio tra generazioni e culture, nonche' la formazione continua e la cultura sociale. 57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, universita' e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 58. Per le finalita' previste dal comma 56 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 9138 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 59. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare alla Provincia di Udine il contributo decennale di complessivi 2 milioni di euro, pari a 200.000 euro annui, gia' concesso al Comune di Udine per le finalita' previste dall' art. 6, comma 197, lettera b), della legge regionale n. 14/2012 , e non erogato a seguito della rinuncia del Comune medesimo. 60. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 59 la Provincia di Udine presenta alla struttura regionale competente la documentazione prevista dall' art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 61. Per le finalita' previste dal comma 59 e' autorizzato il limite di impegno decennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 5744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 62. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Universita' degli studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 65 per la realizzazione di un progetto finalizzato a introdurre un sistema di valutazione degli esiti dell'apprendimento effettivo dei laureandi. 63. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 62 e' presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di universita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 63 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo medesimo ai sensi dell' art. 42 della legge regionale n. 7/2000 . 65. Per le finalita' previste dal comma 62 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 9134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 66. All' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 29 le parole «Per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 e 2013»; b) al comma 30 le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento». 67. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e' inserito il seguente: «5 bis. In via di prima attuazione, alla costituzione del Consiglio di indirizzo studentesco entro il termine di cui al comma 5 si provvede, in deroga al disposto dell'art. 42, comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di universita'. Al rinnovo dei componenti del Consiglio stesso e alla loro sostituzione in caso di cessazione anticipata si provvede con decreto del Direttore generale dell'ARDISS.». 68. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «- societa' consortile a responsabilita' limitata». 69. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo concesso al consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste a valere sui fondi 2005, di cui all' art. 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), anche per la copertura degli oneri di adeguamento e modifica interna di locali a uso laboratorio e uffici presso il Polo tecnologico di Gorizia. 70. Per le finalita' di cui al comma 69 il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste presenta alla Direzione e al servizio competenti in materia di ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la conferma del contributo. La domanda e' corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. 71. Al comma 43 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2010 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2011-2013». 72. In attuazione del disposto di cui all' art. 3, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonche' rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprieta' della Regione), e tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realta' operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia montana, nonche' per favorire un processo di specializzazione funzionale all'integrazione tra le realta' regionali che operano in qualita' di parchi scientifici e tecnologici e di incubatori d'impresa, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire un consorzio di diritto pubblico, denominato Consorzio Innova FVG, con sede in Amaro, di seguito Consorzio, al quale conferire la societa' Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro, risultante dall'avvenuta scissione di Agemont SpA. 73. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della societa' conferita, senza soluzione di continuita', ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attivita'. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore della societa' Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl sono confermati a favore del Consorzio, che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalita'. 74. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico, avente natura di ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile, nei limiti della presente legge. Il Consorzio, privo di scopo di lucro, e' organismo di ricerca, cosi' come definito dalla comunicazione della Commissione Europea 2006/C323/01 del 30 dicembre 2006 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione), dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esecuzione per categoria), nonche' dalle norme nazionali e regionali di attuazione ed esecuzione di obblighi comunitari e opera anche in qualita' di parco scientifico e tecnologico. 75. Al Consorzio possono aderire, la Regione Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite delle proprie societa' direttamente o indirettamente controllate, nonche': a) le Unioni dei Comuni montani di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani); b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali; c) le Universita' degli studi regionali; d) gli enti e le societa' a prevalente partecipazione pubblica gestori dei parchi scientifici e tecnologici; e) gli enti pubblici economici. 76. Per il raggiungimento della finalita' di cui al comma 72 il Consorzio gestisce il Centro di innovazione tecnologica, quale parco scientifico e tecnologico regionale, comprensivo delle attivita' di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione di imprese e trasferimento tecnologico, nonche' di promozione delle stesse e di formazione in materia di ricerca e innovazione, creando ogni possibile raccordo e sinergia con le altre istituzioni che operano quali parchi scientifici e tecnologici e incubatori di impresa a livello regionale, nazionale e internazionale. 77. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione, al funzionamento e alle competenze degli organi consortili per quanto non stabilito dalla presente legge. 78. Sono organi del consorzio: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Comitato tecnico-scientifico; e) il Revisore unico dei conti. 79. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti scelti dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali e i regolamenti del Consorzio ed e' investito di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio stesso, salvi i poteri espressamente assegnati dallo statuto ad altri organi. Sono atti fondamentali del Consorzio: a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio; b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica; c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale, il funzionamento e le prestazioni esterne. 80. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente in ogni sede, anche giurisdizionale, il Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso, le attivita' sono svolte dal Vicepresidente. 81. Il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive e di monitoraggio su iniziative e programmi di ricerca, e' composto da undici membri effettivi e tre membri supplenti, eletti dall'Assemblea secondo il procedimento disciplinato nello statuto, che prevede l'elezione dei componenti piu' votati di due liste rappresentative rispettivamente del mondo dell'industria e della ricerca. 82. Il Revisore unico dei conti, con funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio, e' eletto dall'Assemblea. 83. Gli organi di cui al comma 78, lettere b), c), d) ed e) durano in carica per tre esercizi e proseguono nelle funzioni sino alla riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. 84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalita' di cui all' art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equita', all'atto dell'incarico. 85. Il Consorzio opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attivita'. Il Consorzio puo' ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. 86. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate: a) contributi annuali dei consorziati; b) entrate derivanti dalle attivita' di cui al comma 76; c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio; d) erogazioni di enti pubblici e privati. 87. La Regione esercita nei confronti del Consorzio l'attivita' di vigilanza e di controllo. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti: a) gli atti fondamentali di cui al comma 79; b) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili; c) gli atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione lo richieda espressamente. 88. Gli atti di cui al comma 87 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di ricerca che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 91, alla Giunta regionale per l'approvazione. 89. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 87 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi. 90. Il termine di trenta giorni di cui al comma 88 e' sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 91 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. 91. Il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza. 92. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione. 93. La Giunta regionale approva gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio. 94. All'atto della stipula dell'atto costitutivo di cui al comma 93 sono nominati per il primo triennio gli organi di cui al comma 78, lettere b), c) ed e). In tale sede il Presidente e' nominato direttamente dalla Regione. 95. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui al comma 94, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per il rafforzamento delle attivita' di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione d'impresa e trasferimento tecnologico del Consorzio, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, limitatamente all'anno 2013, il contributo di cui al presente comma puo' finanziare le attivita' della societa' conferita ai sensi del comma 72. 96. Per le finalita' previste dal comma 95 e' autorizzata la spesa complessiva di 1.557.180 euro, di cui 697.180 euro per l'anno 2013 e 430.000 euro per gli anni 2014 e 2015 a carico dell'unita' di bilancio 6.5.1.3300 e del capitolo 2751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 97. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare a favore di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro il contributo pluriennale concesso nella misura annua di 434.300 euro con limiti d'impegno quindicennali annui a decorrere dagli anni 2007 e 2008 a favore di Agemont SpA, ai sensi dell' art. 6, comma 21, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), anche a fronte della realizzazione di un progetto parzialmente diverso da quello originario, nonche', per ulteriori interventi di ampliamento, di completamento e di sviluppo operativo, ivi compresi gli acquisti di aree e le forniture di arredi e attrezzature presso i Centri di Innovazione Tecnologica di Amaro e di Maniago. 98. La societa' Agemont Centro di Innovazione Tecnologica presenta alla Direzione competente in materia di ricerca il nuovo progetto preliminare degli interventi e il nuovo quadro economico. Sono fatte salve le spese gia' parzialmente sostenute e incluse nel nuovo progetto preliminare. 99. La conferma del contributo di cui al comma 97 puo' essere disposta nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili. 100. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.