Art. 11 Rinuncia 1. Il concessionario puo' rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente. 2. La rinuncia e' autorizzata con provvedimento espresso previo accertamento degli obblighi previsti all'articolo 13 per il concessionario al termine della concessione. 3. In caso di rinuncia e' comunque corrisposto il canone relativo all'annualita' in corso.