Art. 8 
 
                   Finalita' 7 - Sanita' pubblica 
 
  1. Al comma 37 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre  2010,
n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole « per la durata di due anni
» sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di tre anni ». 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, gli Enti del Servizio sanitario regionale  presentano
alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione
recante  l'indicazione   analitica   degli   interventi   edilizi   e
impiantistici approvati dalla programmazione  regionale  e  aziendale
nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i  quali  alla  data
del 31 ottobre 2012 non e' stato dato avvio ai lavori, indicandone le
motivazioni, gli importi non utilizzati e  i  relativi  provvedimenti
regionali di concessione e specificando, con  opportuna  motivazione,
gli  interventi   per   i   quali   permane   l'interesse   aziendale
all'esecuzione. 
  3.  In  considerazione  delle  necessita'  relative   al   riordino
istituzionale del sistema sanitario regionale e di  razionalizzazione
e  contenimento  della  spesa,  la  Giunta  regionale,  su   proposta
dell'Assessore regionale competente in materia  di  salute,  provvede
alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio
sanitario  regionale,  dei  finanziamenti  regionali  relativi   agli
interventi  censiti  ai  sensi  del  comma  2,  anche  prevedendo  la
destinazione a interventi diversi. 
  4. I finanziamenti  di  rilievo  aziendale  relativi  ai  Piani  di
investimento  2011  e  precedenti   sono   ridefiniti   nella   quota
complessiva mediante  riduzione  degli  importi  corrispondenti  agli
interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni
di cui al comma 3. Di  conseguenza,  gli  interventi  confermati  nei
singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota  cosi'
ridefinita. 
  5. Entro sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma
3,  gli  Enti  del  Servizio  sanitario  regionale  trasmettono  alla
Direzione centrale competente in materia di salute la rendicontazione
della quota di finanziamento utilizzata per gli  interventi  edili  e
impiantistici  non  riprogrammati  e  i   documenti   relativi   alla
progettazione o all'avvio delle procedure dei  nuovi  interventi.  In
ogni caso, la Direzione centrale  competente  in  materia  di  salute
procede alla conferma dei  finanziamenti  non  riprogrammati  per  le
spese gia' sostenute. 
  6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 2, e'
disposta  la  revoca  dei   finanziamenti   gia'   concessi   e   non
rendicontati. 
  7. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 5, e'
disposta la revoca  dei  finanziamenti  e  il  recupero  delle  somme
erogate. 
  8.  Per  l'anno  2013,  al  fine  di  garantire  un   finanziamento
commisurato al mantenimento dei livelli assistenziali  esistenti  nei
settori sanitario e sociale, l'utile rilevato  in  sede  di  chiusura
della gestione  del  Servizio  sanitario  regionale  nell'anno  2011,
destinato con delibera di Giunta regionale n.  1754  dell'11  ottobre
2012 ad accantonamenti a debito verso  la  Regione  nei  bilanci  dei
singoli Enti, e gli importi accantonati ai sensi dell' art. 17, comma
6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti  per
la  stabilizzazione  finanziaria)   nell'anno   2012,   costituiscono
disponibilita' economica e finanziaria dell'intero Servizio sanitario
regionale a sostegno delle attivita' e  degli  interventi  rientranti
nella programmazione  sanitaria  e,  come  tale,  sono  iscritti  nei
bilanci degli Enti a copertura dei costi programmati per le  esigenze
del Servizio sanitario regionale  che  ciascun  Ente  e'  chiamato  a
sostenere come da programmazione 2013. 
  9. Al comma 23 dell'art. 8 della legge regionale 25 luglio 2012, n.
14 (Assestamento del bilancio 2012),  dopo  le  parole  «  contributo
straordinario per » sono inserite le seguenti: « l'acquisto,  nonche'
». 
  10. In deroga a quanto disposto dall' art. 8, comma 24, della legge
regionale n. 14/2012 , la domanda per la concessione  del  contributo
di cui al comma 23 della medesima legge e' presentata alla  Direzione
centrale infrastrutture,  mobilita',  pianificazione  territoriale  e
lavori pubblici - Servizio edilizia, entro il 30 giugno 2013. 
  11.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCCS)  CRO
di Aviano un contributo di 150.000  euro  per  la  realizzazione  del
progetto «Core facility» finalizzato allo studio dei radiofarmaci per
la diagnosi e la cura innovativa dei tumori. 
  12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11
e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti
in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e di
un preventivo di spesa. 
  13. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio di cui al comma 12 concede il contributo, che puo' essere
erogato in unica soluzione all'atto della concessione  medesima.  Nel
decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e  i
termini di rendicontazione del contributo. 
  14. Per le finalita' previste dal comma 11 e' autorizzata la  spesa
di 150.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
7.3.1.1137 e del capitolo 4138 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  15. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale  11  ottobre
2012, n. 18 (Disposizioni  per  la  tutela  delle  donne  affette  da
endometriosi), sono inseriti i seguenti: 
    «2 bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e  d),  la
Direzione centrale competente in materia di tutela  della  salute  e'
autorizzata in via sperimentale  e  per  la  durata  di  tre  anni  a
realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica
del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale. 
    2 ter. Per le finalita' di cui  al  comma  2  bis,  la  Direzione
centrale competente in materia di tutela della salute si avvale delle
indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.». 
  16. Per le finalita' previste dal comma 2  bis  dell'art.  2  della
legge  regionale  n.  18/2012  ,  come  inserito  dal  comma  15,  e'
autorizzata la  spesa  di  30.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella H.