Art. 4 Previsioni di cassa 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita'), per l'esercizio finanziario 2013 il totale delle entrate di cui e' prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui e' autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.500.000.000 euro. I pagamenti saranno effettuati tenendo conto dei limiti previsti dal patto si stabilita' interno.