Art. 11 
 
                              Rinuncia 
 
  1.   Il   concessionario   puo'   rinunciare    alla    concessione
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando  istanza
alla struttura competente. 
  2. La rinuncia e' autorizzata  con  provvedimento  espresso  previo
accertamento  degli  obblighi  previsti  all'articolo   13   per   il
concessionario al termine della concessione. 
  3. In caso di rinuncia e' comunque corrisposto il  canone  relativo
all'annualita' in corso.