(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
               Piemonte 3° supplemento del 25 febbraio 
               2013 al numero 8 del 21 febbraio 2013) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 121  della  Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  83-5423  del  21
febbraio 2013 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio  delle
concessioni  per  l'utilizzo  di   beni   appartenenti   al   demanio
forestale.". 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'articolo  10  della
legge regionale 4 maggio 2012, n. 5  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2012) ed in conformita' ai criteri stabiliti dal  medesimo  articolo,
disciplina  le  modalita'  per  il  rilascio  delle  concessioni  per
l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio forestale, con
o senza realizzazione di opere. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per demanio forestale: i  beni  demaniali  e  patrimoniali  di
proprieta' della  Regione  Piemonte  e  assegnati  in  gestione  alla
struttura competente in materia di proprieta' forestali  regionali  e
vivaistiche (di  seguito  struttura  competente)  e  indicati  in  un
apposito  elenco  predisposto  dal   responsabile   della   struttura
competente; 
    b) per servitu': l'occupazione, anche in proiezione,  di  un'area
demaniale con manufatti e attraversamenti; 
    c) per uso  di  pertinenze:  l'utilizzo  di  aree  o  altri  beni
pertinenziali  al   demanio   forestale   per   finalita'   agricole,
produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con
la natura demaniale  delle  aree  e  dei  beni,  nel  rispetto  delle
finalita' di cui all'articolo 16 della legge  regionale  10  febbraio
2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste); 
    d)  per  concessione  breve:  il   provvedimento   che   consente
l'utilizzo o l'occupazione  delle  aree  del  demanio  forestale  per
periodi inferiori o pari all'anno; 
    e) per  struttura  competente:  il  Settore  Gestione  Proprieta'
forestali regionali e vivaistiche della Regione Piemonte; 
    f) per tabella canoni: la tabella C allegata alla l.r. 5/2012.