Art. 9 
 
                  Finalita' 8 - Protezione sociale 
 
  1. Dopo la lettera c) del comma 2  dell'art.  13  bis  della  legge
regionale 25 settembre 1996, n.  41  (Norme  per  l'integrazione  dei
servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle  persone
handicappate ed attuazione della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  «
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  ed  i  diritti
delle persone handicappate »), e' inserita la seguente: 
    «c bis) promuove iniziative di  sensibilizzazione,  informazione,
formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla  diffusione
della cultura e dei principi della progettazione universale, volti  a
garantire la piena accessibilita' e fruibilita' di spazi,  oggetti  e
servizi;». 
  2. I commi 3, 4 e 7 dell' art. 14  ter  della  legge  regionale  n.
41/1996 sono sostituiti dai seguenti: 
    «3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui  al  comma
1,  lettera  a),  spetta  un  incentivo   motivazionale   annualmente
determinato dalla Giunta regionale. 
  4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al  comma  1,
lettera  b),  spetta  un'incentivazione   motivazionale   annualmente
determinata dalla Giunta regionale. 
  7. Alle persone disabili che partecipano  ai  progetti  di  cui  al
presente articolo e' prevista la concessione di contributi a sostegno
delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi  previa
acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono
definiti le modalita' e i criteri di concessione dei contributi.». 
  3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 continuano
a trovare applicazione gli  importi  precedentemente  previsti  dall'
art. 14 ter della legge regionale n. 41/1996 . 
  4. L' art. 20 della legge regionale n. 41/1996  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 20 - (Finanziamenti ai soggetti gestori dei servizi di  cui
all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e agli enti  gestori  del
Servizio di integrazione lavorativa). 
    1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere  e),
f), g) e  h)  e  agli  enti  gestori  del  Servizio  di  integrazione
lavorativa di cui all'art. 14 bis, contributi per sostenere gli oneri
relativi alla realizzazione dei servizi stessi. 
    2. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalita' per  la
concessione dei contributi. 
    3. Al fine di consentire la continuita' dei servizi erogati dagli
enti  gestori  per  l'anno  2013,  nelle   more   dell'adozione   del
regolamento di cui al comma 2, e' autorizzata  la  concessione  e  la
contestuale erogazione dell'80 per cento del contributo concesso  per
le medesime finalita' nell'anno 2012.». 
  5.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio per l'assistenza medica-psico-pedagogica di Cervignano  del
Friuli  un   contributo   straordinario   per   l'attivita'   diretta
all'inserimento lavorativo svolta nell'anno 2012. 
  6. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  5
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del
contributo fissa le modalita' di erogazione e di rendicontazione. 
  7. Per le finalita' previste dal comma 5 e' autorizzata la spesa di
120.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.1.1138 e del capitolo 4119 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  8. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  alla
Parrocchia di Santa Maria  Assunta  di  Torviscosa  un  contributo  a
sollievo degli oneri necessari per la realizzazione  di  attivita'  e
manifestazioni dirette alla  riflessione  sulle  problematiche  alcol
correlate  e  di  prevenzione  delle  dipendenze  rivolte   in   modo
particolare a ragazzi, giovani e famiglie. 
  9. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  8
e'  presentata  alla  Direzione  centrale  istruzione,   universita',
ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  corredata  di  una
relazione illustrativa e del preventivo  di  spesa.  Nel  decreto  di
concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini  di
rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato  in
via anticipata e in unica soluzione. 
  10. Per le finalita' previste dal comma 8 e' autorizzata  la  spesa
di 5.000 euro per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.1.1138 e del capitolo 4124 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  11. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa  un  contributo
di  250.000  euro  a   sostegno   del   processo   di   riconversione
dell'Istituto per disabili, previsto con deliberazione  della  Giunta
regionale 1507/1997. 
  12.  Con  accordo  di  programma  viene  definito  il  progetto  di
riconversione e sono stabiliti le modalita' e i tempi  di  esecuzione
da  parte  dei  soggetti  partecipanti   alla   realizzazione   della
riconversione dell'Istituto. 
  13. Per  le  finalita'  previste  dal  comma  11  e'  destinato  lo
stanziamento di  250.000  euro  per  l'anno  2013  all'uopo  iscritto
sull'unita' di bilancio 8.1.1.1138 e sul capitolo 8403 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  14. Sono abrogati i  commi  30  e  31  dell'  art.  7  della  legge
regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). 
  15. L'Amministrazione regionale riconosce e sostiene l'attivita' di
consulenza, documentazione, orientamento e informazione in materia di
interventi  e  servizi  a  favore  delle  persone  disabili  e  sulle
tematiche di interesse  dell'Associazione  Comitato  Regionale  delle
Associazioni/Enti «Dopo-Durante Noi» del Friuli Venezia Giulia  Onlus
di Pordenone. 
  16.  Per  il  sostegno  delle  attivita'  di  cui  al   comma   15,
l'Amministrazione    regionale    e'    autorizzata    a    concedere
all'Associazione   Comitato   Regionale    delle    Associazioni/Enti
«Dopo-Durante Noi» del Friuli Venezia Giulia Onlus un  contributo  di
15.000 euro. 
  17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
illustrativa e del preventivo di spesa. Nel  decreto  di  concessione
sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di  erogazione  e   di
rendicontazione del contributo, ai sensi  della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
  18. Per le finalita' previste dal comma 15 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.1.1138 e del capitolo 9162 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  19. Il comma 26 dell'art. 9 della legge regionale 11  agosto  2011,
n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' sostituito dal seguente: 
  «26. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a  sostegno  di  un
progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa
denominata «Ospizio Marino di Grado» anche attraverso l'acquisto e la
ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento,  qualora
disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in  tale
struttura all'atto della sospensione dell'attivita'. Il contributo e'
concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle
disposizioni dell' art. 15 del regolamento (CE)  6  agosto  2008,  n.
800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione  per
categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214,  fino  al
30  giugno  2014,  e  nel  rispetto  delle  successive   disposizioni
rilevanti, secondo  criteri  e  modalita'  definiti  con  regolamento
regionale.». 
  20. Per le finalita' previste dal comma 26 dell' art. 9 della legge
regionale n. 11/2011 , come sostituito dal comma 19,  e'  autorizzata
la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 1879  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  21. Per le finalita' previste dall' art. 7, comma 33,  della  legge
regionale n. 18/2011 , e' autorizzato un limite di impegno ventennale
di 5.000 euro annui. 
  22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
21 e' presentata alla Direzione centrale  infrastrutture,  mobilita',
pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  corredata  del
progetto preliminare, della relazione  illustrativa  e  del  relativo
quadro  economico  di  spesa.  Con  il  decreto  di  concessione  del
finanziamento sono fissati i termini di  esecuzione  dell'intervento,
le modalita' di erogazione del  finanziamento  e  di  rendicontazione
della spesa. 
  23. Per le finalita' previste dal comma 21 e' autorizzato il limite
di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno  2013
con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualita'  autorizzate  per
gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.1138
e del capitolo  4079  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli  anni  dal
2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita'  di  bilancio  e
capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  24. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Circolo Culturale Onlus «L'Antica Quercia» di Fanna un  finanziamento
straordinario di 20.000 euro a sostegno della  realizzazione  di  una
serra  polifunzionale,  destinata  all'inserimento  occupazionale  di
persone con disabilita' in collaborazione con i servizi  territoriali
sanitari e sociali. 
  25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, corredata di: 
    a) progetto preliminare; 
    b)  relazione  generale  con  descrizione  dei  contenuti,  delle
finalita' e dei costi dell'iniziativa e indicazione  delle  modalita'
di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione. 
  26. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 24
sono disposte con l'osservanza delle procedure previste  dalla  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
  27. Per le finalita' previste dal comma 24 e' autorizzata la  spesa
di 20.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.2.1138 e del capitolo 8476 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  28.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «  Friuli  Occidentale  »  un
contributo straordinario di 872.000 euro per la realizzazione  di  un
centro  di  servizi  socio-educativi  e   socio-assistenziali,   gia'
inserito nella programmazione locale,  destinato  all'accoglienza  di
persone  disabili  e  finalizzato  alla  sperimentazione  di  modelli
organizzativi innovativi atti a  garantire  interventi  di  rete,  di
sostegno alle fragilita' delle famiglie e finalizzati al contenimento
dei costi. 
  29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
generale con descrizione delle finalita', dei costi, delle  modalita'
e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonche' di  una
relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare  e  dei
costi previsti, elaborata da un tecnico abilitato. 
  30. Per le finalita' previste dal comma 28 e' autorizzata la  spesa
di 872.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.2.3340 e del capitolo 4113 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  31.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Azienda pubblica di  servizi  alla  persona  G.  Chiaba'  di  San
Giorgio di Nogaro un contributo in conto capitale  per  i  lavori  di
completamento  del  servizio   semiresidenziale   per   anziani   non
autosufficienti e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi
esterni. 
  32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, corredata  di  una  relazione
tecnica illustrativa redatta da un tecnico abilitato. 
  33. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 31
sono disposte con l'osservanza delle procedure previste  dalla  legge
regionale n. 14/2002 . 
  34. Per le finalita' previste dal comma 31 e' autorizzata la  spesa
di 250.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.2.3340 e del capitolo 4114 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  35.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Azienda  pubblica  di   servizi   alla   persona   Pio   Istituto
Elemosiniere «A. del Colle» di Venzone, un  contributo  straordinario
di 35.000 euro per la manutenzione e messa a norma dei locali adibiti
all'attivita' istituzionale. 
  36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata della  relazione
tecnica e del preventivo di spesa.  Il  decreto  di  concessione  del
contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalita'  di
erogazione e di rendicontazione. 
  37. Per le finalita' previste dal comma 35 e' autorizzata la  spesa
di 35.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.2.3340 e del capitolo 4117 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  38.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia  San  Luigi
Scrosoppi di Tolmezzo, un contributo straordinario  di  100.000  euro
per  lavori  di  adeguamento  e  completamento  dei  locali   adibiti
all'attivita' istituzionale. 
  39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38
e' presentata  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,  mobilita',
pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della
relazione  tecnica  e  del  preventivo  di  spesa.  Il   decreto   di
concessione del contributo fissa i termini di esecuzione  dell'opera,
le modalita' di erogazione e di rendicontazione. 
  40. Per le finalita' previste dal comma 38 e' autorizzata la  spesa
di 100.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.1.2.3340 e del capitolo 4118 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  41. Al comma 54 dell'art. 9 della legge regionale 25  luglio  2012,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) le parole « a inserire il  personale  afferente  la  struttura
operativa complessa Area Welfare di Comunita', secondo il  fabbisogno
annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva »  sono
sostituite dalle seguenti: « ad assumere, ai sensi delle disposizioni
vigenti  per  l'accesso  al  Servizio  sanitario  nazionale,  tramite
concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a  tempo
indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno  organico  di
profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le
attivita' svolte dall'Area Welfare di Comunita'. Tale personale viene
inserito in una dotazione organica  aggiuntiva,  distinta  da  quella
approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa  Friulana»,
la cui consistenza numerica e' determinata annualmente e  non  potra'
superare, in ogni caso, il  limite  percentuale  dell'1,5  per  mille
delle  dotazioni  organiche  complessive  degli  enti  del   Servizio
sanitario regionale »; 
    b) le parole « verra' annualmente individuata »  sono  sostituite
dalle seguenti:  «  e  le  risorse  necessarie  verranno  annualmente
individuate ». 
  42. Al comma 4 dell'art. 26 bis  della  legge  regionale  7  luglio
2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia  e  della
genitorialita'),  le  parole  «  a  partire  dall'anno  2013  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a partire dall'anno 2014 ». 
  43. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di Codroipo, nella misura indicata dal comma 47, un contributo
straordinario finalizzato a contenere le rette poste a  carico  delle
famiglie per  l'accesso  al  nido  d'infanzia  gestito  dallo  stesso
Comune. 
  44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43
e' presentata alla Direzione e al Servizio competenti in  materia  di
politiche per la famiglia  e  sviluppo  dei  servizi  socio-educativi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  45. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio  di  cui  al  comma  44  provvede  alla  concessione  del
contributo. Con il decreto di concessione e' disposta l'anticipazione
del 50 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalita'  e
i termini di rendicontazione. 
  46. L'ammontare del contributo di cui al comma 43 non puo' superare
la differenza tra le spese  e  i  costi  per  la  gestione  del  nido
d'infanzia nell'anno scolastico 2011/2012 e le entrate riferibili  al
medesimo periodo. Qualora, in sede di rendicontazione, risulti che il
contributo concesso supera la differenza tra le spese e  le  entrate,
lo stesso viene  rideterminato  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione della quota gia' erogata e non spettante. Per quanto non
previsto dalla presente norma, si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto del Presidente della  Regione  31  maggio
2011, n. 128/Pres. 
  47. Per le finalita' previste dal comma 43 e' autorizzata la  spesa
di 90.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.2.1.1140 e del capitolo 4101 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  48. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  alla
Fondazione  Opera  Sacra  Famiglia   di   Pordenone   un   contributo
straordinario   di   50.000   euro   a   sostegno   delle   attivita'
istituzionali. 
  49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio  di
previsione e di una relazione illustrativa delle  attivita'  previste
per  l'anno  2013.  Con  il  decreto  di  concessione   e'   disposta
l'erogazione e sono fissate le  modalita'  di  rendicontazione  delle
spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica
soluzione. 
  50. Per le finalita' previste dal comma 48 e' autorizzata la  spesa
di 50.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.2.1.1140 e del capitolo 4112 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  51.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Associazione di promozione sociale «Uniti Per Aiutare»  di  Udine
un contributo straordinario di  15.000  euro,  a  parziale  copertura
delle spese sostenute nell'anno  2012  per  la  realizzazione  di  un
servizio educativo e di avvio alla pratica  sportiva  per  bambini  e
ragazzi nel Comune di Udine. 
  52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
dettagliata nella quale si evidenziano le modalita' e i tempi  con  i
quali sono state realizzate le attivita', i  soggetti  coinvolti  nel
progetto e i costi sostenuti. Con  il  decreto  di  concessione  sono
stabilite  le  modalita'  di   erogazione   e   rendicontazione   del
contributo. 
  53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.2.1.1140 e del capitolo 4116 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  54.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Opera  Villaggio  del  Fanciullo   di   Trieste   un   contributo
straordinario finalizzato a sostenere gli  oneri  per  le  iniziative
connesse alla realizzazione del progetto «Modulo  respiro  madre  con
bambino». 
  55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54
e'  presentata   alla   Direzione   centrale   salute,   integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata della  relazione
illustrativa del progetto e del preventivo di spesa  dell'iniziativa.
Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di  erogazione
e i termini di rendicontazione del contributo. 
  56. Per le finalita' previste dal comma 54 e' autorizzata la  spesa
di 25.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.2.1.1140 e del capitolo 4122 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  57. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Forum
delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, nella  misura
indicata dal comma 60,  un  contributo  straordinario  finalizzato  a
sostenere le attivita' e le azioni di divulgazione,  comunicazione  e
informazione presso le Associazioni aderenti al Forum stesso. 
  58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57
e' presentata alla Direzione e al Servizio competenti in  materia  di
politiche per la famiglia e  sviluppo  dei  servizi  socio-educativi,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, corredata di una relazione illustrativa delle attivita' e  del
preventivo di spesa. 
  59. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio  di  cui  al  comma  58  provvede  alla  concessione  del
contributo. Con il decreto di concessione, il contributo medesimo  e'
erogato in via anticipata  in  unica  soluzione  e  sono  fissate  le
modalita' e i termini di rendicontazione. 
  60. Per le finalita' previste dal comma 57 e' autorizzata la  spesa
di 20.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.2.1.1140 e del capitolo 6447 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  61. Nelle more dell'approvazione  per  l'anno  2013  del  programma
annuale di cui all' art. 9, comma 23, della legge regionale 14 agosto
2008,  n.  9  (Assestamento  del  bilancio  2008),  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata  a  concedere  contributi  alle  Province  a
parziale copertura delle spese per l'attuazione degli  interventi  da
esse  programmati  nel  settore  socio  occupazionale  a  favore  dei
cittadini stranieri immigrati. 
  62. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma  61
e' presentata dalle Province alla Direzione e al Servizio  competenti
in materia di rapporti con i migranti,  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnata da
una  relazione  contenente  l'analisi  descrittiva   del   fabbisogno
espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione  degli  obiettivi
generali perseguiti,  degli  interventi  previsti  e  delle  relative
modalita' di attuazione, nonche' dal piano  finanziario  di  utilizzo
delle risorse. 
  63. Il contributo spettante alle  singole  Province  ai  sensi  del
comma 61 e' determinato  in  misura  proporzionale  al  numero  della
popolazione extracomunitaria residente nei territori di  riferimento,
come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT. 
  64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio  di  cui  al  comma  62  provvede  alla  concessione  del
contributo, che puo' essere erogato in unica soluzione all'atto della
concessione medesima. Nel decreto di concessione  sono  stabilite  le
modalita'  di  erogazione  e  i  termini   di   rendicontazione   del
contributo. 
  65. Per le finalita' previste dal comma 61 e' autorizzata la  spesa
di 250.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.3.1.5065 e del capitolo 4069 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  66. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comune di  Gradisca  d'Isonzo  un  contributo  straordinario  per  la
realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto
sociale delle persone immigrate presenti sul territorio. 
  67. La domanda per la concessione del contributo  straordinario  di
cui al comma 66 e' presentata alla Direzione centrale e  al  Servizio
competenti in materia di rapporti  con  i  migranti,  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 
  68. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio  di  cui  al  comma  67  provvede  alla  concessione  del
contributo. Con il decreto di concessione e' disposta l'anticipazione
del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalita'  e
i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 7/2000
. 
  69. Per le finalita' previste dal comma 66 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.3.1.5065 e del capitolo 4091 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  70. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere l'azione
dell'Associazione  «Unione  delle  comunita'   ed   associazioni   di
immigrati in Friuli  Venezia  Giulia  -  UCAI»,  con  sede  a  Udine,
mediante la concessione di  un  contributo  straordinario  di  15.000
euro, da destinare al funzionamento dell'associazione medesima e alle
attivita' delle associazioni aderenti. 
  71. La domanda per la concessione del contributo  straordinario  di
cui al comma 70 e' presentata alla Direzione centrale e  al  Servizio
competenti in materia di rapporti  con  i  migranti,  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 
  72. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  domanda,
il Servizio  di  cui  al  comma  71  provvede  alla  concessione  del
contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalita' e
i termini di rendicontazione del  contributo  ai  sensi  della  legge
regionale n. 7/2000 . 
  73. Per le finalita' previste dal comma 70 e' autorizzata la  spesa
di 15.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
8.3.1.5065 e del capitolo 4092 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  74. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'  art.  5,
primo comma, n. 18), dello Statuto , nel rispetto della Costituzione,
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e  dagli  obblighi
internazionali, in armonia  con  i  principi  fondamentali  stabiliti
dalle leggi dello Stato, nonche' in attuazione degli articoli 1  e  2
della  legge  regionale  9  agosto  2012,  n.   16   (Interventi   di
razionalizzazione  e  riordino  di  enti,  aziende  e  agenzie  della
Regione), disciplina il  riordino  istituzionale,  delle  funzioni  e
delle   attivita'   delle   Aziende   territoriali   per   l'edilizia
residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999,
n.  24  (Ordinamento  delle  Aziende  territoriali   per   l'edilizia
residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge  regionale
n. 75/1982 ed ulteriori norme in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica). 
  75. La  Regione  concorre  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
assicurare il soddisfacimento del diritto all'abitazione,  promuovere
politiche di edilizia residenziale pubblica, uniformare gli strumenti
di attuazione delle  politiche  abitative  regionali,  migliorare  le
modalita' di gestione del  patrimonio  pubblico,  contenere  i  costi
generali  del   funzionamento   dell'Amministrazione   regionale   ed
endoregionale,  nonche'  di  procedere  alla  semplificazione   delle
procedure mediante il riordino istituzionale di cui alle disposizioni
seguenti. 
  76. A decorrere dall'1  gennaio  2014  sono  soppresse  le  Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale  istituite  ai  sensi  della
legge regionale n. 24/1999 ed e' istituita l'Azienda territoriale per
l'edilizia residenziale Friuli Venezia Giulia (ATER). 
  77.  L'ATER  e'  ente  pubblico   economico   avente   personalita'
giuridica,  autonomia  imprenditoriale,  gestionale,  patrimoniale  e
contabile,  e'  dotato  di  un  proprio  statuto  e  sottoposto  alla
vigilanza della Regione. All'ATER si applica la normativa generale in
materia di societa' per azioni in quanto compatibile. 
  78. A decorrere dalla data di cui al comma 76, l'ATER  di  Trieste,
che assume la denominazione di ATER Friuli Venezia  Giulia,  subentra
nei rapporti giuridici attivi e passivi  delle  Aziende  territoriali
per l'edilizia residenziale di Udine, Pordenone, Gorizia e  dell'Alto
Friuli, che ivi vengono incorporate per fusione. 
  79. L'incorporazione avviene sulla base di un progetto  di  fusione
da predisporsi entro il 31 luglio 2013 a  cura  dei  Presidenti,  dei
Consigli di  amministrazione  e  dei  direttori,  ognuno  secondo  le
proprie responsabilita', che definisca: 
    a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in
proprieta'; 
    b) un documento tecnico relativo alla  situazione  finanziaria  e
patrimoniale; 
    c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi  e  passivi,
nella cui titolarita' subentra l'ATER incorporante; 
    d) lo sviluppo di un modello organizzativo che assicuri: 
      1) coerenza con i  contenuti  della  programmazione  economica,
della  pianificazione  territoriale   e   delle   politiche   sociali
perseguite dalla Regione; 
      2) razionalizzazione  della  struttura  organizzativa  mediante
accorpamento di funzioni omogenee e attivita' specialistiche; 
      3) contenimento  della  spesa  mediante  riduzione  dei  centri
decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti  e  delle
attivita' istituzionali; 
      4) individuazione di criteri e di parametri per la  valutazione
dell'efficacia degli interventi, basata sul  rapporto  fra  personale
impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito. 
  80. Il progetto di  fusione  e'  predisposto  in  coerenza  con  la
definizione  del  nuovo  modello  organizzativo  e  di  funzionamento
dell'ATER definito dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 2 della
legge regionale n. 16/2012 . 
  81. Il progetto di fusione e' approvato dalla Giunta regionale,  su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  edilizia
residenziale pubblica, entro il 30 settembre 2013. 
  82. L'ATER e' articolata in una  direzione  generale  con  sede  in
Trieste  e  in  direzioni  operative  da  determinarsi  in  sede   di
definizione  del  progetto  di  fusione,  che   garantisca   comunque
l'attuale presenza territoriale. 
  83. Le direzioni operative assicurano i rapporti sul territorio con
l'utenza  e  l'espletamento  delle  correlate  attivita'  gestionali,
amministrative e tecniche. 
  84. La direzione generale  assolve  comunque  alle  funzioni  della
direzione operativa del territorio in cui ha sede. 
  85. La Regione determina gli indirizzi e i  programmi  relativi  al
settore  dell'edilizia  residenziale  pubblica,  in  coerenza  con  i
contenuti  della  programmazione  economica,   della   pianificazione
territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite. 
  86. La Regione interviene altresi', anche  con  il  concorso  degli
enti locali, per garantire all'ATER la  copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali. 
  87. Nell'ambito del settore dell'edilizia residenziale pubblica  la
Regione,  nell'esercizio  dell'azione  di  vigilanza,   verifica   in
particolare  l'attuazione  dei  piani  di  intervento,  indirizza  le
attivita'  degli  enti  locali  per  favorire  la  gestione  sociale,
promuove il  coordinamento  tra  gli  enti  operanti  nel  settore  e
programma l'utilizzo delle risorse finanziarie a tal fine destinate. 
  88. L'ATER realizza gli  obiettivi  definiti  dalla  programmazione
regionale nei settori dell'abitazione e dei  servizi  residenziali  e
sociali. In particolare compete all'ATER: 
    a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica  e
relativi servizi residenziali; 
    b)  gestire  il  proprio  patrimonio  immobiliare  nel   rispetto
dell'equilibrio economico tra le entrate e spese di gestione; 
    c) promuovere o partecipare a iniziative nel settore  di  «social
housing», per l'abbattimento del disagio abitativo; 
    d) gestire il patrimonio immobiliare di proprieta' di altri  enti
pubblici con le medesime  modalita'  di  quello  proprio,  prevedendo
altresi' la possibilita'  di  gestire  anche  alloggi  di  proprieta'
privata destinati alle fasce piu' deboli della popolazione. 
  89.  Lo  statuto  disciplina  l'ordinamento  e   il   funzionamento
dell'ATER,  in  un'ottica  di   razionalizzazione   della   struttura
organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e  attivita'
specialistiche,  contenimento  della  spesa  mediante  riduzione  dei
centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti  e
delle  attivita'  istituzionali;  e'  adottato   dal   Consiglio   di
amministrazione ed e' approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, previa deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore  regionale   competente   in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica. 
  90. Sono organi dell'ATER: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio di amministrazione; 
    c) il Collegio sindacale. 
  91. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca  e
presiede  il  Consiglio  di  amministrazione,  sovrintende  al   buon
funzionamento dell'ATER e vigila sul  perseguimento  degli  obiettivi
deliberati dal Consiglio di amministrazione  in  armonia  con  quelli
definiti dalla Giunta regionale. In caso di sua assenza o impedimento
le funzioni  sono  esercitate  dal  vice  Presidente.  La  Presidenza
dell'ATER ha sede in Udine. 
  92. Il Consiglio di amministrazione e'  nominato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di edilizia residenziale pubblica; dura in  carica  cinque  anni;  e'
composto da un numero di membri, di cui uno espressione  delle  forze
politiche di minoranza, rapportato al patrimonio  edilizio  conferito
da  ciascuna  ATER  e  nominati  nel  rispetto  della  rappresentanza
territoriale, in ragione di un membro ogni tremila  alloggi  gestiti.
Il Presidente della Regione designa il Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione tra i componenti  del  Consiglio  di  amministrazione
medesimo. 
  93. Il Consiglio di amministrazione: 
    a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni; 
    b) elegge tra i suoi componenti il vice Presidente; 
    c) nomina il Direttore generale e  i  direttori  delle  direzioni
operative; 
    d) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura
gli  obiettivi  pluriennali  e  approva   il   bilancio,   contenente
l'indicazione delle spese per  il  personale  dipendente,  nonche'  i
piani finanziari; 
    e)  definisce  i  piani  annuali  e  pluriennali  di   attivita',
approvando gli interventi da realizzare; 
    f)  individua  i  criteri  e  i  parametri  per  la   valutazione
dell'efficacia degli interventi dell'ATER  basata  sul  rapporto  fra
personale  impiegato,  fabbisogno  abitativo,  risorse  e  patrimonio
gestito; 
    g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e
degli organi collegiali; 
    h) delibera la partecipazione a  societa'  di  capitale,  per  la
gestione  e  realizzazione  di  interventi  edilizi  e  quanto  altro
statutariamente previsto per l'attivita' dell'azienda; 
    i) istituisce eventuali organi  collegiali  operanti  all'interno
dell'ATER con deliberazione nella quale si  evidenzino  i  compiti  a
essi affidati e la loro attinenza con le  funzioni  svolte  dall'ATER
medesima; 
    l) approva i piani di vendita, sulla  base  delle  determinazioni
della Giunta regionale, di cui all' art.  6,  comma  2,  della  legge
regionale n. 16/2012 ; 
    m) delibera l'assunzione di mutui  o  qualsiasi  altra  forma  di
accesso al credito. 
  94. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due
supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con
decreto del Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente  in
materia di edilizia  residenziale  pubblica.  Il  Collegio  sindacale
esercita funzioni di controllo generale in conformita' alle norme del
codice civile e in particolare valuta la  conformita'  dell'azione  e
dei  risultati  alle  norme  che  ne  disciplinano  l'attivita',   ai
programmi e agli indirizzi della Regione,  nonche'  al  principio  di
buon andamento. 
  95. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle
verifiche di cassa e dell'attivita'  di  vigilanza  al  Consiglio  di
amministrazione. I  componenti  del  Collegio  sindacale  restano  in
carica per cinque anni a decorrere dalla data  del  provvedimento  di
nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di  un  membro
effettivo e' disposto il subentro di un membro supplente con  decreto
del Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di edilizia residenziale pubblica. 
  96. Il Collegio sindacale si riunisce  almeno  ogni  tre  mesi.  La
mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza  giustificato
motivo  comporta  la  decadenza  dall'incarico.  La  decadenza  viene
rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei
componenti decaduti. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di
amministrazione. 
  97. Il Presidente del  Collegio  sindacale  ha  l'obbligo,  qualora
riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'ATER, di  riferirne
immediatamente alla Giunta regionale, tramite  l'Assessore  regionale
competente in materia di edilizia residenziale pubblica ed e'  tenuto
a fornire ogni informazione e notizia richiesta. 
  98. Il Direttore generale e i direttori delle  direzioni  operative
dell'ATER sono nominati dal  Consiglio  di  amministrazione,  e  sono
scelti tra dirigenti pubblici o privati in possesso  del  diploma  di
laurea in materie  giuridiche,  tecniche  o  economiche  che  abbiano
svolto attivita' dirigenziale  per  almeno  cinque  anni  in  enti  o
aziende pubbliche o private. Il rapporto di lavoro decorre dalla data
di  nomina,  ha  comunque  termine  al  compimento  del  sesto   mese
successivo  alla  scadenza  del  Consiglio  di  amministrazione,   e'
regolato da contratto di lavoro di diritto  privato,  per  la  durata
massima di cinque anni ed e' rinnovabile; l'incarico e' incompatibile
con   ogni   altra    attivita'    professionale,    commerciale    o
imprenditoriale,  ed  e'  altresi'  incompatibile   con   quello   di
amministratore  di  istituzioni  ed  enti  che  abbiano  parte  nelle
attivita' dell'ATER o con  incarichi  che  determinino  un  oggettivo
conflitto di interessi; le incompatibilita'  sono  comunque  definite
dallo statuto . L'incarico puo' essere revocato, prima della scadenza
e con atto motivato, dal Presidente, su  conforme  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione. La nomina  a  Direttore  generale  e  a
direttore di direzione operativa di un  dipendente  dell'ATER  ovvero
della  Regione  o  di  Enti  locali  determina  il  collocamento   in
aspettativa  senza  assegni,  utile  ai  fini  del   trattamento   di
quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio, per  tutta  la
durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico  o  rimborsati
dall'ATER. 
  99. Il Direttore generale svolge le seguenti funzioni: 
    a)  cura  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e   amministrativa
dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione  e  di
spesa rilevanti nei confronti dei terzi; 
    b) ha la responsabilita' di conseguire gli obiettivi  e  di  dare
esecuzione   alle   deliberazioni   assunte    dal    Consiglio    di
amministrazione; 
    c) assicura l'unitarieta' dell'azione tecnico-amministrativa e il
coordinamento delle unita' operative; 
    d) formula proposte al Consiglio di amministrazione; 
    e) vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di
amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale; 
    f) provvede alle ulteriori attivita'  stabilite  dal  regolamento
interno di funzionamento; 
    g) stipula i contratti di cui e' parte l'ATER; 
    h) sta in giudizio in nome e per conto dell'ATER. 
  100. Il direttore di direzione operativa  cura  la  gestione  della
medesima nel rispetto degli indirizzi del Direttore generale. 
  101. Presso l'ATER e' istituita una Commissione per  l'accertamento
dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che  intendono
beneficiare degli interventi di edilizia  residenziale  pubblica.  La
Commissione  provvede   alla   formazione   della   graduatoria   dei
richiedenti di interventi di edilizia  sovvenzionata  e  di  edilizia
convenzionata, la  cui  assegnazione  avviene  attraverso  bandi.  La
Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi  e'  nominata
dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque  anni  ed  e'
composta: 
    a) da  un  magistrato,  anche  in  quiescenza,  con  funzioni  di
Presidente; 
    b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato,  con  funzioni
di Vicepresidente; 
    c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI; 
    d)   da   un   rappresentante   degli    assegnatari    designato
congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente  rappresentative  su
base regionale; 
    e)   da   un   rappresentante   delle    cooperative    designato
congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente  rappresentative  su
base regionale; 
    f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e  convenzionata,
dal Sindaco, o da un suo delegato, del  Comune  in  cui  sorgono  gli
alloggi. 
  102. L'ATER puo' altresi'  istituire  una  Commissione  paritetica,
quale supporto per gli organi dell'ATER su tutti i principali atti di
carattere generale, in materia di piani di vendita, di  canoni  e  di
cambi di alloggio, riguardanti la gestione  dell'utenza  di  edilizia
sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e  straordinaria.
La   Commissione   paritetica   e'   nominata   dal   Consiglio    di
amministrazione, dura in carica cinque anni ed e' composta da: 
    a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato; 
    b) il Direttore generale dell'ATER; 
    c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER; 
    d)  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali   degli
inquilini maggiormente rappresentative; 
    e)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori maggiormente rappresentative. 
  103. Al Presidente, ai  membri  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'ATER e al Collegio sindacale compete  un'indennita'  mensile  di
carica,  stabilita  e  aggiornata  ogni  triennio  con  decreto   del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di edilizia residenziale pubblica. 
  104. Al fine di assicurare la tutela degli utenti piu' deboli degli
alloggi di  edilizia  residenziale  presso  l'ATER  e'  istituito  un
apposito Fondo sociale per il sostegno delle locazioni in termini  di
compensazione pubblica nella misura massima pari alla differenza  tra
il canone di locazione corrisposto dagli utenti piu' deboli e  quanto
ricavabile dall'applicazione del canone ordinario.  Al  finanziamento
del Fondo sociale concorre la Regione, nei limiti dello  stanziamento
di bilancio, ferma restando la facolta' di  partecipazione  di  altri
enti pubblici. 
  105. Il bilancio dell'ATER e' predisposto in conformita' alle norme
del codice  civile  ,  nel  rispetto  degli  indirizzi  programmatici
stabiliti annualmente dalla  Giunta  regionale.  L'ATER  provvede  al
raggiungimento  dei  propri  compiti  istituzionali  anche   mediante
l'alienazione del patrimonio immobiliare non utilizzato. 
  106. L'ATER e' sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Le
deliberazioni adottate dall'ATER sono  immediatamente  esecutive.  Le
deliberazioni riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di
vendita, i regolamenti, i programmi di attivita' edile e  manutentiva
e gli incarichi dirigenziali devono essere trasmesse  alla  direzione
regionale competente. 
  107. In caso di non raggiungimento degli  obiettivi  programmatici,
di impossibilita' di funzionamento, di reiterate violazioni di  norme
di  legge  e  di  regolamenti,  di  gravi  irregolarita'  omissive  e
contabili,  ovvero  nel   caso   di   rilevanti   perdite   derivanti
dall'attivita' di gestione, con decreto del Presidente della Regione,
su conforme deliberazione della Giunta  regionale,  il  Consiglio  di
amministrazione puo' essere sciolto anticipatamente.  Con  lo  stesso
provvedimento e' nominato un Commissario per la gestione  provvisoria
dell'ATER fino alla nomina dei nuovi organi. 
  108.  Il  bilancio  e'  pubblicato  per  estratto  sul   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  109. L'ATER mantiene la titolarita' dei beni immobili  e  mobili  e
dei rapporti giuridici attivi e  passivi  precedentemente  costituiti
dalle preesistenti ATER. 
  110. I Consigli di amministrazione delle attuali  ATER  restano  in
carica fino al 31 gennaio 2013. A decorrere dall'1 febbraio 2013 sono
nominati i nuovi Consigli di amministrazione,  con  una  composizione
identica e con le modalita' di cui al comma 92. 
  111. A decorrere dall'1 gennaio 2014 e' abrogata la legge regionale
n. 24/1999 . 
  112. Al comma 1 quater dell'art. 12 della legge regionale  7  marzo
2003, n.  6  (Riordino  degli  interventi  regionali  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica), sono aggiunte in fine le parole: « I
regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che  permettano  il
rispetto della normativa sul diritto minorile. ». 
  113.  L'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   erogare
contributi in conto interessi finalizzati all'abbattimento del  costo
del denaro sui mutui, della durata massima di venti  anni,  stipulati
da  operatori  qualificati  ai  sensi  dell'  art.  40  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE),  per  la  realizzazione,  sul  territorio
regionale, di alloggi  da  concedere  in  locazione  con  opzione  di
riscatto. 
  114. L'istruttoria delle domande e le conseguenti determinazioni in
ordine alla concessione e liquidazione dei contributi richiesti  sono
effettuate da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA. 
  115. Le disposizioni attuative, le categorie di qualificazione e le
classifiche di importo degli operatori  di  cui  al  comma  113  sono
stabilite con regolamento da emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  116. Per le finalita' previste dal  comma  113  e'  autorizzato  il
limite di impegno  ventennale  di  100.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2013 con l'onere di 300.000 euro relativo  alle  annualita'
autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9155  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio  per  l'anno  2013.  Gli  oneri  relativi  alle   annualita'
autorizzate  per  gli  anni  dal  2016  al  2032  fanno  carico  alle
corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni
medesimi. 
  117. Al fine di assicurare un sostegno alle  famiglie  nel  mercato
del credito al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacita'
di rimborso delle rate di mutui per la prima casa,  l'Amministrazione
regionale, per l'anno 2013, e' autorizzata a: 
    a) erogare, per il tramite delle banche mutuanti, nell'ambito del
rapporto convenzionale con  Banca  Mediocredito  del  Friuli  Venezia
Giulia SpA,  contributi  una  tantum  in  conto  capitale  pari  agli
interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate
di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti e' stata disposta la
sospensione delle rate di mutuo nell'ambito dell'accordo tra l'ABI  e
le Associazioni dei consumatori del 18  dicembre  2009  e  successive
modifiche  e  integrazioni;  in  materia  di   contributi   regionali
pluriennali a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e  convenzionata,
la  sospensione  delle  rate  di   mutuo   disposta   in   attuazione
dell'accordo tra l'ABI e  le  Associazioni  dei  consumatori  del  18
dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni  non  costituisce
impedimento al proseguimento del rapporto contributivo a  favore  dei
soggetti beneficiari; 
    b) erogare contributi una tantum  in  conto  capitale  pari  agli
interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate
di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti e' stata disposta la
sospensione delle rate di restituzione  delle  anticipazioni  di  cui
alla legge regionale 1° settembre 1982,  n.  75  (Testo  unico  delle
leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). 
  118. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117,  lettera
a), sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e
dalle banche con  la  stessa  convenzionate  nell'ambito  di  accordi
finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle  famiglie
e della Pubblica Amministrazione. 
  119. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117,  lettera
b), sono  svolte  dal  Servizio  edilizia  della  Direzione  centrale
infrastrutture,  mobilita',  pianificazione  territoriale  e   lavori
pubblici. 
  120. L'intervento  in  conto  capitale  di  cui  al  comma  117  e'
cumulabile con altre agevolazioni. 
  121. Gli oneri per gli interventi di cui al comma 117, lettera  a),
trovano copertura  nella  liquidita'  residua  del  Fondo  costituito
presso Banca Mediocredito del Friuli  Venezia  Giulia  SpA  ai  sensi
dell' art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile  1999,  n.  9
(Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione
ai bandi emessi nell'anno 1999 e nell'anno 2002, come certificata dal
soggetto gestore nei rendiconti amministrativi riferiti all'anno 2012
delle rispettive gestioni fuori bilancio. 
  122. Con decorrenza 1 gennaio 2013, il  Fondo  istituito  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 9/1999 , in relazione
al bando emesso nell'anno 1999 per l'assegnazione delle  agevolazioni
per l'acquisto della prima casa e'  soppresso.  Conseguentemente,  in
seguito alla presentazione della  rendicontazione  riferita  all'anno
2012, le disponibilita' residue del Fondo relativo  al  bando  emesso
nell'anno 1999, sono riversate dal  soggetto  gestore  alla  gestione
fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002  che
continua a operare quale organismo pagatore per gli interventi di cui
al comma 117, lettera a). 
  123. Eventuali ulteriori recuperi a  valere  sulla  gestione  fuori
bilancio soppressa ai sensi del comma  122  sono  gestiti  unitamente
alle risorse della gestione fuori  bilancio  del  Fondo  relativa  al
bando emesso nell'anno 2002. Le eventuali  risorse  non  utilizzabili
saranno rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
SpA all'Amministrazione regionale. 
  124. Per le finalita'  previste  dal  comma  117,  lettera  b),  e'
autorizzata la spesa  di  700.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9687 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  125. Con riferimento agli incentivi all'assunzione  previsti  dalla
vigente normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro,
ivi compresi gli incentivi per favorire l'occupazione di  soggetti  a
elevata qualificazione e di personale da impiegare  in  attivita'  di
ricerca, trovano applicazione i principi di cui all'  art.  4,  comma
12, della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). 
  126. La disposizione di cui al comma 125  trova  applicazione  alle
domande di contributo presentate a decorrere dall'1 gennaio 2013. 
  127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento  lavorativo  e
sostenere  il  reddito  di  soggetti  disoccupati,   interviene   con
finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di  cantieri  di
lavoro per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento,  di
sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica  utilita',
diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani. 
  128. Per la realizzazione dei cantieri di  cui  al  comma  127,  le
Province, i Comuni e le loro forme  associative  sono  autorizzati  a
utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati  ai
sensi della normativa regionale e  nazionale  vigente,  residenti  in
regione alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128  nei  cantieri  di
lavoro non costituisce rapporto di lavoro. 
  130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo
stato di disoccupazione. 
  131. I cantieri hanno  durata  non  inferiore  a  tre  mesi  e  non
superiore a sei mesi. 
  132. La Regione approva i progetti  di  cantiere  presentati  dagli
enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I  progetti
di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti  di
cui al comma 128. 
  133. Al progetto di cantiere  deve  essere  allegato  il  piano  di
sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale. 
  134. Sono a carico degli enti di cui al comma  128  il  trattamento
previdenziale, assistenziale e assicurativo. 
  135. Con avviso pubblico, approvato dalla  Giunta  regionale,  sono
definiti  i  requisiti  dei  soggetti  disoccupati  cui   indirizzare
l'intervento, la misura dell'indennita' da corrispondere agli stessi,
le modalita'  di  presentazione  e  i  contenuti  dei  progetti.  Con
l'avviso pubblico e' altresi' definita, nell'ipotesi di finanziamento
parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128. 
  136. Con regolamento regionale sono  determinati  i  criteri  e  le
modalita' di concessione dei finanziamenti. 
  137. Per le finalita' previste dal  comma  127  e'  autorizzata  la
spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  138. All' art. 15 della legge regionale n. 16/2012  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1  bis.  Il   commissario   liquidatore   procede   inoltre   al
completamento dei progetti finanziati  con  fondi  comunitari  e  del
progetto SICS  (Studenti  informati,  Cittadini  sicuri)  -  edizione
2012/2013, gia' gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione e' prevista
entro il 31 dicembre 2013.»; 
    b) al comma 4 dopo le parole « le competenze e le  funzioni  gia'
in capo all'Agenzia » sono inserite le seguenti: « , a esclusione  di
quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, »; 
    c) al comma 7 le parole « di cui all'art.  10,  comma  1  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cui all'art. 14, comma 1 ». 
  139. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  sostenere  le
attivita' svolte a favore delle famiglie dall'Associazione Diamo Peso
al Benessere Onlus, con sede a Udine, mediante la concessione  di  un
contributo straordinario di 20.000 euro. 
  140. La domanda per la concessione del contributo straordinario  di
cui al comma 139 e' presentata alla Direzione centrale e al  Servizio
competenti  in  materia  di  volontariato  e  associazionismo,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 
  141. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della  domanda,
il Servizio di  cui  al  comma  140  provvede  alla  concessione  del
contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalita' e
i termini di rendicontazione del  contributo  ai  sensi  della  legge
regionale n. 7/2000 . 
  142. Per le finalita' previste dal  comma  139  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.6.1.1149 e del capitolo 4098 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  143.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
all'Associazione italiana riabilitazione reinserimento  invalidi  per
il Friuli Venezia Giulia-A.I.R.R.I.-F.V.G. di Trieste  un  contributo
straordinario  per   il   perseguimento   delle   proprie   finalita'
istituzionali. 
  144. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
143  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione
sono stabilite le  modalita'  di  erogazione  e  rendicontazione  del
contributo. 
  145. Per le finalita' previste dal  comma  143  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.6.1.1149 e del capitolo 4120 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  146.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
all'Azienda per i servizi sanitari  n.  6  «Friuli  Occidentale»,  in
qualita' di Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'  art.
6 della legge regionale n. 41/1996 , un  finanziamento  straordinario
di 120.000 euro per la compartecipazione  alla  realizzazione  di  un
centro  residenziale  per  disabili  adulti  gravi/gravissimi  presso
l'Azienda pubblica di servizi  alla  persona  D.Moro  di  Morsano  al
Tagliamento. 
  147. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
146  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali,  entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, corredata di: 
    a)  relazione  generale  con  descrizione  dei  contenuti,  delle
finalita' e dei costi dell'iniziativa e indicazione  delle  modalita'
di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione; 
    b) convenzione stipulata con l'Azienda pubblica di  servizi  alla
persona  D.Moro  contenente  la  definizione  degli  oneri   imputati
all'Azienda per i servizi sanitari n. 6  «Friuli  Occidentale»  e  le
modalita' di gestione del servizio residenziale. 
  148. Per le finalita' previste dal  comma  146  e'  autorizzata  la
spesa di 120.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4933  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  149. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo   straordinario   da   suddividere   paritariamente    tra
l'Associazione San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, l'Associazione
Cuore Amico Onlus di Gorizia, l'Associazione Nazionale Alpini  Gruppo
di Lucinico e la Caritas  dell'Arcidiocesi  di  Gorizia,  a  sollievo
degli  oneri  per   lo   svolgimento   delle   rispettive   attivita'
istituzionali. 
  150. Le domande per la concessione del contributo di cui  al  comma
149 sono presentate  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione
illustrativa dell'attivita' svolta e del  preventivo  di  spesa.  Nel
decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e  i
termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo'  essere
erogato in via anticipata e in unica soluzione. 
  151. Per le finalita' previste dal  comma  149  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi  paritariamente
fra i soggetti di cui al comma 149, a carico dell'unita' di  bilancio
8.7.1.3390 e del capitolo 4126 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  152. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo   straordinario   da   suddividere   paritariamente    tra
l'Associazione AISM sezione provinciale di Gorizia  e  l'Associazione
di volontariato Spiraglio di Monfalcone a sollievo degli oneri per lo
svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali. 
  153. Le domande per la concessione del contributo di cui  al  comma
152 sono presentate  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione
illustrativa dell'attivita' svolta e del  preventivo  di  spesa.  Nel
decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e  i
termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo'  essere
erogato in via anticipata e in unica soluzione. 
  154. Per le finalita' previste dal  comma  152  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi  paritariamente
fra le due associazioni, a carico dell'unita' di bilancio  8.7.1.3390
e del capitolo  4127  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. 
  155.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
all'Associazione  Onlus  La  Cuccia  di  Staranzano   un   contributo
straordinario a sostegno delle attivita' istituzionali. 
  156. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
155  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione
e'  disposta  l'erogazione   e   sono   fissate   le   modalita'   di
rendicontazione  delle  spese.  Nel  decreto  di   concessione   sono
stabilite le modalita' di erogazione e i termini  di  rendicontazione
del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e
in unica soluzione. 
  157. Per le finalita' previste dal  comma  155  e'  autorizzata  la
spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.7.1.3390 e del capitolo 4129 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  158.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
all'Onlus  MACC,  Mutua  Assistenza  del   Credito   Cooperativo   di
Staranzano un contributo straordinario, a titolo di sostegno, per  le
spese  connesse  alla   realizzazione   del   progetto   sperimentale
innovativo nelle aree  socio  assistenziale,  educativa  e  sanitaria
denominato  «Centro  COMETA  Comunita'  e  territorio  per   la   non
autosufficienza», per il livello territoriale del bacino  d'ambito  e
distretto sanitario, con immobile da realizzarsi ex novo  su  terreno
concesso in uso, in base alla convenzione stipulata tra le parti, dal
Comune  di  Staranzano,  al  fine   dell'avvio   di   una   struttura
multiservizi  orientata  prevalentemente  ai  bisogni  delle  persone
anziane non autosufficienti e dei disabili adulti. 
  159. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
158 e' presentata al Servizio  competente  della  Direzione  centrale
salute,  integrazione  sociosanitaria  e  politiche  sociali,   entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di  concessione  e'
disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le  modalita'  di
rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via
anticipata e in unica soluzione. 
  160. Per le finalita' previste dal  comma  158  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.7.1.3390 e del capitolo 4137 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  161. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  alla
Cooperativa  sociale   Lybra   Onlus   di   Trieste   un   contributo
straordinario  di  20.000  euro  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita' istituzionale e per la realizzazione  di  eventi  correlati
agli obiettivi dell'associazione medesima. 
  162. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
161  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
dell'attivita'  e  del  preventivo  di  spesa.  Con  il  decreto   di
concessione e' disposta la contestuale erogazione  del  contributo  e
sono fissate le modalita' di rendicontazione della spesa. 
  163. Per le finalita' previste dal  comma  161  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.7.1.3390 e del capitolo 9156 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  164.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
all'Associazione  Sklad  Mitja   Čuk   di   Opicina   un   contributo
straordinario  di  10.000  euro  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita' istituzionale e per la realizzazione  di  eventi  correlati
agli obiettivi dell'associazione medesima. 
  165. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
164  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
dell'attivita'  e  del  preventivo  di  spesa.  Con  il  decreto   di
concessione e' disposta la contestuale erogazione  del  contributo  e
sono fissate le modalita' di rendicontazione della spesa. 
  166. Per le finalita' previste dal  comma  164  e'  autorizzata  la
spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.7.1.3390 e del capitolo 9157 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  167.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
all'Universita' degli studi di Udine - Dipartimento Scienze Mediche e
Biologiche, un contributo straordinario di 20.000 euro per l'avvio di
uno studio epidemiologico su mortalita',  incidenza  e  sopravvivenza
per tumore nelle donne isontine, preliminare a uno studio complessivo
che riguardi anche la popolazione maschile  isontina,  nonche'  altri
territori regionali in cui vengano  individuati  eccessi  per  tumore
rispetto alla media regionale e/o nazionale. 
  168. La domanda per la concessione del contributo di cui  al  comma
167  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione
tecnica illustrativa dell'attivita' di ricerca e del quadro economico
di spesa. Con il decreto di concessione e'  disposta  la  contestuale
erogazione  del  contributo  e   sono   fissate   le   modalita'   di
rendicontazione della spesa. 
  169. Per le finalita' previste dal  comma  167  e'  autorizzata  la
spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
8.7.1.3390 e del capitolo 9158 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  170. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
finanziamento straordinario alla Fraternita' francescana  di  Betania
di San Quirino a sollievo degli oneri in linea capitale  e  interessi
per la ristrutturazione della sede. 
  171. La domanda per la concessione  del  finanziamento  di  cui  al
comma 170  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,
mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
corredata del progetto preliminare, della  relazione  illustrativa  e
del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione
del   finanziamento   sono   fissati   i   termini   di    esecuzione
dell'intervento, le modalita' di erogazione del  finanziamento  e  di
rendicontazione della spesa. 
  172. Per le finalita' previste dal  comma  170  e'  autorizzato  il
limite di  impegno  ventennale  di  20.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro  relativo  alle  annualita'
autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4078  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio  per  l'anno  2013.   L'onere   relativo   alle   annualita'
autorizzate  per  gli  anni  dal  2016  al  2032  fanno  carico  alle
corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni
medesimi. 
  173. Per le finalita' previste dall' art. 3, comma 88, della  legge
regionale  2  febbraio  2005,  n.  1  (Legge  finanziaria  2005),  e'
autorizzato un limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui. 
  174. La domanda per la concessione  del  finanziamento  di  cui  al
comma 173  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,
mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
corredata del progetto preliminare, della  relazione  illustrativa  e
del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione
del   finanziamento   sono   fissati   i   termini   di    esecuzione
dell'intervento, le modalita' di erogazione del  finanziamento  e  di
rendicontazione della spesa. 
  175. Per le finalita' previste dal  comma  173  e'  autorizzato  il
limite  di  impegno  ventennale  di  5.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro  relativo  alle  annualita'
autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4082  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio  per  l'anno  2013.   L'onere   relativo   alle   annualita'
autorizzate  per  gli  anni  dal  2016  al  2032  fanno  carico  alle
corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni
medesimi. 
  176. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  alla
Diocesi di Trieste un finanziamento straordinario  a  sollievo  degli
oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o  ad  altra
forma di ricorso  al  mercato  finanziario,  che  la  Diocesi  stessa
stipula per la realizzazione dei lavori  di  recupero  e  adeguamento
alle  norme  di  legge  dei  locali  destinati   per   le   finalita'
assistenziali della sede della Fondazione Caritas Trieste Onlus. 
  177. La domanda per la concessione  del  finanziamento  di  cui  al
comma 176 e' presentata alla Direzione centrale salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, corredata della  relazione
tecnica illustrativa, nonche' del progetto preliminare dei  lavori  e
del relativo quadro economico di spesa. Nel  decreto  di  concessione
sono  stabilite  le  modalita'  di  erogazione   e   i   termini   di
rendicontazione del contributo. 
  178. Per le finalita' previste dal  comma  176  e'  autorizzato  il
limite di  impegno  ventennale  di  20.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro  relativo  alle  annualita'
autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4123  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio  per  l'anno  2013.   L'onere   relativo   alle   annualita'
autorizzate  per  gli  anni  dal  2016  al  2032  fanno  carico  alle
corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni
medesimi. 
  179. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale
e interessi, relativi ai mutui,  o  ad  altra  forma  di  ricorso  al
mercato finanziario, che l'Associazione sanitaria  di  volontari  «La
Salute» di Lucinico stipula per la ristrutturazione e  costruzione  a
nuovo  della   sede   dell'associazione   medesima   e   dell'annesso
ambulatorio. 
  180. La domanda per la concessione  del  finanziamento  di  cui  al
comma 179  e'  presentata  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,
mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
corredata del progetto preliminare, della  relazione  illustrativa  e
del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione
del   finanziamento   sono   fissati   i   termini   di    esecuzione
dell'intervento, le modalita' di erogazione del  finanziamento  e  di
rendicontazione della spesa. 
  181. Per le finalita' previste dal  comma  179  e'  autorizzato  il
limite di  impegno  ventennale  di  10.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro  relativo  alle  annualita'
autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 9127  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio  per  l'anno  2013.  Gli  oneri  relativi  alle   annualita'
autorizzate  per  gli  anni  dal  2016  al  2032  fanno  carico  alle
corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni
medesimi. 
  182. Al fine di garantire la ricaduta sul territorio regionale e la
capitalizzazione degli interventi oggetto  del  progetto  «All4You  -
Nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol  quale  strumento
di benessere dei giovani», finanziato al quarto avviso del  Programma
di  cooperazione  transfrontaliera  INTERREG  IV  Italia  -   Austria
2007-2013, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  sostenere
l'aumento di costo  derivante  dalle  nuove  azioni  progettuali  del
medesimo progetto, approvate con procedura scritta  del  Comitato  di
Pilotaggio del Programma Italia - Austria in data 8 ottobre 2012. 
  183. Per le finalita' previste dal  comma  182  e'  autorizzata  la
spesa di 105.820  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 8.8.2.3402 e del capitolo 3047  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2013-2015  e  del
bilancio per l'anno 2013. 
  184. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati  nell'esercizio
2012 ai sensi dell' art. 15,  comma  14,  della  legge  regionale  30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e ai sensi dell'  art.
9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria  2011),  possono  essere  realizzati  anche   nel   corso
dell'esercizio 2013 purche' riguardanti attivita' previste e inserite
nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2012. 
  185. I commi 30, 31 e 32 dell' art.  9  della  legge  regionale  n.
22/2010 sono abrogati. 
  186. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti per sostenere gli
interventi e le azioni previsti dall' art. 4, comma 69,  della  legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge  finanziaria  2007),  e  dall'
art. 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione  di
progetti  antiviolenza  e  istituzione  di  centri   per   donne   in
difficolta'), tenuti a rendicontare ai  sensi  dell'  art.  43  della
legge regionale n. 7/2000 , presentano il  rendiconto  esclusivamente
in  relazione  all'utilizzo  delle  somme  percepite  a   titolo   di
incentivo. 
  187. Il comma 70 ter dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2007  ,
come aggiunto dall' art. 9,  comma  104,  della  legge  regionale  n.
14/2012 , e' abrogato. 
  188. Al comma 105 dell'art. 9 della legge regionale n.  14/2012  le
parole: « Le modalita' di rendicontazione  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A  partire  dall'annualita'  di  finanziamento  2013,  le
modalita' di rendicontazione ». 
  189. Al comma 2 dell'art. 9 della legge  regionale  n.  17/2000  le
parole: « entro il 31 gennaio di ogni anno »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « entro la  data  prevista  dal  regolamento  regionale  di
attuazione delle misure e degli interventi di cui all'art. 3 ». 
  190. Al comma 81 dell'art. 10 della legge regionale n.  17/2008  le
parole «n. 2 «Isontina», n. 4 «Medio Friuli», n. 5 «Bassa Friulana» e
n. 6 «Friuli Occidentale»» sono soppresse. 
  191. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa Tabella I.