Art. 9 Finalita' 8 - Protezione sociale 1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »), e' inserita la seguente: «c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilita' e fruibilita' di spazi, oggetti e servizi;». 2. I commi 3, 4 e 7 dell' art. 14 ter della legge regionale n. 41/1996 sono sostituiti dai seguenti: «3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale. 4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale. 7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo e' prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalita' e i criteri di concessione dei contributi.». 3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 continuano a trovare applicazione gli importi precedentemente previsti dall' art. 14 ter della legge regionale n. 41/1996 . 4. L' art. 20 della legge regionale n. 41/1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 - (Finanziamenti ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa). 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa di cui all'art. 14 bis, contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi. 2. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi. 3. Al fine di consentire la continuita' dei servizi erogati dagli enti gestori per l'anno 2013, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, e' autorizzata la concessione e la contestuale erogazione dell'80 per cento del contributo concesso per le medesime finalita' nell'anno 2012.». 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per l'assistenza medica-psico-pedagogica di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'attivita' diretta all'inserimento lavorativo svolta nell'anno 2012. 6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalita' di erogazione e di rendicontazione. 7. Per le finalita' previste dal comma 5 e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 8. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attivita' e manifestazioni dirette alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie. 9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 e' presentata alla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. 10. Per le finalita' previste dal comma 8 e' autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 11. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa un contributo di 250.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili, previsto con deliberazione della Giunta regionale 1507/1997. 12. Con accordo di programma viene definito il progetto di riconversione e sono stabiliti le modalita' e i tempi di esecuzione da parte dei soggetti partecipanti alla realizzazione della riconversione dell'Istituto. 13. Per le finalita' previste dal comma 11 e' destinato lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2013 all'uopo iscritto sull'unita' di bilancio 8.1.1.1138 e sul capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 14. Sono abrogati i commi 30 e 31 dell' art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). 15. L'Amministrazione regionale riconosce e sostiene l'attivita' di consulenza, documentazione, orientamento e informazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili e sulle tematiche di interesse dell'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti «Dopo-Durante Noi» del Friuli Venezia Giulia Onlus di Pordenone. 16. Per il sostegno delle attivita' di cui al comma 15, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti «Dopo-Durante Noi» del Friuli Venezia Giulia Onlus un contributo di 15.000 euro. 17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 18. Per le finalita' previste dal comma 15 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 9162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 19. Il comma 26 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' sostituito dal seguente: «26. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado» anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attivita'. Il contributo e' concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell' art. 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento regionale.». 20. Per le finalita' previste dal comma 26 dell' art. 9 della legge regionale n. 11/2011 , come sostituito dal comma 19, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 1879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 21. Per le finalita' previste dall' art. 7, comma 33, della legge regionale n. 18/2011 , e' autorizzato un limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui. 22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. 23. Per le finalita' previste dal comma 21 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4079 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 24. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Circolo Culturale Onlus «L'Antica Quercia» di Fanna un finanziamento straordinario di 20.000 euro a sostegno della realizzazione di una serra polifunzionale, destinata all'inserimento occupazionale di persone con disabilita' in collaborazione con i servizi territoriali sanitari e sociali. 25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di: a) progetto preliminare; b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalita' e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalita' di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione. 26. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 24 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 27. Per le finalita' previste dal comma 24 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 8476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 28. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 « Friuli Occidentale » un contributo straordinario di 872.000 euro per la realizzazione di un centro di servizi socio-educativi e socio-assistenziali, gia' inserito nella programmazione locale, destinato all'accoglienza di persone disabili e finalizzato alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilita' delle famiglie e finalizzati al contenimento dei costi. 29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalita', dei costi, delle modalita' e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonche' di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare e dei costi previsti, elaborata da un tecnico abilitato. 30. Per le finalita' previste dal comma 28 e' autorizzata la spesa di 872.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 31. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Chiaba' di San Giorgio di Nogaro un contributo in conto capitale per i lavori di completamento del servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni. 32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa redatta da un tecnico abilitato. 33. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 31 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale n. 14/2002 . 34. Per le finalita' previste dal comma 31 e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 35. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere «A. del Colle» di Venzone, un contributo straordinario di 35.000 euro per la manutenzione e messa a norma dei locali adibiti all'attivita' istituzionale. 36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalita' di erogazione e di rendicontazione. 37. Per le finalita' previste dal comma 35 e' autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 38. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo, un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori di adeguamento e completamento dei locali adibiti all'attivita' istituzionale. 39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalita' di erogazione e di rendicontazione. 40. Per le finalita' previste dal comma 38 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 41. Al comma 54 dell'art. 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole « a inserire il personale afferente la struttura operativa complessa Area Welfare di Comunita', secondo il fabbisogno annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva » sono sostituite dalle seguenti: « ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attivita' svolte dall'Area Welfare di Comunita'. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», la cui consistenza numerica e' determinata annualmente e non potra' superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale »; b) le parole « verra' annualmente individuata » sono sostituite dalle seguenti: « e le risorse necessarie verranno annualmente individuate ». 42. Al comma 4 dell'art. 26 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), le parole « a partire dall'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dall'anno 2014 ». 43. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Codroipo, nella misura indicata dal comma 47, un contributo straordinario finalizzato a contenere le rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia gestito dallo stesso Comune. 44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 e' presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 45. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 44 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione e' disposta l'anticipazione del 50 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalita' e i termini di rendicontazione. 46. L'ammontare del contributo di cui al comma 43 non puo' superare la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno scolastico 2011/2012 e le entrate riferibili al medesimo periodo. Qualora, in sede di rendicontazione, risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario e' tenuto alla restituzione della quota gia' erogata e non spettante. Per quanto non previsto dalla presente norma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128/Pres. 47. Per le finalita' previste dal comma 43 e' autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 48. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro a sostegno delle attivita' istituzionali. 49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attivita' previste per l'anno 2013. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. 50. Per le finalita' previste dal comma 48 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 51. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale «Uniti Per Aiutare» di Udine un contributo straordinario di 15.000 euro, a parziale copertura delle spese sostenute nell'anno 2012 per la realizzazione di un servizio educativo e di avvio alla pratica sportiva per bambini e ragazzi nel Comune di Udine. 52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalita' e i tempi con i quali sono state realizzate le attivita', i soggetti coinvolti nel progetto e i costi sostenuti. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione del contributo. 53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 54. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla realizzazione del progetto «Modulo respiro madre con bambino». 55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa dell'iniziativa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 56. Per le finalita' previste dal comma 54 e' autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 57. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, nella misura indicata dal comma 60, un contributo straordinario finalizzato a sostenere le attivita' e le azioni di divulgazione, comunicazione e informazione presso le Associazioni aderenti al Forum stesso. 58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 e' presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attivita' e del preventivo di spesa. 59. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 58 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione, il contributo medesimo e' erogato in via anticipata in unica soluzione e sono fissate le modalita' e i termini di rendicontazione. 60. Per le finalita' previste dal comma 57 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 61. Nelle more dell'approvazione per l'anno 2013 del programma annuale di cui all' art. 9, comma 23, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Province a parziale copertura delle spese per l'attuazione degli interventi da esse programmati nel settore socio occupazionale a favore dei cittadini stranieri immigrati. 62. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 61 e' presentata dalle Province alla Direzione e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalita' di attuazione, nonche' dal piano finanziario di utilizzo delle risorse. 63. Il contributo spettante alle singole Province ai sensi del comma 61 e' determinato in misura proporzionale al numero della popolazione extracomunitaria residente nei territori di riferimento, come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT. 64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 62 provvede alla concessione del contributo, che puo' essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 65. Per le finalita' previste dal comma 61 e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 66. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate presenti sul territorio. 67. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 66 e' presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 68. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 67 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione e' disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalita' e i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 7/2000 . 69. Per le finalita' previste dal comma 66 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4091 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 70. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere l'azione dell'Associazione «Unione delle comunita' ed associazioni di immigrati in Friuli Venezia Giulia - UCAI», con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 15.000 euro, da destinare al funzionamento dell'associazione medesima e alle attivita' delle associazioni aderenti. 71. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 70 e' presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 72. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 71 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalita' e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000 . 73. Per le finalita' previste dal comma 70 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 74. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' art. 5, primo comma, n. 18), dello Statuto , nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nonche' in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), disciplina il riordino istituzionale, delle funzioni e delle attivita' delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica). 75. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di assicurare il soddisfacimento del diritto all'abitazione, promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica, uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, migliorare le modalita' di gestione del patrimonio pubblico, contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale, nonche' di procedere alla semplificazione delle procedure mediante il riordino istituzionale di cui alle disposizioni seguenti. 76. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono soppresse le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale istituite ai sensi della legge regionale n. 24/1999 ed e' istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale Friuli Venezia Giulia (ATER). 77. L'ATER e' ente pubblico economico avente personalita' giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, e' dotato di un proprio statuto e sottoposto alla vigilanza della Regione. All'ATER si applica la normativa generale in materia di societa' per azioni in quanto compatibile. 78. A decorrere dalla data di cui al comma 76, l'ATER di Trieste, che assume la denominazione di ATER Friuli Venezia Giulia, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di Udine, Pordenone, Gorizia e dell'Alto Friuli, che ivi vengono incorporate per fusione. 79. L'incorporazione avviene sulla base di un progetto di fusione da predisporsi entro il 31 luglio 2013 a cura dei Presidenti, dei Consigli di amministrazione e dei direttori, ognuno secondo le proprie responsabilita', che definisca: a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta'; b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale; c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, nella cui titolarita' subentra l'ATER incorporante; d) lo sviluppo di un modello organizzativo che assicuri: 1) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione; 2) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attivita' specialistiche; 3) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attivita' istituzionali; 4) individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi, basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito. 80. Il progetto di fusione e' predisposto in coerenza con la definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento dell'ATER definito dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 2 della legge regionale n. 16/2012 . 81. Il progetto di fusione e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro il 30 settembre 2013. 82. L'ATER e' articolata in una direzione generale con sede in Trieste e in direzioni operative da determinarsi in sede di definizione del progetto di fusione, che garantisca comunque l'attuale presenza territoriale. 83. Le direzioni operative assicurano i rapporti sul territorio con l'utenza e l'espletamento delle correlate attivita' gestionali, amministrative e tecniche. 84. La direzione generale assolve comunque alle funzioni della direzione operativa del territorio in cui ha sede. 85. La Regione determina gli indirizzi e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite. 86. La Regione interviene altresi', anche con il concorso degli enti locali, per garantire all'ATER la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali. 87. Nell'ambito del settore dell'edilizia residenziale pubblica la Regione, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, verifica in particolare l'attuazione dei piani di intervento, indirizza le attivita' degli enti locali per favorire la gestione sociale, promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore e programma l'utilizzo delle risorse finanziarie a tal fine destinate. 88. L'ATER realizza gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali. In particolare compete all'ATER: a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica e relativi servizi residenziali; b) gestire il proprio patrimonio immobiliare nel rispetto dell'equilibrio economico tra le entrate e spese di gestione; c) promuovere o partecipare a iniziative nel settore di «social housing», per l'abbattimento del disagio abitativo; d) gestire il patrimonio immobiliare di proprieta' di altri enti pubblici con le medesime modalita' di quello proprio, prevedendo altresi' la possibilita' di gestire anche alloggi di proprieta' privata destinati alle fasce piu' deboli della popolazione. 89. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'ATER, in un'ottica di razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attivita' specialistiche, contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attivita' istituzionali; e' adottato dal Consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. 90. Sono organi dell'ATER: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 91. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio di amministrazione in armonia con quelli definiti dalla Giunta regionale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal vice Presidente. La Presidenza dell'ATER ha sede in Udine. 92. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica; dura in carica cinque anni; e' composto da un numero di membri, di cui uno espressione delle forze politiche di minoranza, rapportato al patrimonio edilizio conferito da ciascuna ATER e nominati nel rispetto della rappresentanza territoriale, in ragione di un membro ogni tremila alloggi gestiti. Il Presidente della Regione designa il Presidente del Consiglio di amministrazione tra i componenti del Consiglio di amministrazione medesimo. 93. Il Consiglio di amministrazione: a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni; b) elegge tra i suoi componenti il vice Presidente; c) nomina il Direttore generale e i direttori delle direzioni operative; d) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali e approva il bilancio, contenente l'indicazione delle spese per il personale dipendente, nonche' i piani finanziari; e) definisce i piani annuali e pluriennali di attivita', approvando gli interventi da realizzare; f) individua i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi dell'ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito; g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali; h) delibera la partecipazione a societa' di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quanto altro statutariamente previsto per l'attivita' dell'azienda; i) istituisce eventuali organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti a essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima; l) approva i piani di vendita, sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, di cui all' art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2012 ; m) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito. 94. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformita' alle norme del codice civile e in particolare valuta la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attivita', ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonche' al principio di buon andamento. 95. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attivita' di vigilanza al Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo e' disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. 96. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione. 97. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica ed e' tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta. 98. Il Direttore generale e i direttori delle direzioni operative dell'ATER sono nominati dal Consiglio di amministrazione, e sono scelti tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attivita' dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. Il rapporto di lavoro decorre dalla data di nomina, ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, e' regolato da contratto di lavoro di diritto privato, per la durata massima di cinque anni ed e' rinnovabile; l'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale, commerciale o imprenditoriale, ed e' altresi' incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attivita' dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilita' sono comunque definite dallo statuto . L'incarico puo' essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. La nomina a Direttore generale e a direttore di direzione operativa di un dipendente dell'ATER ovvero della Regione o di Enti locali determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER. 99. Il Direttore generale svolge le seguenti funzioni: a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi; b) ha la responsabilita' di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione; c) assicura l'unitarieta' dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento delle unita' operative; d) formula proposte al Consiglio di amministrazione; e) vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale; f) provvede alle ulteriori attivita' stabilite dal regolamento interno di funzionamento; g) stipula i contratti di cui e' parte l'ATER; h) sta in giudizio in nome e per conto dell'ATER. 100. Il direttore di direzione operativa cura la gestione della medesima nel rispetto degli indirizzi del Direttore generale. 101. Presso l'ATER e' istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica. La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e' nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed e' composta: a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente; b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente; c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI; d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale; e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale; f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi. 102. L'ATER puo' altresi' istituire una Commissione paritetica, quale supporto per gli organi dell'ATER su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Commissione paritetica e' nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed e' composta da: a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato; b) il Direttore generale dell'ATER; c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER; d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 103. Al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione dell'ATER e al Collegio sindacale compete un'indennita' mensile di carica, stabilita e aggiornata ogni triennio con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. 104. Al fine di assicurare la tutela degli utenti piu' deboli degli alloggi di edilizia residenziale presso l'ATER e' istituito un apposito Fondo sociale per il sostegno delle locazioni in termini di compensazione pubblica nella misura massima pari alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti piu' deboli e quanto ricavabile dall'applicazione del canone ordinario. Al finanziamento del Fondo sociale concorre la Regione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, ferma restando la facolta' di partecipazione di altri enti pubblici. 105. Il bilancio dell'ATER e' predisposto in conformita' alle norme del codice civile , nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. L'ATER provvede al raggiungimento dei propri compiti istituzionali anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare non utilizzato. 106. L'ATER e' sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Le deliberazioni adottate dall'ATER sono immediatamente esecutive. Le deliberazioni riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attivita' edile e manutentiva e gli incarichi dirigenziali devono essere trasmesse alla direzione regionale competente. 107. In caso di non raggiungimento degli obiettivi programmatici, di impossibilita' di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarita' omissive e contabili, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attivita' di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento e' nominato un Commissario per la gestione provvisoria dell'ATER fino alla nomina dei nuovi organi. 108. Il bilancio e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 109. L'ATER mantiene la titolarita' dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dalle preesistenti ATER. 110. I Consigli di amministrazione delle attuali ATER restano in carica fino al 31 gennaio 2013. A decorrere dall'1 febbraio 2013 sono nominati i nuovi Consigli di amministrazione, con una composizione identica e con le modalita' di cui al comma 92. 111. A decorrere dall'1 gennaio 2014 e' abrogata la legge regionale n. 24/1999 . 112. Al comma 1 quater dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono aggiunte in fine le parole: « I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile. ». 113. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare contributi in conto interessi finalizzati all'abbattimento del costo del denaro sui mutui, della durata massima di venti anni, stipulati da operatori qualificati ai sensi dell' art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione, sul territorio regionale, di alloggi da concedere in locazione con opzione di riscatto. 114. L'istruttoria delle domande e le conseguenti determinazioni in ordine alla concessione e liquidazione dei contributi richiesti sono effettuate da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA. 115. Le disposizioni attuative, le categorie di qualificazione e le classifiche di importo degli operatori di cui al comma 113 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 116. Per le finalita' previste dal comma 113 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 117. Al fine di assicurare un sostegno alle famiglie nel mercato del credito al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacita' di rimborso delle rate di mutui per la prima casa, l'Amministrazione regionale, per l'anno 2013, e' autorizzata a: a) erogare, per il tramite delle banche mutuanti, nell'ambito del rapporto convenzionale con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, contributi una tantum in conto capitale pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti e' stata disposta la sospensione delle rate di mutuo nell'ambito dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; in materia di contributi regionali pluriennali a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la sospensione delle rate di mutuo disposta in attuazione dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni non costituisce impedimento al proseguimento del rapporto contributivo a favore dei soggetti beneficiari; b) erogare contributi una tantum in conto capitale pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti e' stata disposta la sospensione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). 118. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e dalle banche con la stessa convenzionate nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione. 119. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117, lettera b), sono svolte dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici. 120. L'intervento in conto capitale di cui al comma 117 e' cumulabile con altre agevolazioni. 121. Gli oneri per gli interventi di cui al comma 117, lettera a), trovano copertura nella liquidita' residua del Fondo costituito presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ai sensi dell' art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione ai bandi emessi nell'anno 1999 e nell'anno 2002, come certificata dal soggetto gestore nei rendiconti amministrativi riferiti all'anno 2012 delle rispettive gestioni fuori bilancio. 122. Con decorrenza 1 gennaio 2013, il Fondo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 9/1999 , in relazione al bando emesso nell'anno 1999 per l'assegnazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e' soppresso. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione riferita all'anno 2012, le disponibilita' residue del Fondo relativo al bando emesso nell'anno 1999, sono riversate dal soggetto gestore alla gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002 che continua a operare quale organismo pagatore per gli interventi di cui al comma 117, lettera a). 123. Eventuali ulteriori recuperi a valere sulla gestione fuori bilancio soppressa ai sensi del comma 122 sono gestiti unitamente alle risorse della gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002. Le eventuali risorse non utilizzabili saranno rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale. 124. Per le finalita' previste dal comma 117, lettera b), e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 125. Con riferimento agli incentivi all'assunzione previsti dalla vigente normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro, ivi compresi gli incentivi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di ricerca, trovano applicazione i principi di cui all' art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). 126. La disposizione di cui al comma 125 trova applicazione alle domande di contributo presentate a decorrere dall'1 gennaio 2013. 127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita', diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani. 128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della presente legge. 129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro. 130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione. 131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. 132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128. 133. Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale. 134. Sono a carico degli enti di cui al comma 128 il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo. 135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennita' da corrispondere agli stessi, le modalita' di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico e' altresi' definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128. 136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti. 137. Per le finalita' previste dal comma 127 e' autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 138. All' art. 15 della legge regionale n. 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, gia' gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione e' prevista entro il 31 dicembre 2013.»; b) al comma 4 dopo le parole « le competenze e le funzioni gia' in capo all'Agenzia » sono inserite le seguenti: « , a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, »; c) al comma 7 le parole « di cui all'art. 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'art. 14, comma 1 ». 139. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le attivita' svolte a favore delle famiglie dall'Associazione Diamo Peso al Benessere Onlus, con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 20.000 euro. 140. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 139 e' presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. 141. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 140 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalita' e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000 . 142. Per le finalita' previste dal comma 139 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 143. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia-A.I.R.R.I.-F.V.G. di Trieste un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione del contributo. 145. Per le finalita' previste dal comma 143 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 146. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», in qualita' di Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all' art. 6 della legge regionale n. 41/1996 , un finanziamento straordinario di 120.000 euro per la compartecipazione alla realizzazione di un centro residenziale per disabili adulti gravi/gravissimi presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro di Morsano al Tagliamento. 147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di: a) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalita' e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalita' di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione; b) convenzione stipulata con l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro contenente la definizione degli oneri imputati all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e le modalita' di gestione del servizio residenziale. 148. Per le finalita' previste dal comma 146 e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 149. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, l'Associazione Cuore Amico Onlus di Gorizia, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Lucinico e la Caritas dell'Arcidiocesi di Gorizia, a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali. 150. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 149 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. 151. Per le finalita' previste dal comma 149 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra i soggetti di cui al comma 149, a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 152. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione AISM sezione provinciale di Gorizia e l'Associazione di volontariato Spiraglio di Monfalcone a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali. 153. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 152 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. 154. Per le finalita' previste dal comma 152 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra le due associazioni, a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 155. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Onlus La Cuccia di Staranzano un contributo straordinario a sostegno delle attivita' istituzionali. 156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. 157. Per le finalita' previste dal comma 155 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 158. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Onlus MACC, Mutua Assistenza del Credito Cooperativo di Staranzano un contributo straordinario, a titolo di sostegno, per le spese connesse alla realizzazione del progetto sperimentale innovativo nelle aree socio assistenziale, educativa e sanitaria denominato «Centro COMETA Comunita' e territorio per la non autosufficienza», per il livello territoriale del bacino d'ambito e distretto sanitario, con immobile da realizzarsi ex novo su terreno concesso in uso, in base alla convenzione stipulata tra le parti, dal Comune di Staranzano, al fine dell'avvio di una struttura multiservizi orientata prevalentemente ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e dei disabili adulti. 159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 e' presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. 160. Per le finalita' previste dal comma 158 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 161. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Lybra Onlus di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima. 162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attivita' e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalita' di rendicontazione della spesa. 163. Per le finalita' previste dal comma 161 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 164. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Sklad Mitja Čuk di Opicina un contributo straordinario di 10.000 euro per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima. 165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attivita' e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalita' di rendicontazione della spesa. 166. Per le finalita' previste dal comma 164 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 167. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Universita' degli studi di Udine - Dipartimento Scienze Mediche e Biologiche, un contributo straordinario di 20.000 euro per l'avvio di uno studio epidemiologico su mortalita', incidenza e sopravvivenza per tumore nelle donne isontine, preliminare a uno studio complessivo che riguardi anche la popolazione maschile isontina, nonche' altri territori regionali in cui vengano individuati eccessi per tumore rispetto alla media regionale e/o nazionale. 168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'attivita' di ricerca e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalita' di rendicontazione della spesa. 169. Per le finalita' previste dal comma 167 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 170. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Fraternita' francescana di Betania di San Quirino a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per la ristrutturazione della sede. 171. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. 172. Per le finalita' previste dal comma 170 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 173. Per le finalita' previste dall' art. 3, comma 88, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e' autorizzato un limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui. 174. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 173 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. 175. Per le finalita' previste dal comma 173 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 176. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Diocesi di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Diocesi stessa stipula per la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento alle norme di legge dei locali destinati per le finalita' assistenziali della sede della Fondazione Caritas Trieste Onlus. 177. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 176 e' presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, nonche' del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 178. Per le finalita' previste dal comma 176 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 179. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Associazione sanitaria di volontari «La Salute» di Lucinico stipula per la ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima e dell'annesso ambulatorio. 180. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 179 e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. 181. Per le finalita' previste dal comma 179 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 182. Al fine di garantire la ricaduta sul territorio regionale e la capitalizzazione degli interventi oggetto del progetto «All4You - Nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol quale strumento di benessere dei giovani», finanziato al quarto avviso del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Austria 2007-2013, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere l'aumento di costo derivante dalle nuove azioni progettuali del medesimo progetto, approvate con procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del Programma Italia - Austria in data 8 ottobre 2012. 183. Per le finalita' previste dal comma 182 e' autorizzata la spesa di 105.820 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 8.8.2.3402 e del capitolo 3047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 184. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2012 ai sensi dell' art. 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e ai sensi dell' art. 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2013 purche' riguardanti attivita' previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2012. 185. I commi 30, 31 e 32 dell' art. 9 della legge regionale n. 22/2010 sono abrogati. 186. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti per sostenere gli interventi e le azioni previsti dall' art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e dall' art. 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta'), tenuti a rendicontare ai sensi dell' art. 43 della legge regionale n. 7/2000 , presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo. 187. Il comma 70 ter dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2007 , come aggiunto dall' art. 9, comma 104, della legge regionale n. 14/2012 , e' abrogato. 188. Al comma 105 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2012 le parole: « Le modalita' di rendicontazione » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'annualita' di finanziamento 2013, le modalita' di rendicontazione ». 189. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2000 le parole: « entro il 31 gennaio di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data prevista dal regolamento regionale di attuazione delle misure e degli interventi di cui all'art. 3 ». 190. Al comma 81 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 le parole «n. 2 «Isontina», n. 4 «Medio Friuli», n. 5 «Bassa Friulana» e n. 6 «Friuli Occidentale»» sono soppresse. 191. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.