Art. 4 
 
                         Previsioni di cassa 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge  provinciale  14
settembre  1979,  n.  7  (legge  provinciale  di  contabilita'),  per
l'esercizio finanziario 2013  il  totale  delle  entrate  di  cui  e'
prevista  la  riscossione  ed  il  totale  delle  spese  di  cui   e'
autorizzato il pagamento,  ad  esclusione  dei  movimenti  finanziari
relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che  non
danno  luogo  ad  effettive   movimentazioni   di   tesoreria,   sono
determinati in 4.500.000.000 euro.  I  pagamenti  saranno  effettuati
tenendo conto dei limiti previsti dal patto si stabilita' interno.